Notifica per pubblici proclami
La Corsi Editati Schede Dispense S.r.l. (CESD S.r.l.) in persona
dell'amministratore unico Franco Bernasconi, rappresentata e difesa
dall'avv. Andrea Patrizi del Foro di Roma ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Perego in Brescia,
alla via Carlo Zima n. 1/A, presentava ricorso dinanzi l'intestato
TAR, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova, e nei confronti
della signora Paola Luzzara per l'annullamento della nota prot. n.
5604 del 10 marzo 2010, comunicata a mezzo fax in data 17 marzo 2010,
con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova ha
adottato un provvedimento di differimento dell'accesso ai documenti
amministrativi richiesto da CESD S.r.l. con istanza del 4 marzo 2010
al fine di «avere copia o quanto meno di prendere visione delle
dichiarazioni rese e verbalizzate dai collaboratori CESD nell'ambito
dell'accertamento ispettivo condotto dagli ispettori Iemmi Paolo e
Maria Giuseppina, iniziato con accessi del 4 dicembre 2009, 9
dicembre 2009 e 15 dicembre 2009 presso la sede operativa
dell'impresa in via Mazzini (Mantova) e proseguito con audizioni di
altri collaboratori ed esame documentazione presso la Direzione
Provinciale del Lavoro di Mantova. ecc.»; per l'accertamento del
diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 s.s. della legge n.
241/90, ai predetti documenti amministrativi come da istanza del 4
marzo 2010 ai fini della presa visione ed estrazione di copia e la
conseguente condanna della Direzione Provinciale del Lavoro di
Mantova (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) alla
esibizione dei predetti documenti. Si chiedeva l'annullamento di tale
provvedimento per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione
degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990. Violazione dell'art.
6, decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006. Violazione,
erronea e falsa applicazione dell'art. 2, lettera c) e dall'art. 3,
lettera c) del D.M. 4 novembre 1994, n. 757. Sviamento. Difetto dei
presupposti. Eccesso di potere per erroneita'. Violazione dell'art.
24 Cost. Violazione dei principi costituzionali di trasparenza,
imparzialita' e di difesa. Violazione del principio di ragionevolezza
e proporzionalita'. Il TAR, Sez. II, con l'ordinanza n. 121 del 2010,
per come integrata dall'ordinanza n. 129 del 2010, ordinava di
procedere all'integrazione del contraddittorio di tutti i
collaboratori di cui al verbale conclusivo dell'accertamento in
materia di lavoro e previdenza del 9 febbraio 2010, prot. n. 2993,
fatta eccezione per la signora Paola Luzzara, gia' regolarmente
citata, ovvero i signori 1) Lucchetti Ramona, 2) Lovascio M.
Giovanna, 3) Di Lella Maria, 4) Morselli Rachele, 5) Loiero Annalisa,
6) Delega' Rachele, 7) Reggiani Elisabetta, 8) Guerreschi Elena, 9)
Guerra Valerio, 10) Beduschi Jessica, 11) Vicini Sergio, 12) Paglia
Ilaria, 13) Petrassi Beatrice, 14) Compagni Rosaria, 15) Bignotti
Nadia, 16) Vanoni Vittorio, 17) Sorbena Anna Giusi, 18) Bigliardi
Lorenzo. Con detta ordinanza il TAR autorizzava la notifica nella
forma dei pubblici proclami. Rinviava all'udienza del 29 luglio 2010.
Avv. Andrea Patrizi
TS10ABA8221