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Errata corrige
Errata corrige
Ricorso (ex artt. 749 C.P.C. e 481 del Codice civile) - Giudizio R.G. n. 943/2010 Giudice R.G. dott.ssa Pellettieri - Prossima udienza 20 giugno 2011. Il sig. Francesco Tortorici, nato a Tunisi (Tunisia) l'8 dicembre 1942 (codice fiscale TRTFNC42T08Z352C), residente in Ardea (RM), via Rocca di Papa n. 9, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Siacci n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Matteo Briasco che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto e che indica il numero di fax 06/8081583 per l'invio delle comunicazioni relative al presente procedimento premesso, che in data 18 gennaio 2005 e' deceduto in Ardea (RM) il sig. Salvatore (o Sauveur) Tortorici, nato a Tunisi (Tunisia) il 7 gennaio 1945, fratello germano dell'odierno ricorrente (doc. 1); che il sig. Salvatore Tortorici e' deceduto senza lasciare testamento, sicche' la sua eredita' si e' devoluta per legge; ed i primi chiamati all'eredita' sono la moglie signora Nicole Armetta Tortorici ed i tre figli signori Alexandre Tortorici, Rolland Tortorici e Marie Laure Tortorici, nessuno dei quali, a tutt'oggi, ha accettato (espressamente o tacitamente) l'eredita'; che l'odierno ricorrente ignora dati anagrafici e attuale luogo ed indirizzo di residenza dei chiamati all'eredita' sopra citati, potendo unicamente riferire che gli stessi hanno probabilmente vissuto (con il de cuius) in Marsiglia (Francia); che l'asse ereditario del sig. Salvatore Tortorici e' costituito unicamente dalla piena proprieta' di una quota indivisa, pari ad ¼ dell'intero, di un compendio immobiliare con circostante terreno sito in Ardea (RM), localita' Roncigliana, via Rocca di Papa n. 9, piani T-S1, ctg. C/3, A/3, C/6 e C/2, distinto in NCEU del Comune di Ardea al foglio 18, p.lla 335, sub. 2, 3, 4 e 5 ed edificato su area distinta in NCT del Comune di Pomezia al foglio 18, p.lle 335 e 336; quota pervenuta al de cuius per successione legittima del padre sig. Giuseppe Tortorici, nato a Tunisi (Tunisia) il 1° febbraio 1915 e deceduto in Genzano di Roma (RM) il 9 marzo 1997, giusta denuncia di successione presentata all'Ufficio del Registro di Roma il 27 novembre 1997 (doc. 2); che il compendio, per la restante quota indivisa pari a ¾ dell'intero, e' di piena proprieta' dell'odierno ricorrente (doc. 3) in virtu' di autonomo atto di acquisto del 20 maggio 1974 (quanto ad ½ - doc. 4) e della citata successione paterna (quanto ad ¼); che l'intero compendio necessita di urgenti e diffusi interventi di ristrutturazione ordinaria e straordinaria a causa dello stato di degrado in cui lo stesso attualmente versa; ed il ricorrente ha, peraltro, gia' sostenuto in via esclusiva, dopo la morte del fratello, ingenti spese per la gestione e la manutenzione dell'intero immobile a causa del fatto che la proprieta' dello stesso immobile e' indivisa e che per la quota di ¼ essa e' attualmente di pertinenza di un'eredita' non accettata; che il ricorrente (unico parente in linea collaterale del de cuius, morto senza lasciare ascendenti) ha, pertanto, diritto ed interesse a richiedere a Codesto Tribunale la fissazione di un termine entro il quale il coniuge e i discendenti del de cuius, primi chiamati all'eredita', signori Nicole Armetta Tortorici, Alexandre Tortorici, Rolland Tortorici e Marie Laure Tortorici dichiarino se accettino o rinunzino all'eredita'; e cio' anche in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine di prescrizione del diritto di accettarla, ex art. 480 del Codice civile. Quanto sopra premesso chiede all'Ecc.mo Tribunale adito, fissata con urgenza ex art. 749 C.P.C. l'udienza di comparizione del ricorrente e dei chiamati all'eredita' e stabilito il termine entro il quale il ricorso e l'emanando decreto dovranno essere notificati (anche per pubblici proclami, ove la notificazione nei modi ordinari si riveli particolarmente difficile per l'irreperibilita' dei destinatari) a questi ultimi, voglia fissare un termine entro il quale i signori Nicole Armetta Tortorici, Alexandre Tortorici, Rolland Tortorici e Marie Laure Tortorici dichiarino se accettano o rinunciano all'eredita' del defunto sig. Salvatore (o Sauveur) Tortorici. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Si depositano in copia i seguenti documenti: Certificato di morte del sig. Salvatore (o Sauveur) Tortorici; Denuncia di successione del sig. Giuseppe Tortorici; Certificato catastale relativo all'immobile de quo; Atto di compravendita del 20 maggio 1974. Roma, 21 maggio 2010 Avv. Matteo Briasco. Tribunale di Velletri - Affari diversi. Il presidente letto il ricorso che precede, visto l'art. 749 C.P.C. dispone la comparizione delle parti in Camera di Consiglio per l'udienza del giorno 20 ottobre 2010, ore 14 avanti al dott. Pellettieri. Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente provvedimento alle persone cui il termine deve essere imposto entro il 15 settembre 2010. (Omissis. Verbali udienze 20 ottobre 2010 e 15 dicembre 2010). Il giudice dato atto, rilevata la ritualita' della notifica a Marie Laure Tortorici assegna alla stessa, ai sensi dell'art. 481 del Codice civile, termine di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, termine entro il quale la suddetta dovra' dichiarare se intenda accettare ovvero rinunciare all'eredita' di Sauveur (Salvatore) Tortorici. Autorizza parte ricorrente al rinnovo della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza anche servendosi della notifica per pubblici proclami alla signora Nicole Armetta Tortorici ed ai signori Rolland Tortorici e Alexandre Tortorici, assegnando a tal fine termine sino al 30 marzo 2011 e rinvia per la verifica dei suddetti adempimenti all'udienza del 20 giugno 2011 ore 11,30. Manda al P.M. per il prescritto parere. Velletri, 15 dicembre 2010. Il giudice dott.ssa Pellettieri. Visto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri dott. Silverio Piro. Velletri, 22 dicembre 2010 Tribunale di Velletri - Volontaria Giurisdizione. Il presidente letta l'istanza che precede, ritenuta la propria competenza, sentito il P.M., ritenuto che sussistono i motivi di cui all'art. 150 C.P.C., visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 autorizza la notificazione dell'atto che precede, ai destinatari indicati nell'atto stesso, a mezzo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Velletri, 28 dicembre 2010 Il presidente: avv. Matteo Briasco TS11ABA2968