MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

(GU Parte Seconda n.147 del 22-12-2015)

 
           Estratto del decreto di occupazione temporanea 
         dell'area pozzo Miglianico 1 del 23 settembre 2015 
 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.
327/2001), omissis; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre  2013,  n.  158  (di  seguito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 158/2013), omissis; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e modificato
dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed  in  particolare  l'articolo
38, comma 1, che  al  fine  di  valorizzare  le  risorse  energetiche
nazionali e  garantire  la  sicurezza  degli  approvvigionamenti  del
Paese,  dispone  che  le  attivita'   di   prospezione,   ricerca   e
coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas
naturale rivestono  carattere  di  interesse  strategico  e  sono  di
pubblica utilita', urgenti e indifferibili; 
  Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con il quale  e'  approvato  il  documento  di  Strategia  energetica
nazionale (SEN), ed  in  particolare  il  paragrafo  4.6  del  citato
documento «Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali»; 
  Visto  il  decreto  19  aprile  2002,  pubblicato  nel   Bollettino
ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno XLVI n.  5  del
30 maggio 2002  -  con  il  quale  e'  conferita  la  concessione  di
coltivazione   di   idrocarburi   liquidi   e   gassosi    denominata
"Miglianico", omissis; 
  Considerato che la ditta proprietaria di uno dei fondi in cui  sono
installati gli impianti dell'area pozzo Miglianico 1, ricadente nella
sopra citata concessione, nonostante  le  trattative  attivate  dalla
concessionaria SAI SpA, non ha concordato  la  sottoscrizione  di  un
nuovo contratto di locazione  dell'area,  con  ricorso  allo  sfratto
esecutivo con ordinanza n. 126/2015 del Tribunale di Chieti - Sezione
distaccata di Ortona - per la quale  la  medesima  concessionaria  ha
richiesto  la  sospensione  dell'efficacia,   procedimento   tutt'ora
pendente; 
  Vista l'istanza 29 luglio 2015, n. 341,  registrata  con  prot.  n.
18680 del 5 agosto 2015, volta a legittimare l'occupazione di terreni
in comune di Ortona (Chieti), censiti nel NCT al foglio 2, mappali n.
661, 4150 e  4152,  dove  sono  installati  gli  impianti  del  pozzo
Miglianico, 1; 
  Considerato  che  sussistono  motivi  di  interesse   pubblico   di
garantire esclusivamente al concessionario la  permanenza  nell'area,
attualmente recintata e vietata per motivi di  sicurezza  all'accesso
di estranei alle lavorazioni del programma  estrattivo  della  citata
concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; 
  Considerato  che  sussistono  motivi  di  interesse  pubblico   per
l'esercizio  del  pozzo  Miglianico,  1,  ai  fini  della   possibile
estrazione degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  prevista  per  la
concessione "Miglianico"; 
  Ritenuto pertanto necessario e urgente legittimare l'occupazione da
parte del concessionario dell'area in argomento, nonche' disporre  un
adeguato  corrispettivo  economico  a  favore  dei  proprietari,  per
indennizzare l'occupazione temporanea dell'immobile di cui  al  piano
particellare allegato; 
  Visti gli articoli  49  e  50  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001; 
 
                              Decreta: 
 
  Art. 1 - A favore della  societa'  Adriatica  Idrocarburi  SpA  (di
seguito: concessinario), con sede  legale  in  San  Giovanni  Teatino
(Chieti)  -  Via  Aterno  n.  157  -  codice  fiscale   002288100692,
rappresentante unico nei rapporti con  l'Amministrazione  pubblica  e
con i terzi per la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi
e  gassosi  denominata  "Miglianico",   e'   disposta   l'occupazione
temporanea, fino alla data di scadenza della concessione, dei terreni
situati nel comune di  Ortona  (Chieti)  citati  nelle  premesse  del
presente decreto ed elencati nel piano particellare allegato. 
  Art. 2 - Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001, e' dovuta al proprietario una indennita' pari
ad un dodicesimo di 2,20 euro/m2 per ogni anno di occupazione e,  per
ogni mese o frazione di mese, una indennita' pari ad un dodicesimo di
quella annua. 
  Art.  3  -  Con  modalita'  concordata  con  i  proprietari,  oltre
all'importo indicato nell'articolo 2, e salvo i casi  indicati  negli
articoli 7 e 8, il concessionario corrisponde entro  il  31  dicembre
2015 il pagamento anticipato dell'indennita' per l'intero periodo  di
occupazione. Nel caso di proroga della concessione oltre il 19 aprile
2022, nonche' di necessita' di continuare lo stato di occupazione dei
terreni, per adeguare il valore indicato nell'articolo 2, si provvede
nuovamente alla rivalutazione dell'indennita' di esproprio dell'area. 
  Art. 4 - L'occupazione di cui all'articolo  1  e'  sottoposta  alla
condizione sospensiva che sia ottemperato da parte del concessionario
quanto disposto agli articoli 5 e 6. 
  Art. 5 - Il concessionario  provvede  alla  notifica  del  presente
decreto, nelle forme degli atti processuali  civili,  ai  proprietari
identificati, unitamente all'invito a presenziare alla redazione  del
verbale di immissione in possesso  dei  fondi  specificando,  con  un
preavviso di almeno sette giorni, l'indicazione del luogo, del giorno
e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del presente  decreto  con
indicazione dei nominativi dei  tecnici  incaricati  di  redigere  il
verbale. 
  Art. 6 - I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto,
secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica n.  327/2001,  redigono,  contestualmente  al  verbale  di
immissione in possesso dei  terreni,  lo  stato  di  consistenza  dei
medesimi,  in  contraddittorio  con   i   proprietari   catastalmente
identificati o, nel caso di assenza o di rifiuto dei medesimi, con la
presenza  di   due   testimoni   che   non   siano   dipendenti   del
concessionario. 
  Art. 7 - Il proprietario dell'immobile, entro il termine di  trenta
giorni dalla data di immissione in possesso dei fondi  a  favore  del
concessionario,  ove  permangano  le  condizioni  di  non   accettare
l'indennita' proposta con il presente  atto,  puo'  informare  questa
Autorita' espropriante sulla necessita' di chiedere  alla  competente
Commissione provinciale per gli espropri di cui all'articolo  41  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001,  di  determinare
l'indennita'. Ove non  condivida  la  determinazione  definitiva,  il
proprietario potra' presentare opposizione alla stima, nei termini  e
con le modalita' previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 327/2001. 
  Art. 8  -  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al
Tribunale  amministrativo   regionale   competente   oppure   ricorso
straordinario  al  Presidente  della   Repubblica.   I   termini   di
proponibilita', decorrenti dalla data di notifica  del  provvedimento
medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per
il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
  Art. 9 - Nei casi indicati  negli  articoli  7  e  8,  gli  importi
previsti dall'articolo 3  sono  versati  in  depositi  da  costituire
presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato a  cura  del
concessionario. 
  Art. 10 - Il presente decreto  entra  in  vigore  alla  data  della
pubblicazione  per  estratto,  a  cura  della  societa'  beneficiaria
dell'azione  ablativa,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 novembre 2015 

                        Il direttore generale 
                       f.to Franco Terlizzese 

 
TC15ADC15667
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