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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Ferrara, Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, riguardante la proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Atteso che la Sede della Banca d'Italia di Bologna, nel comunicare che gli sportelli della Banca Marche, Filiale di Ferrara, hanno avuto una funzionalita' irregolare nei pomeriggi del 24, 26 e 27 giugno 2014, a causa di uno sciopero del personale dipendente, chiede l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali, di cui all'art. 2 del decreto legislativo citato; Considerato che la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi previste dall'art. 1 del decreto legislativo citato; Decreta: ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, l'irregolare funzionamento degli sportelli di cui in premessa, nei giorni suindicati, e' riconosciuto come causato da evento eccezionale, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo in parola e, pertanto, i termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni, a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed affisso nei locali della Banca d'Italia Filiale di Bologna. Ferrara, 10 luglio 2014 p.Il prefetto - Il capo di gabinetto Pirrone TC14ABP9433 (Gratuito)