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Protocollo: 0011414 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0290674/15 del 13 marzo 2015, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca delle Marche S.p.A. per le filiali di: Pescara, via Rieti n. 37; Pescara Agenzia n. 1, via Nicola Fabrizi n. 63; Pescara Agenzia n. 2, piazza Ettore Troilo n. 10 e Montesilvano (PE), corso Umberto I, l'applicazione del decreto legislativo del 15/01/1948, n.1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Banca delle Marche S.p.A. e' stato determinato dall'astensione dal lavoro del personale a causa dell'assemblea sindacale nell'interno pomeriggio del 9 marzo 2015; Visto l'art.2 del decreto legislativo del 15/01/1948, n. 1; Decreta: per le motivazioni indicate in premessa, i termini legali e convenzionali in scadenza alla suddetta data o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altre piazze, sono prorogati di giorni quindici a favore della Banca delle Marche S.p.A. per le filiali di: Pescara, via Rieti n. 37; Pescara Agenzia n. 1, via Nicola Fabrizi n. 63; Pescara Agenzia n. 2, piazza Ettore Troilo n. 10 e Montesilvano (PE), corso Umberto I, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art.3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 19 marzo 2015 Il prefetto D'Antuono TC15ABP5515 (Gratuito)