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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0255311/15 del 5 marzo 2015, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella per le filiali di: Pescara, corso Vittorio Emanuele II n. 350; Montesilvano (PE), corso Umberto n. 277; Citta' Sant'Angelo (PE), via Tito De Cesaris n. 4; Pianella (PE) fraz. Cerratina, via Trieste n. 12; Rosciano (PE), via Belvedere n. 3; Pianella (PE), via Borgo Carmine n. 28; Loreto Aprutino (PE), via A. Gramsci n. 2; Elice (PE), via Tevere n. 41 A/B; Penne (PE), circonvallazione Aldo Moro n. 25 l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella e' stato determinato dallo sciopero nazionale indetto dalle Organizzazioni Sindacali, nella giornata del 2 marzo 2015; Visto l'art. 2, del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: per le motivazioni indicate in premessa, i termini legali e convenzionali in scadenza alla suddetta data o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altre piazze, sono prorogati di giorni quindici a favore della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella per le filiali di: Pescara, corso Vittorio Emanuele II n. 350; Montesilvano (PE), corso Umberto n. 277; Citta' Sant'Angelo (PE), via Tito De Cesaris n. 4; Pianella(PE) fraz. Cerratina, via Trieste n. 12; Rosciano (PE), via Belvedere n. 3; Pianella (PE), via Borgo Carmine n. 28; Loreto Aprutino (PE), via A. Gramsci n. 2; Elice (PE),via Tevere n. 41 A/B; Penne (PE), circonvallazione Aldo Moro n. 25, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pescara, 11 marzo 2015 Il prefetto D'Antuono TC15ABP4689 (Gratuito)