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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il pefetto della Provincia di Fermo, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1; Vista la richiesta della Banca d'Italia, sede di Ancona, n. 1283657/14 del 23/12/2014 corredata dalla nota con la quale l'azienda di credito sotto specificata ha segnalato il mancato regolare funzionamento per adesione allo sciopero da parte dei lavoratori, proclamato dalle OO.SS., nella giornata del 12.12.2014: Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Piazza Salimbeni n. 3, Siena, filiale di: Fermo AG. 2 cod. 5764 Via Giacomo Filippo Maria Prosperi n. 19. Considerato che da detta astensione e' stato compromesso il regolare funzionamento dell'Istituto in parola; Ritenuto di poter accogliere tale richiesta; Decreta: il riconoscimento del mancato funzionamento del sopra citato Istituto di Credito causato da eventi eccezionali, ai sensi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, nella giornata del 12 dicembre 2014, per gli effetti di tale disposto normativo e' concessa la proroga dei termini legali e convenzionali, con le modalita' previste dal decreto legislativo sopramenzionato. Il presente decreto sara' pubblicato ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a cura degli Istituti di Credito interessati, dovra' essere affisso, per estratto, negli uffici degli stessi e nella filiale interessata. Fermo, 31 dicembre 2014 Il prefetto Pagliuca TC15ABP1137 (Gratuito)