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Errata corrige
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Protocollo: n. 11209/15/Gab. Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Catanzaro, Considerato che, nel giorno 30 gennaio 2015, le filiali della Banca UBI Banca Carime S.p.A. di Catanzaro Ag. Centrale, piazza Indipendenza, n. 44; Catanzaro Ag. 1 Corso Mazzini, n. 177-179; Catanzaro Ag. 4 c/o Reg. Cal. Via Lombardi; Catanzaro Ag. 3 via Nazario Sauro, 17 - Frazione Lido; Chiaravalle Centrale (CZ), piazza Dante, n. 8; Girifalco, Via Milano; Lamezia Terme, Corso Nicotera, n. 135; Soverato, Corso Umberto I, n. 167-169; Soveria Mannelli, piazza dei Mille, n. 2; Sersale, via A. Greco non hanno potuto operare regolarmente per l'astensione dal lavoro dei dipendenti a seguito di uno sciopero indetto dalle Organizzazioni Sindacali, con il conseguente impedimento tecnico di inoltro ai PP.UU. degli effetti ed assegni; Vista la richiesta della filiale di Catanzaro della Banca d'Italia, formulata con lettera n. 0123674/15 in data 5 febbraio 2015, intesa ad ottenere la proroga dei termini venuti a scadere durante il periodo di mancato funzionamento dello sportello e nei cinque giorni successivi; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli sportelli del citato Istituto di Credito verificatosi nella giornata del 30 gennaio 2015, determinato dallo sciopero in premessa indicato, e' riconosciuto come dipendente da evento eccezionale con effetto anche per i cinque giorni immediatamente successivi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed affisso per estratto nei locali della citata Azienda di Credito, a cura della medesima. Catanzaro, 9 febbraio 2015 Il prefetto Latella TC15ABP2998 (Gratuito)