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Errata corrige
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Protocollo: 6162/14-7/Gab. Proroga dei termini legali e convenzionali Il Prefetto della Provincia di Avellino; Vista la nota n. 0280730/15 datata 11 marzo 2015, con la quale la Banca d'Italia, sede di Napoli, ha comunicato che, nella giornata del 2 marzo 2015, la seguente filiale, della: «Banca di Credito Cooperativo dei comuni Cilentani» Filiale di Calabritto non ha potuto funzionare regolarmente, a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di Categoria e conseguentemente ha chiesto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, la proroga dei termini legali e convenzionali in favore del predetto istituto; Riconosciuta la necessita' di provvedere ai sensi dell' art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 1948 n. 1; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, il non regolare funzionamento della filiale di cui in premessa, nella giornata del 2 marzo 2015, e' riconosciuto come causato da eventi eccezionali e, pertanto, i termini legali e convenzionali scaduti nel medesimo e nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal 3 marzo 2015. Il sig. Direttore della Banca d' Italia, sede di Napoli, e' incaricato della esecuzione del presente decreto che verra' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Avellino, 19 marzo 2015 Il prefetto Sessa TC15ABP4984 (Gratuito)