TAR LAZIO
Roma

(GU Parte Seconda n.29 del 12-3-2011)

  Ricorso n. 10249/10 di R.G. Sezione II Ter  della  societa'  Biogas
Energie Solero S.C.A. a r.l., in persona del  legale  rappresentante,
signor Giacomo Baravalle, rappresentata e difesa dagli avv.  Riccardo
Ludogoroff, Vilma Aliberti e Guido Francesco  Romanelli,  domiciliata
presso lo studio dell'ultimo in Roma,  via  Cosseria  n.  5;  avverso
l'Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola - ENAMA, in  persona
del  presidente  pro  tempore;  per  l'annullamento,  previe   misure
cautelari, della delibera del Consiglio Direttivo dell'ENAMA in  data
22 luglio 2010 con la quale e' stata approvata la graduatoria per  la
concessione del contributo per la realizzazione di impianti  connessi
alla produzione di energia da biomasse, nonche'  della  comunicazione
n. 429 del 30 luglio 2010; del verbale  n.  4  della  Commissione  di
valutazione in data 17 maggio 2010  e  della  scheda  di  valutazione
tecnico-economica relativa alla ricorrente. 
  Motivi - Violazione ed errata applicazione dell'art. 8  del  bando,
del decreto legislativo n. 99/2004, dell'art. 97 della  Costituzione,
nonche' dell'art. 6 della legge n.  241/90.  Eccesso  di  potere  per
carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento  ed  errore  di
fatto. 
  PQM - Con la  piu'  ampia  riserva  di  ogni  ulteriore  eccezione,
produzione e deduzione anche in forma di motivi aggiunti, si  confida
che  l'On.le  Tribunale  vorra':  in  preliminare   ed   incidentale,
sospendere la graduatoria approvata da  Enama,  ovvero  disporre  che
l'Amministrazione  proceda  alla  revisione   del   punteggio   della
ricorrente e alla ricollocazione nella graduatoria degli idonei entro
congruo termine all'uopo assegnato; nel merito,  annullare  gli  atti
impugnati ed in epigrafe specificati  e  ogni  altro  atto  connesso.
Disporre  la   ricollocazione   della   societa'   ricorrente   nella
graduatoria  con  il  punteggio  di  40  punti,  o,   in   subordine,
determinare il  risarcimento  del  danno  derivante  dall'illegittima
mancata assegnazione del finanziamento e condannare l'Amministrazione
alla corresponsione dello  stesso  oltre  interessi  e  rivalutazione
monetaria. 
    Torino-Roma, 9 novembre 2010 

Avv. Riccardo Ludogoroff - Avv. Vilma Aliberti Avv.  Guido  Francesco
                              Romanelli 

 
TS11ABA2614
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