Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0425239/14 del 18 aprile 2014, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca delle Marche S.p.A. per le filiali di: Pescara, via Rieti n. 37; Pescara, Agenzia n. 1, via Nicola Fabrizi n. 63; Pescara, Agenzia n. 2, piazza Ettore Troilo n. 10; Montesilvano (PE), corso Umberto I e Spoltore (PE), S.S. 16 bis-Centro Polifunzionale l'Arca l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca delle Marche S.P.A. e' stato determinato dallo sciopero del personale della societa' dei servizi di lavorazione assegni ed effetti, dal 31 marzo 2014 all'11 aprile 2014; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Li', 22 aprile 2014 p.Il prefetto - Il viceprefetto aggiunto dott.ssa Ida De Cesaris TC14ABP6285 (Gratuito)