TAR LOMBARDIA
Sezione Staccata di Brescia

(GU Parte Seconda n.83 del 15-7-2010)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  La Corsi Editati Schede Dispense S.r.l. (CESD  S.r.l.)  in  persona
dell'amministratore unico Franco Bernasconi, rappresentata  e  difesa
dall'avv.  Andrea  Patrizi  del  Foro  di   Roma   ed   elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Perego in  Brescia,
alla via Carlo Zima n. 1/A, presentava  ricorso  dinanzi  l'intestato
TAR, nei  confronti  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche
sociali, Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova, e nei confronti
della signora Paola Luzzara per l'annullamento della  nota  prot.  n.
5604 del 10 marzo 2010, comunicata a mezzo fax in data 17 marzo 2010,
con la quale la  Direzione  Provinciale  del  Lavoro  di  Mantova  ha
adottato un provvedimento di differimento dell'accesso  ai  documenti
amministrativi richiesto da CESD S.r.l. con istanza del 4 marzo  2010
al fine di «avere copia o  quanto  meno  di  prendere  visione  delle
dichiarazioni rese e verbalizzate dai collaboratori CESD  nell'ambito
dell'accertamento ispettivo condotto dagli ispettori  Iemmi  Paolo  e
Maria Giuseppina,  iniziato  con  accessi  del  4  dicembre  2009,  9
dicembre  2009  e  15  dicembre  2009  presso   la   sede   operativa
dell'impresa in via Mazzini (Mantova) e proseguito con  audizioni  di
altri collaboratori  ed  esame  documentazione  presso  la  Direzione
Provinciale del Lavoro di  Mantova.  ecc.»;  per  l'accertamento  del
diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 s.s. della legge  n.
241/90, ai predetti documenti amministrativi come da  istanza  del  4
marzo 2010 ai fini della presa visione ed estrazione di  copia  e  la
conseguente  condanna  della  Direzione  Provinciale  del  Lavoro  di
Mantova  (Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  sociali)  alla
esibizione dei predetti documenti. Si chiedeva l'annullamento di tale
provvedimento per i seguenti motivi: violazione e falsa  applicazione
degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990. Violazione dell'art.
6, decreto del Presidente della Repubblica n.  184/2006.  Violazione,
erronea e falsa applicazione dell'art. 2, lettera c) e  dall'art.  3,
lettera c) del D.M. 4 novembre 1994, n. 757. Sviamento.  Difetto  dei
presupposti. Eccesso di potere per erroneita'.  Violazione  dell'art.
24 Cost.  Violazione  dei  principi  costituzionali  di  trasparenza,
imparzialita' e di difesa. Violazione del principio di ragionevolezza
e proporzionalita'. Il TAR, Sez. II, con l'ordinanza n. 121 del 2010,
per come integrata  dall'ordinanza  n.  129  del  2010,  ordinava  di
procedere   all'integrazione   del   contraddittorio   di   tutti   i
collaboratori di  cui  al  verbale  conclusivo  dell'accertamento  in
materia di lavoro e previdenza del 9 febbraio 2010,  prot.  n.  2993,
fatta eccezione per  la  signora  Paola  Luzzara,  gia'  regolarmente
citata,  ovvero  i  signori  1)  Lucchetti  Ramona,  2)  Lovascio  M.
Giovanna, 3) Di Lella Maria, 4) Morselli Rachele, 5) Loiero Annalisa,
6) Delega' Rachele, 7) Reggiani Elisabetta, 8) Guerreschi  Elena,  9)
Guerra Valerio, 10) Beduschi Jessica, 11) Vicini Sergio,  12)  Paglia
Ilaria, 13) Petrassi Beatrice, 14)  Compagni  Rosaria,  15)  Bignotti
Nadia, 16) Vanoni Vittorio, 17) Sorbena  Anna  Giusi,  18)  Bigliardi
Lorenzo. Con detta ordinanza il TAR  autorizzava  la  notifica  nella
forma dei pubblici proclami. Rinviava all'udienza del 29 luglio 2010. 

                         Avv. Andrea Patrizi 

 
TS10ABA8221
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