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Errata corrige
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Estratto del decreto di occupazione temporanea dell'area pozzo Miglianico 1 del 23 settembre 2015 IL DIRETTORE GENERALE Visto l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001), omissis; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158/2013), omissis; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare l'articolo 38, comma 1, che al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, dispone che le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilita', urgenti e indifferibili; Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale e' approvato il documento di Strategia energetica nazionale (SEN), ed in particolare il paragrafo 4.6 del citato documento «Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali»; Visto il decreto 19 aprile 2002, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno XLVI n. 5 del 30 maggio 2002 - con il quale e' conferita la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Miglianico", omissis; Considerato che la ditta proprietaria di uno dei fondi in cui sono installati gli impianti dell'area pozzo Miglianico 1, ricadente nella sopra citata concessione, nonostante le trattative attivate dalla concessionaria SAI SpA, non ha concordato la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione dell'area, con ricorso allo sfratto esecutivo con ordinanza n. 126/2015 del Tribunale di Chieti - Sezione distaccata di Ortona - per la quale la medesima concessionaria ha richiesto la sospensione dell'efficacia, procedimento tutt'ora pendente; Vista l'istanza 29 luglio 2015, n. 341, registrata con prot. n. 18680 del 5 agosto 2015, volta a legittimare l'occupazione di terreni in comune di Ortona (Chieti), censiti nel NCT al foglio 2, mappali n. 661, 4150 e 4152, dove sono installati gli impianti del pozzo Miglianico, 1; Considerato che sussistono motivi di interesse pubblico di garantire esclusivamente al concessionario la permanenza nell'area, attualmente recintata e vietata per motivi di sicurezza all'accesso di estranei alle lavorazioni del programma estrattivo della citata concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; Considerato che sussistono motivi di interesse pubblico per l'esercizio del pozzo Miglianico, 1, ai fini della possibile estrazione degli idrocarburi liquidi e gassosi prevista per la concessione "Miglianico"; Ritenuto pertanto necessario e urgente legittimare l'occupazione da parte del concessionario dell'area in argomento, nonche' disporre un adeguato corrispettivo economico a favore dei proprietari, per indennizzare l'occupazione temporanea dell'immobile di cui al piano particellare allegato; Visti gli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; Decreta: Art. 1 - A favore della societa' Adriatica Idrocarburi SpA (di seguito: concessinario), con sede legale in San Giovanni Teatino (Chieti) - Via Aterno n. 157 - codice fiscale 002288100692, rappresentante unico nei rapporti con l'Amministrazione pubblica e con i terzi per la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Miglianico", e' disposta l'occupazione temporanea, fino alla data di scadenza della concessione, dei terreni situati nel comune di Ortona (Chieti) citati nelle premesse del presente decreto ed elencati nel piano particellare allegato. Art. 2 - Ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e' dovuta al proprietario una indennita' pari ad un dodicesimo di 2,20 euro/m2 per ogni anno di occupazione e, per ogni mese o frazione di mese, una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. Art. 3 - Con modalita' concordata con i proprietari, oltre all'importo indicato nell'articolo 2, e salvo i casi indicati negli articoli 7 e 8, il concessionario corrisponde entro il 31 dicembre 2015 il pagamento anticipato dell'indennita' per l'intero periodo di occupazione. Nel caso di proroga della concessione oltre il 19 aprile 2022, nonche' di necessita' di continuare lo stato di occupazione dei terreni, per adeguare il valore indicato nell'articolo 2, si provvede nuovamente alla rivalutazione dell'indennita' di esproprio dell'area. Art. 4 - L'occupazione di cui all'articolo 1 e' sottoposta alla condizione sospensiva che sia ottemperato da parte del concessionario quanto disposto agli articoli 5 e 6. Art. 5 - Il concessionario provvede alla notifica del presente decreto, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari identificati, unitamente all'invito a presenziare alla redazione del verbale di immissione in possesso dei fondi specificando, con un preavviso di almeno sette giorni, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del presente decreto con indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati di redigere il verbale. Art. 6 - I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto, secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, redigono, contestualmente al verbale di immissione in possesso dei terreni, lo stato di consistenza dei medesimi, in contraddittorio con i proprietari catastalmente identificati o, nel caso di assenza o di rifiuto dei medesimi, con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti del concessionario. Art. 7 - Il proprietario dell'immobile, entro il termine di trenta giorni dalla data di immissione in possesso dei fondi a favore del concessionario, ove permangano le condizioni di non accettare l'indennita' proposta con il presente atto, puo' informare questa Autorita' espropriante sulla necessita' di chiedere alla competente Commissione provinciale per gli espropri di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, di determinare l'indennita'. Ove non condivida la determinazione definitiva, il proprietario potra' presentare opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. Art. 8 - Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Art. 9 - Nei casi indicati negli articoli 7 e 8, gli importi previsti dall'articolo 3 sono versati in depositi da costituire presso la competente Ragioneria territoriale dello Stato a cura del concessionario. Art. 10 - Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione per estratto, a cura della societa' beneficiaria dell'azione ablativa, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 2015 Il direttore generale f.to Franco Terlizzese TC15ADC15667