PREFETTURA DI NAPOLI

(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2015)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Napoli, 
  Vista la nota prot. n 0259416/15 del 6 marzo 2015  della  Direzione
della Banca d'Italia sede di Napoli,  Divisione  Vigilanza,  relativa
alla richiesta di proroga dei termini legali o convenzionali, di  cui
al decreto  legislativo  15  gennaio  1948  n.  1,  in  favore  della
BCC-Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Scafati  e  Cetara  Societa'
Cooperativa, con la quale e' stato rappresentato che gli uffici della
Sede e delle filiali di Napoli e Provincia - CAB 40080 Pompei-,  -CAB
40340 Santa Maria la Carita-, -CAB 39910 Gragnano-, non hanno  potuto
funzionare regolarmente nella giornata del 2 marzo 2015 a causa dello
sciopero proclamato per la citata data dalle organizzazioni sindacali
di categoria, cui ha aderito una alta percentuale di Personale; 
  Viste, altresi', le note della BCC, Banca di Credito Cooperativo di
Scafati e Cetara Societa' Cooperativa, del 3 marzo 2015,  da  cui  si
rilevano le motivazioni rappresentate dalla Banca d'Italia; 
  Visto l'accordo nazionale 27 febbraio 2001 per la  regolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito; 
  Vista   la   deliberazione   della    Commissione    di    Garanzia
dell'attuazione della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi  pubblici
essenziali 01/37 Federcasse - Fabi, Fiba/Cisal, Fisa/Cgil,  Uil  c.a.
(proc. 10112) (seduta del 10 maggio 2001); 
  Tenuto conto che l'evento rappresentato a sostegno della  richiesta
di proroga dei termini legali o convenzionali riveste  oggettivamente
carattere eccezionale; 
  Visti gli artt.1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1. 
 
                              Decreta: 
 
  il mancato funzionamento delle Filiali di Napoli e provincia  della
BCC, Banca di  Credito  Cooperativo  di  Scafati  e  Cetara  Societa'
Cooperativa, in premessa  citate,  riveste  il  carattere  di  evento
eccezionale e, pertanto, i termini legali o  convenzionali,  scadenti
durante il periodo di  mancato  funzionamento  o  nei  cinque  giorni
successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi  su
altra piazza, sono prorogati di giorni quindici  a  decorrere  dal  3
marzo, data nella quale le citate agenzie hanno  ripreso  la  normale
operativita'. 
  Il presente decreto viene inviato  alla  filiale  di  Napoli  della
Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato
(Via Salaria n. 1027, 00138 Roma), il quale ultimo  provvedera'  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31,  comma
3, della legge n. 340/2000, con  le  stesse  modalita'  e  condizioni
previste per le inserzioni nel soppresso Foglio Annunzi Legali per le
province. 
  L'Istituto di Credito  interessato  avra'  cura  di  affiggere  nei
propri locali il presente decreto. 
    Napoli, 11 marzo 2015 

                             Il prefetto 
                              Pantalone 

 
TC15ABP5597 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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