TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.108 del 14-9-2013)

 
           Ricorso n. 629/2013 per Chegai Elvira ed altri 
 

  Ricorso TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 629/2013, per  Chegai  Elvira
ed Altri, difesi dagli avv.ti  G.  Passalacqua,  G.  Calcerano  e  V.
Impellizzeri,  domiciliati  presso  l'avv.  G.  Passalacqua  in   via
Vitelleschi n. 26, Roma, per l'annullamento del bando  Agenzia  delle
Entrate - Dir. Centr. Personale, prot. 2009/193306  del  24  dicembre
2009, recante «Procedura per il passaggio  dalla  II  alla  III  area
funzionale, fascia F1, profili funzionario, funzionario  informatico,
funzionario  tecnico,  per  complessivi  2000  posti»,  dei  relativi
verbali, provvedimenti di esclusione  dei  ricorrenti  e  graduatoria
finale della procedura di passaggio dalla II alla III Area funzionale
- profilo funzionario  -  processi  di  missione  uffici  periferici,
dell'accordo sindacale del 21 marzo 2013. Si  provvede  a  notificare
per pubblici proclami nei confronti  di  tutti  i  partecipanti  alla
procedura collocati in posizione utile  nella  graduatoria,  come  da
ordinanza TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 7678/2013.  Si  riportano  di
seguito le conclusioni  del  ricorso  introduttivo:  «Voglia  Codesto
Tribunale Amministrativo Regionale, disattesa ogni avversa  eccezione
e istanza: in via cautelare disporre la misura richiesta; nel merito,
annullare la procedura concorsuale ex bando prot. 2009/193306 e tutti
gli atti impugnati in quanto illegittimi per  i  motivi  indicati,  e
condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita  di
chance come da  superiore  istanza  risarcitoria».  Si  riportano  le
conclusioni di cui ai  motivi  aggiunti:  «Voglia  Codesto  Tribunale
Amministrativo Regionale, disattesa ogni avversa eccezione e istanza,
annullare la procedura concorsuale ex bando prot. 2009/193306 e tutti
gli atti impugnati, anche quelli  impugnati  con  i  presenti  motivi
aggiunti, in quanto illegittimi per i motivi indicati,  e  condannare
l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance come
da superiore istanza risarcitoria». Con ricorso introduttivo e motivi
aggiunti, i ricorrenti assumono che la rottura dei sigilli delle urne
contenenti  le  schede  anagrafiche  dei  concorrenti  (sub-procedura
«profilo  funzionario-processi  di  missione   uffici   periferici»),
accertata dal verbale di Guardia di  Finanza  in  data  10  settembre
2012, abbia viziato il procedimento per violazione degli artt. 3, 51,
97  Costituzione,  violazione  dello   stesso   bando   di   concorso
2009/193306, violazione dei principi di anonimato, di imparzialita' e
par condicio tra  i  candidati,  nonche'  per  motivazione  illogica,
istruttoria carente. Infatti, a causa della rottura dei  sigilli,  e'
venuta meno l'idoneita' del  procedimento  a  scongiurare  potenziali
manipolazioni del risultato del concorso. La violazione  dei  sigilli
potrebbe difatti essere avvenuta anche all'indomani  dell'inserimento
delle  anagrafiche  dei  partecipanti   all'interno   dell'urna   poi
sigillata, avvenuto in data 11 aprile 2012, in quanto dalla  data  di
immissione nelle schede anagrafiche nell'urna  a  quella  in  cui  fu
scoperta la rottura dei sigilli (10 settembre  2012)  la  Commissione
non ha piu' verificato  l'integrita'  dei  sigilli  stessi.  Pertanto
l'esclusione dei ricorrenti dalla gara e' inficiata dalla lesione del
principio di imparzialita' e di anonimato. Cio'  anche  a  causa  del
fatto che la Commissione in sede di correzione non  ha  commentato  i
singoli elaborati ne'  analiticamente  assegnato  i  punteggi,  cosi'
favorendo   possibili   manipolazioni.   Dalla   negligenza   serbata
dall'Amministrazione nella custodia dell'urna sigillata discende  poi
il diritto dei ricorrenti a veder risarcito il danno subito, a titolo
di perdita di chance. 

avv. Gianfranco Passalacqua - avv. Guglielmo Calcerano - avv. Valerio
                            Impellizzeri 

 
TS13ABA11312
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