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Proroga termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Isernia, Visto il messaggio di posta certificata protocollo n. 0261761/15 del 6 marzo 2015 con il quale la Banca d'Italia - Filiale di Campobasso (410) - ha comunicato che le filiali in provincia di Isernia della "Banca di Credito Cooperativo Alto Casertano e Basso Frusinate" sede di Sesto Campano (via Roma, 37 - Mignano Montelungo), a causa dello sciopero nazionale indetto dalle Organizzazioni Sindacali, non hanno regolarmente funzionato per l'intera giornata del 2 marzo 2015 e conseguentemente ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali in favore del predetto Istituto; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e, pertanto, ricorrono i presupposti di legge per la proroga dei termini legali e convenzionali; Visti gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legislativo n. 1/48; Decreta: ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento delle filiali in provincia di Isernia della "Banca di Credito Cooperativo Alto Casertano e Basso Frusinate" sede di Sesto Campano (via Roma, 37 - Mignano Montelungo), per l'intera giornata del 2 marzo 2015, e' riconosciuto come causato da evento eccezionale e, per gli effetti, sono prorogati i termini legali e convenzionali scadenti nella predetta data, con le modalita' previste dal decreto legislativo sopramenzionato. Il presente decreto sara' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale come previsto dall'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e contemporaneamente inviato alla Filiale di Campobasso della Banca d'Italia per il seguito di competenza. Isernia, 10 marzo 2015 Il prefetto Piritore TC15ABP3783 (Gratuito)