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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Napoli, Vista la nota prot. n 0259416/15 del 6 marzo 2015 della Direzione della Banca d'Italia sede di Napoli, Divisione Vigilanza, relativa alla richiesta di proroga dei termini legali o convenzionali, di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, in favore della BCC-Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara Societa' Cooperativa, con la quale e' stato rappresentato che gli uffici della Sede e delle filiali di Napoli e Provincia - CAB 40080 Pompei-, -CAB 40340 Santa Maria la Carita-, -CAB 39910 Gragnano-, non hanno potuto funzionare regolarmente nella giornata del 2 marzo 2015 a causa dello sciopero proclamato per la citata data dalle organizzazioni sindacali di categoria, cui ha aderito una alta percentuale di Personale; Viste, altresi', le note della BCC, Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara Societa' Cooperativa, del 3 marzo 2015, da cui si rilevano le motivazioni rappresentate dalla Banca d'Italia; Visto l'accordo nazionale 27 febbraio 2001 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito; Vista la deliberazione della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 01/37 Federcasse - Fabi, Fiba/Cisal, Fisa/Cgil, Uil c.a. (proc. 10112) (seduta del 10 maggio 2001); Tenuto conto che l'evento rappresentato a sostegno della richiesta di proroga dei termini legali o convenzionali riveste oggettivamente carattere eccezionale; Visti gli artt.1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1. Decreta: il mancato funzionamento delle Filiali di Napoli e provincia della BCC, Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara Societa' Cooperativa, in premessa citate, riveste il carattere di evento eccezionale e, pertanto, i termini legali o convenzionali, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di giorni quindici a decorrere dal 3 marzo, data nella quale le citate agenzie hanno ripreso la normale operativita'. Il presente decreto viene inviato alla filiale di Napoli della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Via Salaria n. 1027, 00138 Roma), il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, con le stesse modalita' e condizioni previste per le inserzioni nel soppresso Foglio Annunzi Legali per le province. L'Istituto di Credito interessato avra' cura di affiggere nei propri locali il presente decreto. Napoli, 11 marzo 2015 Il prefetto Pantalone TC15ABP5597 (Gratuito)