PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.54 del 12-5-2015)

Protocollo: 6521/2015
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2  del  decreto  legislativo  15  gennaio  1948  n.  1
riguardante  la  proroga   dei   termini   legali   o   convenzionali
nell'ipotesi  di  chiusura  delle  aziende  di  credito   o   singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; 
  Vista la nota prot. n. 0427813/15 del 17 aprile 2015, con la  quale
la Banca d'Italia, sede  di  Firenze,  ha  chiesto  l'emanazione  del
provvedimento  prefettizio  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n.  1  del  15
gennaio 1948, per la filiale  del  Banco  Popolare  Soc.  coop.  che,
nell'ambito della Provincia di Pisa, in data 9  aprile  2015  non  e'
stata in grado di funzionare regolarmente a causa di  un'interruzione
della fornitura di energia elettrica per lavori sulla linea da  parte
dell'Enel dalle ore 9, alle ore 15; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio  1948
n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento,  il  giorno  9  aprile
2015, della filiale del Banco Popolare Soc. coop di seguito indicate: 
    Pisa Ag. 3, via Santa Maria n. 94, Pisa. 
    Pisa, 22 aprile 2015 

                             Il prefetto 
                              Visconti 

 
TC15ABP7032 (Gratuito)
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