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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Napoli, Vista la nota prot. n 1283810/14 del 23 dicembre 2014 con la quale la Banca d'Italia - Sede di Napoli (425) Divisione Vigilanza - ha richiesto l'emissione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi del D.Lgs 15 gennaio 1948 n. 1, per la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, il cui Ufficio di Presidenza ha comunicato che, in riferimento allo sciopero nazionale indetto dalle Organizzazioni Sindacali per il 12 dicembre 2014, oltre al centro Assegni ed al centro Incassi della Banca, le dipendenze di Napoli «Agenzia 1, in via Riviera di Chiaia 286», «Agenzia 3, in viale Augusto 136», «Agenzia 5 in via Arenaccia 43/47» e della provincia «Agenzia in P.zza Marconi ang. Via Fonseca in Nola», «Agenzia in via Diaz 101/A.B.C.D. in Portici», nella giornata del 12 dicembre 2014 non hanno potuto funzionare regolarmente. Al riguardo il predetto Ufficio di Presidenza ha, con propria nota, altresi', precisato che l'adesione alla giornata di sciopero del 12 dicembre 2014 e' stata tale da compromettere lo svolgimento della normale operativita' degli sportelli sopra indicati che hanno ripreso la normale attivita' in data 15 dicembre 2014; Visto l'accordo nazionale 27 febbraio 2001 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito; Vista la deliberazione della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 01/37 Federcasse Fabi, Fiba/Cisal, Fisa/Cgil, Uil c.a. (proc. 10112) (seduta del 10 maggio 2001); Tenuto conto che l'evento rappresentato a sostegno della richiesta di proroga dei termini legali o convenzionali riveste oggettivamente carattere eccezionale; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1. Decreta: l'evento in premessa indicato ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, riveste il carattere di evento eccezionale e, pertanto, per le Agenzie di Napoli della Banca Popolare dell'Emilia Romagna - «Agenzia 1, in via Riviera di Chiaia 286», «Agenzia 3, in viale Augusto 136», «Agenzia 5 in via Arenaccia 43/47» e della provincia «Agenzia in P.zza Marconi ang. Via Fonseca in Nola», «Agenzia in via Diaz 101/A.B.C.D. in Portici», i termini legali e convenzionali, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di giorni 15 a decorrere dal 15 dicembre 2014, data di ripresa del regolare funzionamento delle citate agenzie. Il presente decreto viene inviato alla filiale di Napoli della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Via Salaria, 1027 - 00138 Roma), il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 340/2000, con le stesse modalita' e condizioni previste per le inserzioni nel soppresso Foglio Annunzi Legali per le province. L'Istituto di Credito interessato avra' cura di affiggere nei propri locali il presente decreto. Napoli, 8 gennaio 2015 Il prefetto Musolino TC15ABP1502 (Gratuito)