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Errata corrige
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Protocollo: 3858A/2014 Proroga dei termini legali e convenzionali Il Prefetto della Provincia di Pisa; Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 riguardante la proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000 n. 340; Vista la nota prot. n. 0201352/15 del 24/02/2015, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948, per la filiale della CARIPARMA che, nell'ambito della Provincia di Pisa, in data 6 Febbraio 2015 non e' stata in grado di funzionare regolarmente a causa delle avverse condizioni metereologiche; Decreta: Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, per il giorno 6 febbraio 2015, della filiale della CARIPARMA di seguito indicata: Pisa Lungarno Gambacorti 4. Pisa, 4 Marzo 2015 Il prefetto Visconti TC15ABP4993 (Gratuito)