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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Isernia, Visto il messaggio di posta certificata protocollo n. 1115171/15 del 21 ottobre 2015 con il quale la Banca d'Italia - Filiale di Campobasso (410) - ha comunicato che la filiale in provincia di Isernia della "Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A." con sede nel capoluogo, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, determinate dalle abbondanti piogge che hanno causato l'alluvione, non ha regolarmente funzionato per l'intera giornata dei 15 ottobre 2015 "attesa l'impossibilita' del personale dipendente di recarsi sul luogo del lavoro" e conseguentemente ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali in favore del predetto istituto; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1, del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e, pertanto, ricorrono i presupposti di legge per la proroga dei termini legali e convenzionali; Visti gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legislativo n. 1/48; Decreta: ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento della filiale di Isernia della "Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A." con sede in via G. Tedeschi, per l'intera giornata del 15 ottobre 2015, e' riconosciuto come causato da evento eccezionale e, per gli effetti, sono prorogati i termini, legali e convenzionali scadenti nella predetta data, con le modalita' previste dal decreto legislativo sopramenzionato. Il presente decreto sara' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzella Ufficiale come previsto dall'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e contemporaneamente inviato alla filiale di Campobasso della Banca d'Italia per il seguito di competenza. Isernia, 22 ottobre 2015 Il prefetto Piritore TC15ABP13730 (Gratuito)