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Errata corrige
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Fusione transfrontaliera (D.Lgs. 108/2008, art. 7) Fusione transfrontaliera tra: a) Gold Plast S.p.a. Societa' per azioni regolata dal diritto italiano, con sede legale in via Campi Maggiori n. 27/A, cap. 21051, Arcisate (VA), Italia, iscritta al registro delle imprese di Varese (Italia) con il numero 01929760120 (la «Societa' Incorporante»); e b) Macrofin Holding B.V., Societa' a responsabilita' limitata (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) regolata dal diritto olandese, con sede legale in Amsterdam, Jan van Goyenkade 8, 1075 HP Amsterdam, Olanda, iscritta al registro delle imprese olandese, con il numero 61513822 (la «Societa' Incorporata»). Esercizio dei diritti dei creditori Le modalita' di esercizio dei diritti da parte dei creditori sono quelle relative ad ogni normativa di riferimento, in particolare: a) creditori della Societa' Incorporante: si applica quanto disposto dall'art. 2503 del Codice civile (opposizione dei creditori) i titolari di credito sorto in data anteriore all'iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice civile potranno fare opposizione alla fusione ai sensi dell'art. 2503 del Codice civile entro trenta giorni dall'iscrizione della deliberazione di approvazione del progetto di fusione nel competente registro delle imprese, con le modalita' previste dal codice di procedura civile; b) creditori della Societa' Incorporata: entro il termine di un mese dall'avvenuta pubblicazione del deposito del progetto di fusione secondo quanto disposto dall'articolo 2:333e del Codice Civile olandese, ogni creditore potra' opporsi alla fusione come previsto dall'articolo 2:315 del Codice civile olandese. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza. a) Societa' Incorporata: non esistono soci di minoranza della Macrofin Holding B.V. in quanto l'intero capitale della medesima e' detenuto dall'unico socio Gold Plast S.p.a. b) Societa' Incorporante: I soci della societa' incorporante che non approveranno la decisione di fusione, potranno, sussistendone i presupposti di legge, esercitare le tutele previste dall'ordinamento giuridico italiano in tema di impugnativa delle delibere assembleari. L'operazione di fusione non da' comunque luogo a concambio, ne' si indicano nuove modalita' di assegnazione delle azioni o di partecipazione agli utili. L'operazione non pregiudichera', pertanto, ne' modifichera', i diritti dei soci di minoranza. Ogni informazione in relazione alla fusione puo' essere ottenuta gratuitamente presso la sede legale della societa' incorporante Gold Plast S.p.a. e presso la sede legale della societa' incorporata Macrofin Holding B.V. Gold Plast S.p.A. rag. Gianluca Magri TC15AAB3711