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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pistoia, Vista la nota prot. n. 286655/15 in data 12.03.2015 della Sede di Firenze della Banca d'Italia con la quale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15.01.1948, n. 1, viene chiesta la proroga dei termini legali e convenzionali in relazione all'irregolare funzionamento, verificatosi nel giorno 5.03.2015 a causa di uno sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali, delle filiali di Pracchia, San Marcello Pistoiese e Cutigliano della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; Visto il decreto legislativo 15.01.1948, n. 1; Visto l'art. 31, comma 1, della Legge 24.11.2000, n. 340 che ha stabilito, come forma di pubblicita' del presente provvedimento, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Viste le circolari prot. M/3311 del 27.2.2001 e prot. M/3311 del 24.4.2001 del Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 15.01.1948, n. 1, e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali, l'irregolare funzionamento, verificatosi nel giorno 5.03.2015, delle dipendenze di cui in premessa della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. La Sede di Firenze della Banca d'Italia e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto che, a cura di questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pistoia, 13 marzo 2015 Il prefetto Ciuni TC15ABP4745 (Gratuito)