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Errata corrige
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Atto di citazione Il Sig. Ciavarella Antonio ed altri rappresentati e difesi dagli Avv.ti Pietro Ciavarella e Vittoria Ciavarella hanno convenuto in giudizio, con atto citazione, del 19 giugno 2013 il Sig. Ciavarella Gennaro ed altri per sentir cosi' provvedere: «disporre la riduzione - rectius la modifica e/o l'annullamento del testamento del compianto Prof. Domenico Ciavarella nel senso che va esclusa dal conferimento a favore della istituenda fondazione la denominata "villa", sita in Borgo Celano - fraz. Di San Marco in Lamis, in viale Santa Rita, nn. 6/8, (iscritta in catasto fgl 97, partic. 93, 94, 95, 96, 97 - partic 298 sub. 1, 2, 3, 4, 5 salvo errori e/o omissioni) e va attribuito il 50% (dico cinquanta), o quella diversa percentuale ritenuta di giustizia, dei depositi, titoli bancari e non e, comunque, di tutte le sostanze economiche lasciate dal de cuius presso alcuni Istituti di credito, nonche' altri beni mobili da vendere per disposizione testamentaria che eventualmente si individueranno nel tempo.» Nel contesto della menzionata scheda testamentaria del 15 novembre 2005 il de cuius ha, tra l'altro, disposto che tutti i detti suoi congiunti ed affini fino al IV grado, nonche' la moglie, potranno essere ospitati gratuitamente vita natural durante nel relitto ereditario, costituito dalla villa, sito in San Marco in Lamis - Borgo Celano (FG) al viale Santa Rita, nn. 6/8 - in presenza di determinate condizioni, quali l'eta' avanzata, la malferma salute e/o le loro condizioni socialmente svantaggiate. In mancanza, comunque, di siffatte condizioni i congiunti tutti sono autorizzati ad utilizzare il detto immobile a turno con le proprie famiglie. Benche' vi sia stata la appena indicata specifica destinazione della piu' volte citata Villa, con l'indicazione dei suoi familiari quali utilizzatori della stessa, il compianto Prof. Ciavarella include erroneamente la stessa nelle consistenze della fondazione anch'essa da erigersi in esecuzione delle sue disposizioni testamentarie. A tale procedura e' stato assegnato il numero di R.G. 2936/13 e nel corso della prima udienza, tenutasi in data 31 gennaio 2014, i deducenti difensori degli attori hanno chiesto anche in proprio al G.U, Dott. Chieca, che tratta la causa, di poter essere autorizzati ad estendere la notifica anche ad altri soggetti che potenzialmente, o meno, potevano ritenersi legittimati passivamente a partecipare al presente contenzioso. L'Ecc.mo G.U., che tratta la causa, facendo buon governo delle norme che regolano la materia del contendere, con attento esame delle reciproche istanze delle parti costituite, con sua ordinanza del 12-17/2/14, ha disposto, tra l'altro, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri parenti ed affini entro il quarto grado e nei confronti dei soggetti che potrebbero ritenersi legittimati passivamente in questo giudizio - la causa viene chiamata all'udienza del 30 gennaio 2015. Poiche' tali ricerche sono risultate molto difficoltose il Giudice, delegato dal Presidente, Dott. Danilo Chieca del Tribunale Civile di Foggia, ottenuto il parere favorevole del P.M., con suo provvedimento del 27 maggio 2014 ha autorizzato: «la notificazione per pubblici proclami dell'atto di integrazione del contraddittorio di cui all'ordinanza resa in data 12-17.02.2014 del giudice designato alla trattazione della causa iscritta al n. 2936/13 R.G., pendente dinanzi a questo Tribunale» In ottemperanza di tale provvedimento il Sig. Ciavarella Antonio + 21, per il tramite dei suoi difensori Avv.ti Pietro e Vittoria Ciavarella effettua la presente notifica impersonalmente a quanti eventualmente possano vantare ragioni successorie verso il relitto ereditario conteso nel predetto giudizio a voler comparire all'udienza del 30 gennaio 2015 (trenta gennaio duemilaquindici) davanti al Tribunale di Foggia, ore di rito, Giudice unico Dott. Danilo Chieca (R.G.2936/13) con invito a costituirsi in Cancelleria nei termini di cui all'art. 163, n. 7 c.p.c. ed espressa avvertenza che, in mancanza di tempestiva rituale costituzione nei termini di venti giorni prima della detta udienza incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., ovvero, in caso di mancata costituzione, si procedera' in loro contumacia. avv. Pietro Ciaravella avv. Vittoria Ciaravella TC14ABA9894