PREFETTURA DI FERMO

(GU Parte Seconda n.13 del 3-2-2015)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il pefetto della Provincia di Fermo, 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1; 
  Vista la  richiesta  della  Banca  d'Italia,  sede  di  Ancona,  n.
1283657/14 del 23/12/2014 corredata dalla nota con la quale l'azienda
di  credito  sotto  specificata  ha  segnalato  il  mancato  regolare
funzionamento per adesione allo sciopero  da  parte  dei  lavoratori,
proclamato dalle OO.SS., nella giornata del 12.12.2014: 
  Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Piazza  Salimbeni  n.  3,  Siena,
filiale di: Fermo AG. 2 cod. 5764 Via Giacomo Filippo Maria  Prosperi
n. 19. 
  Considerato  che  da  detta  astensione  e'  stato  compromesso  il
regolare funzionamento dell'Istituto in parola; 
  Ritenuto di poter accogliere tale richiesta; 
 
                              Decreta: 
 
  il  riconoscimento  del  mancato  funzionamento  del  sopra  citato
Istituto di Credito causato da eventi eccezionali, ai  sensi  di  cui
all'art. 1 del decreto legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1,  nella
giornata del 12 dicembre 2014,  per  gli  effetti  di  tale  disposto
normativo e' concessa la proroga dei termini legali e  convenzionali,
con le modalita' previste dal decreto legislativo sopramenzionato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato ai sensi dell'art.  31,  comma
3, della legge n. 340/2000 sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana e, a cura degli  Istituti  di  Credito  interessati,  dovra'
essere affisso, per estratto,  negli  uffici  degli  stessi  e  nella
filiale interessata. 
    Fermo, 31 dicembre 2014 

                             Il prefetto 
                              Pagliuca 

 
TC15ABP1137 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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