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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Bergamo, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Vista la nota n. 1285712/14 del 24 dicembre 2014 con la quale la Banca d'Italia - sede di Milano ha trasmesso a quest'Ufficio l'istanza, in data 15 dicembre 2014, con cui il Banco Popolare Divisione Credito Bergamasco ha chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali segnalando che nella giornata del 12 dicembre 2014, a seguito dello sciopero nazionale, alcune dipendenze ubicate nel territorio di Bergamo non hanno potuto funzionare regolarmente; Ritenuto che l'eccezionalita' dello sciopero nazionale proclamato dalle organizzazioni sindacali CGIL e UIL per la giornata del 12 dicembre 2014 costituisca motivo per la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno; Decreta: nella giornata del 12 dicembre 2014 le dipendenze di Lallio, Pedrengo, Bergamo - Via Celadina, Caravaggio, San Giovanni Bianco, Osio Sopra Cologno al Serio, Cisano Bergamasco e Treviolo del Banco Popolare Divisione Credito Bergamasco, si sono trovate nell'impossibilita' di svolgere la normale attivita' e, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, la circostanza deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Bergamo, 13 gennaio 2015 Il prefetto Ferrandino TC15ABP974 (Gratuito)