GOLD PLAST S.P.A.

(GU Parte Seconda n.32 del 19-3-2015)

 
         Fusione transfrontaliera (D.Lgs. 108/2008, art. 7) 
 

  Fusione transfrontaliera tra: 
    a) Gold Plast S.p.a. Societa' per  azioni  regolata  dal  diritto
italiano, con sede legale in via Campi Maggiori n. 27/A, cap.  21051,
Arcisate (VA), Italia, iscritta al registro delle imprese  di  Varese
(Italia) con il numero 01929760120 (la «Societa' Incorporante»); e 
    b) Macrofin Holding B.V.,  Societa'  a  responsabilita'  limitata
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)  regolata  dal
diritto olandese, con sede legale in Amsterdam, Jan van Goyenkade  8,
1075  HP  Amsterdam,  Olanda,  iscritta  al  registro  delle  imprese
olandese, con il numero 61513822 (la «Societa' Incorporata»). 
  Esercizio dei diritti dei creditori 
  Le modalita' di esercizio dei diritti da parte dei  creditori  sono
quelle relative ad ogni normativa di riferimento, in particolare: 
    a) creditori  della  Societa'  Incorporante:  si  applica  quanto
disposto dall'art. 2503 del Codice civile (opposizione dei creditori)
i titolari di credito sorto  in  data  anteriore  all'iscrizione  del
progetto di fusione nel registro delle  imprese  ai  sensi  dell'art.
2501-ter del Codice civile potranno fare opposizione alla fusione  ai
sensi  dell'art.  2503  del  Codice  civile   entro   trenta   giorni
dall'iscrizione della deliberazione di approvazione del  progetto  di
fusione nel competente  registro  delle  imprese,  con  le  modalita'
previste dal codice di procedura civile; 
    b) creditori della Societa' Incorporata: entro il termine  di  un
mese dall'avvenuta pubblicazione del deposito del progetto di fusione
secondo  quanto  disposto  dall'articolo  2:333e  del  Codice  Civile
olandese, ogni creditore potra' opporsi alla  fusione  come  previsto
dall'articolo 2:315 del Codice civile olandese. 
  Esercizio dei diritti dei soci di minoranza. 
    a) Societa' Incorporata: non esistono  soci  di  minoranza  della
Macrofin Holding B.V. in quanto l'intero capitale della  medesima  e'
detenuto dall'unico socio Gold Plast S.p.a. 
    b) Societa' Incorporante: 
      I soci della societa'  incorporante  che  non  approveranno  la
decisione di fusione, potranno, sussistendone i presupposti di legge,
esercitare le tutele previste dall'ordinamento giuridico italiano  in
tema di impugnativa delle delibere assembleari. 
  L'operazione di fusione non da' comunque luogo a concambio, ne'  si
indicano  nuove  modalita'  di  assegnazione  delle   azioni   o   di
partecipazione agli utili. 
  L'operazione non  pregiudichera',  pertanto,  ne'  modifichera',  i
diritti dei soci di minoranza. 
  Ogni informazione in relazione alla fusione  puo'  essere  ottenuta
gratuitamente presso la sede legale della societa' incorporante  Gold
Plast S.p.a. e presso  la  sede  legale  della  societa'  incorporata
Macrofin Holding B.V. 

                          Gold Plast S.p.A. 
                         rag. Gianluca Magri 

 
TC15AAB3711
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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