PREFETTURA DI BERGAMO

(GU Parte Seconda n.12 del 31-1-2015)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Bergamo, 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
  Vista la nota n. 1285712/14 del 24 dicembre 2014 con  la  quale  la
Banca  d'Italia  -  sede  di  Milano  ha  trasmesso  a  quest'Ufficio
l'istanza, in data 15  dicembre  2014,  con  cui  il  Banco  Popolare
Divisione Credito Bergamasco ha chiesto l'emanazione del  decreto  di
proroga dei termini  legali  e  convenzionali  segnalando  che  nella
giornata del 12 dicembre 2014, a seguito  dello  sciopero  nazionale,
alcune dipendenze ubicate nel territorio di Bergamo non hanno  potuto
funzionare regolarmente; 
  Ritenuto che l'eccezionalita' dello sciopero  nazionale  proclamato
dalle organizzazioni sindacali CGIL e UIL  per  la  giornata  del  12
dicembre 2014 costituisca motivo per la proroga dei termini legali  e
convenzionali scaduti durante il predetto giorno; 
 
                              Decreta: 
 
  nella giornata del  12  dicembre  2014  le  dipendenze  di  Lallio,
Pedrengo, Bergamo - Via Celadina, Caravaggio,  San  Giovanni  Bianco,
Osio Sopra Cologno al Serio, Cisano Bergamasco e Treviolo  del  Banco
Popolare   Divisione   Credito   Bergamasco,    si    sono    trovate
nell'impossibilita' di svolgere la normale attivita' e, pertanto,  ai
sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1,  la  circostanza
deve ritenersi evento eccezionale ai fini della proroga  dei  termini
legali e convenzionali scaduti durante il predetto giorno. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  ai
sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. 
    Bergamo, 13 gennaio 2015 

                             Il prefetto 
                             Ferrandino 

 
TC15ABP974 (Gratuito)
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