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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Ferrara, Visto il decreto legislativo 15/01/1948 n.1, riguardante la proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Atteso che la Sede della Banca d'Italia di Bologna, nel comunicare che la filiale della Banca della Marche di Ferrara sita in Via Bologna n. 101, non ha funzionato regolarmente nella giornata dell'11 marzo 2015, a causa di una assemblea sindacale indetta dalle OO.SS., chiede l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali, di cui all'art. 2 del decreto legislativo citato; Considerato che la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi previste dall'art. 1 del decreto legislativo citato; Decreta: ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15/01/1948 n. 1, l'irregolare funzionamento degli sportelli di cui in premessa, nel giorno suindicato, e' riconosciuto come causato da evento eccezionale, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo in parola e, pertanto, i termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni, a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed affisso nei locali della Banca d'Italia Filiale di Bologna. Ferrara, 25 marzo 2015 Il prefetto Tortora TC15ABP4750 (Gratuito)