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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Verona, Considerato che a causa di uno sciopero nazionale indetto per la giornata del 30 gennaio 2015, a cui hanno partecipato i dipendenti delle Filiali della Banca Popolare Dell'Emilia Romagna S.C. di Via G. Oberdan, 11 - 37121 Verona e di via Roma, 19 - 37045 Legnago (Verona), che ha impedito il regolare funzionamento dei citati sportelli nella suddetta giornata, determinando l'impossibilita' di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali; Vista la richiesta in data 18 febbraio 2015 n. 0179818/15, con la quale la Direzione della Filiale di Verona della Banca d'Italia chiede l'emanazione del Decreto Prefettizio che riconosca l'eccezionalita' dell'evento ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento dei servizi degli sportelli delle Filiali della Banca Popolare dell'Emilia Romagna di Via Oberdan, 11 - 37121 Verona e di via Roma, 19 - 37045 Legnago (Verona), verificatosi nel giorno 30 gennaio 2015, e' riconosciuto come evento eccezionale, per cui i termini legali e convenzionali scadenti durante il medesimo periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico, sono prorogati di 15 giorni a favore delle Filiali di cui sopra. Il presente Decreto verra' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e sara' comunicato alle suddette Filiali dal Direttore della Filiale della Banca d'Italia di Verona. Verona, 8 aprile 2015 Il vice prefetto reggente Olita TC15ABP6269 (Gratuito)