BANCA D'ITALIA
Amministrazione centrale

Capitale sociale: versato Euro 7.500.000.000

(GU Parte Seconda n.119 del 15-10-2015)

 
                   Dematerializzazione delle quote 
                  del capitale della Banca d'Italia 
 

  Viste le disposizioni di cui al Titolo  II  del  decreto  legge  30
novembre 2013, n. 133, convertito con modifiche dalla l.  29  gennaio
2014 n. 5; 
  Viste le disposizioni di cui al Capo II, Titolo II, Parte  III  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF); 
  Viste le disposizioni di cui al regolamento recante  la  disciplina
dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei  sistemi  di
garanzia e delle relative societa' di gestione, adottato dalla  Banca
d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008; 
  Visto l'articolo 2355 del codice civile; 
  Viste le disposizioni di cui allo  Statuto  della  Banca  d'Italia,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  27  dicembre
2013; 
  Considerato che: 
    a seguito dell'aumento  deliberato  dall'Assemblea  straordinaria
del 23  dicembre  2013,  il  capitale  della  Banca  d'Italia  e'  di
7.500.000.000 euro ed e' rappresentato da 300.000 quote nominative di
partecipazione del valore nominale di 25.000 euro ciascuna; 
    ai sensi dell'articolo  6,  comma  6-bis  del  decreto  legge  30
novembre 2013, n. 133, la Banca d'Italia e' autorizzata  a  procedere
alla dematerializzazione delle quote  di  partecipazione  al  proprio
capitale; il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica  del
rispetto dei requisiti di cui al  comma  5,  lettera  d)  del  citato
articolo,  mediante  scritturazione  sui  conti  aperti  dalla  Banca
d'Italia a nome dei partecipanti; si applicano l'articolo 2355, comma
5, del codice civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del
medesimo  articolo  6,  comma  6-bis  e  dello  Statuto  della  Banca
d'Italia, le disposizioni di cui al Capo II, Titolo II, Parte III del
TUF; 
    ai sensi dell'articolo  2355,  comma  5  del  codice  civile,  il
trasferimento degli strumenti  finanziari  soggetti  alla  disciplina
della gestione accentrata in regime di dematerializzazione  si  opera
mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i  movimenti
degli  strumenti  finanziari;  se  le  azioni  sono  nominative,   la
scritturazione sul conto equivale alla girata; 
    ai sensi dell'articolo 83-ter  TUF,  per  ciascuna  emissione  di
strumenti  finanziari  soggetti  alla   disciplina   della   gestione
accentrata  in  regime  di  dematerializzazione  deve  essere  scelta
un'unica societa' di gestione accentrata; l'emittente  comunica  alla
societa' l'ammontare globale dell'emissione di strumenti  finanziari,
il suo frazionamento e ogni ulteriore  caratteristica  stabilita  dal
regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1 TUF;  la  societa'  di
gestione  accentrata  apre  per  ogni  emissione  un  conto  a   nome
dell'emittente; 
    ai sensi dell'articolo 83-quater, commi 3 e 4 TUF, a  nome  e  su
richiesta degli  intermediari  la  societa'  di  gestione  accentrata
accende  per  ogni  intermediario  conti  destinati  a  registrare  i
movimenti degli strumenti  finanziari  disposti  tramite  lo  stesso;
l'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento  del  servizio,
registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari  di  sua
pertinenza nonche' il  trasferimento,  gli  atti  di  esercizio  e  i
vincoli disposti dal titolare o  a  carico  del  medesimo,  in  conti
distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di
pertinenza dell'intermediario stesso; 
    ai  sensi  dell'art.  83-terdecies  TUF,  la  legittimazione   al
pagamento degli utili  e  delle  altre  distribuzioni  afferenti  gli
strumenti  finanziari  registrati  nei  conti  indicati  all'articolo
83-quater, comma 3, e' determinata con riferimento alle evidenze  dei
conti  relative  al  termine  della  giornata  contabile  individuata
dall'emittente che stabilisce  altresi'  le  modalita'  del  relativo
pagamento; 
 
             il Consiglio superiore della Banca d'Italia 
 
 
                              Delibera 
 
l'immissione    nella    gestione    accentrata    in    regime    di
dematerializzazione delle quote di partecipazione al  capitale  della
Banca d'Italia, con effetto dal  18.1.2016  e  con  le  modalita'  di
seguito indicate. 
Conferimento del capitale e individuazione della societa' di gestione
accentrata 
  1.  Il  capitale  della  Banca  d'Italia,  rappresentato  da  quote
nominative  di  partecipazione  (Quote),  e'  conferito  in  un'unica
soluzione in un conto (Conto Emittente) alla stessa intestato  presso
Monte Titoli Spa; presso  quest'ultima  sono  accesi  distinti  conti
terzi per i titolari di  Quote  (Partecipanti),  parimenti  intestati
alla Banca d'Italia  (Conti  Terzi  Liquidatori)  e  nei  quali  sono
registrate le Quote di ciascun Partecipante risultanti dalle evidenze
del registro dei Partecipanti, di cui all'articolo  4  dello  Statuto
della Banca d'Italia, alla data del 2/1/20I6. 
  2. Presso la Banca d'Italia sono aperti conti intestati  a  ciascun
Partecipante (Conti Titoli) nei quali sono  registrate  le  Quote  di
rispettiva pertinenza. Il rapporto di  custodia  delle  Quote  e  gli
adempimenti  connessi  con  i   trasferimenti   delle   stesse   sono
disciplinati da un apposito contratto di deposito titoli (Contratto). 
  3. L'apertura del Conto Emittente e  dei  Conti  Terzi  Liquidatori
integra  un  servizio  aggiuntivo,  ai  sensi  delle  "Condizioni  di
servizio" vigenti tra la  Banca  d'Italia  e  Monte  Titoli  Spa  per
l'utilizzo di conti gia' in essere. 
  4. I certificati cartacei rappresentativi delle Quote (Certificati)
cessano  di   essere   validi   dalla   data   di   efficacia   della
dematerializzazione. 
Adempimenti connessi alla dematerializzazione 
  1. Gli adempimenti connessi alla dematerializzazione, ivi  comprese
le modalita' e  i  termini  di  restituzione  dei  Certificati,  sono
dettagliati in una comunicazione inviata ai soggetti che,  alla  data
di pubblicazione della  presente  delibera,  risultino  iscritti  nel
registro dei Partecipanti. 
  2. La comunicazione e' resa altresi' disponibile sul sito  internet
della Banca d'Italia. 
Regime di circolazione delle Quote e  gestione  dei  rapporti  con  i
Partecipanti 
  1. Le Quote possono essere cedute in una sede di negoziazione,  nel
rispetto della normativa vigente, o "fuori mercato" (Over the Counter
- OTC). 
  2. I  trasferimenti  sono  regolati  nell'ambito  del  servizio  di
liquidazione titoli di Monte Titoli. 
  3. Gli adempimenti relativi  al  regolamento  delle  operazioni  di
trasferimento e le connesse modalita' di scambio delle  comunicazioni
con la Banca d'Italia  sono  specificati  in  una  "Guida  operativa"
allegata al Contratto. 
Esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali dei Partecipanti 
  1. La legittimazione all'intervento in  assemblea  e  all'esercizio
del diritto di voto e'  attestata  da  una  comunicazione  effettuata
dalla  Banca  d'Italia,  in  conformita'   alle   proprie   scritture
contabili; tale  legittimazione  spetta  ai  soggetti  che  risultino
Partecipanti alla data indicata nello Statuto. 
  2. L'iscrizione nel registro dei Partecipanti non e' condizione  di
legittimazione  all'intervento  in  assemblea  e  all'esercizio   del
diritto di voto. 
  3. I dividendi sono corrisposti ai soggetti che, alla data indicata
nello Statuto, risultino Partecipanti in conformita'  alle  scritture
contabili della Banca d'Italia. 
Sospensione della cessione delle Quote mediante girata 
  Nei quindici giorni antecedenti la data  prevista  per  l'efficacia
della dematerializzazione la cessione  delle  Quote  mediante  girata
resta sospesa e non possono essere emessi nuovi Certificati. 
  La presente delibera entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 settembre 2015 

                           Il governatore 
                            Ignazio Visco 

 
TC15AAB12882
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