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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA Vista la nota Prot. n. 15293/15 dell'8 Gennaio 2015 con la quale la Filiale di L'Aquila della Banca d'Italia ha comunicato che l'Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Chieti ha segnalato l'irregolare funzionamento della seguente filiale: -SULMONA-Piazza Plebiscito,1 nelle giornate del 30 e 31 Dicembre 2014, a causa delle abbondanti nevicate, che hanno compromesso la regolare operativita' della filiale medesima; Considerato che, in dipendenza di quanto sopra ed allo scopo di tutelare gli interessi dell'Istituto di Credito e dei clienti, la stessa Filiale della Banca d'Italia ha chiesto l'emissione del decreto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 Gennaio 1948 n. 1, di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nelle giornate in questione e nei cinque giorni successivi; Ritenuto che nel giorno indicato si sia effettivamente verificato l'evento di carattere eccezionale che giustifica il provvedimento richiesto; Visto il decreto legislativo 15 Gennaio 1948, n.1; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 Gennaio 1948 n. 1, viene riconosciuto come causato da evento di carattere eccezionale l'irregolare svolgimento dei servizi, nelle suddette giornate, presso la sopra specificata filiale dell'Istituto di Credito in premessa indicato. Sono conseguentemente prorogati di quindici giorni i termini legali e convenzionali scaduti nelle giornate medesime e nei cinque giorni successivi. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge 24 Novembre 2000, n. 340. L'Aquila, data del protocollo p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario dott. G. Guetta TC15ABP1161 (Gratuito)