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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA Vista la nota Prot. n. 41780/15 del 15 gennaio 2015 con la quale la Filiale di L'Aquila della Banca d'Italia ha comunicato che l'Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena ha segnalato l'irregolare funzionamento delle seguenti filiali: Gioia dei Marsi Pescina nella giornata del 31 dicembre 2014, a causa delle avverse condizioni climatiche, che hanno compromesso la regolare operativita' delle filiali medesime; Considerato che, in dipendenza di quanto sopra ed allo scopo di tutelare gli interessi dell'Istituto di Credito e dei clienti, la stessa Filiale della Banca d'Italia ha chiesto l'emissione del decreto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nella giornata in questione e nei cinque giorni successivi; Ritenuto che nel giorno indicato si sia effettivamente verificato l'evento di carattere eccezionale che giustifica il provvedimento richiesto; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, viene riconosciuto come causato da evento di carattere eccezionale l'irregolare svolgimento dei servizi, nella suddetta giornata, presso le sopra specificate filiali dell'Istituto di Credito in premessa indicato. Sono conseguentemente prorogati di quindici giorni i termini legali e convenzionali scaduti nella giornata medesima e nei cinque giorni successivi. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'Aquila, data del protocollo Il prefetto Alecci TC15ABP977 (Gratuito)