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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0281470/15 del 12 marzo 2015, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Caripe S.p.A. per gli sportelli delle dipendenze di: Alanno (PE), piazza Trieste n. 45; Caramanico Terme (PE), viale della Liberta' n. 27; Catignano (PE), piazza S. Francesco n. 9; Civitaquana (PE), via Roma n. 5; Civitella Casanova (PE), via G. Marconi n. 23; Cugnoli (PE), largo Umberto I n. 2; Farindola (PE), piazza Mazzocca n. 4; Lettomanoppello (PE), via Stefani n. 1; San Valentino in A.C. (PE), via Duca degli Abruzzi n. 14; Tocco da Casauria (PE), via G. D'Annunzio n. 12 e Torre de' Passeri (PE), piazza Giovanni XXIII, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca Caripe S.p.A. e' dipeso dalle avverse condizioni meteorologiche (nevicate) abbattutesi sull'intero territorio abruzzese, nella giornata del 6 marzo 2015; Visto l'art. 2, del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: per le motivazioni indicate in premessa, i termini legali e convenzionali in scadenza alla suddetta data o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altre piazze, sono prorogati di giorni quindici a favore della Banca Caripe S.p.A. per gli sportelli delle dipendenze di: Alanno (PE), piazza Trieste n. 45; Caramanico Terme (PE), viale della Liberta' n. 27; Catignano (PE), piazza S. Francesco n. 9; Civitaquana (PE), via Roma n. 5; Civitella Casanova (PE), via G. Marconi n. 23; Cugnoli (PE), largo Umberto I n. 2; Farindola (PE), piazza Mazzocca n. 4; Lettomanoppello (PE), via Stefani n. 1; San Valentino in A.C. (PE), via Duca degli Abruzzi n. 14; Tocco da Casauria (PE), via G. D'Annunzio n. 12 e Torre de' Passeri (PE), piazza Giovanni XXIII, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di' apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata.. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pescara, 12 marzo 2015 Il prefetto D'Antuono TC15ABP4688 (Gratuito)