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Protocollo: 6521/2015 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pisa, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 riguardante la proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; Vista la nota prot. n. 0427813/15 del 17 aprile 2015, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948, per la filiale del Banco Popolare Soc. coop. che, nell'ambito della Provincia di Pisa, in data 9 aprile 2015 non e' stata in grado di funzionare regolarmente a causa di un'interruzione della fornitura di energia elettrica per lavori sulla linea da parte dell'Enel dalle ore 9, alle ore 15; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 9 aprile 2015, della filiale del Banco Popolare Soc. coop di seguito indicate: Pisa Ag. 3, via Santa Maria n. 94, Pisa. Pisa, 22 aprile 2015 Il prefetto Visconti TC15ABP7032 (Gratuito)