TAR LAZIO

(GU Parte Seconda n.125 del 24-10-2013)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Ricorso  TAR  Lazio,  sede  di  Roma,  Sez.  III,   n.   4771/2013,
nell'interesse  della  signora  Rosaura  Sciosci,  difesa   dall'avv.
Gianfranco Passalacqua, dall'avv.  Guglielmo  Calcerano  e  dall'avv.
Valerio  Impellizzeri,  domiciliata  presso   lo   Studio   dell'avv.
Gianfranco Passalacqua sito in via Vitelleschi n.  26,  00193,  Roma,
per  l'annullamento  del  bando  Agenzia  delle  Entrate,   Direzione
Centrale del Personale, prot. n. 2009/193306  del  24  dicembre  2009
recante «Procedura per il passaggio  dalla  II  area  alla  III  area
funzionale,  fascia   F1,   profili   di   funzionario,   funzionario
informatico e funzionario tecnico, per complessivi 2000  posti»;  dei
relativi verbali; del provvedimento di esclusione della ricorrente  e
della graduatoria finale della procedura di passaggio dalla  II  area
funzionale alla III area funzionale - profilo funzionario -  processi
di missione uffici periferici; dell'accordo sindacale  del  21  marzo
2013. Si provvede alla notificazione mediante pubblici  proclami  nei
confronti  di  tutti  i  partecipanti  alla  selezione  collocati  in
posizione utile nella graduatoria, come da  ordinanza  del  Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di  Roma,  Sezione  III,  n.
7725/2013. Si  riportano  di  seguito  le  conclusioni  del  ricorso:
«Voglia codesto Tribunale amministrativo  regionale,  disattesa  ogni
avversa eccezione e istanza, annullare la  procedura  concorsuale  ex
bando prot. 2009/193306 e tutti gli atti in  epigrafe  impugnati,  in
quanto   illegittimi   per   i   motivi   indicati,   e    condannare
l'amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance come
da superiore istanza  risarcitoria».  La  ricorrente  assume  che  la
rottura dei sigilli delle urne contenenti le schede  anagrafiche  dei
concorrenti  (sub-procedura  «profilo  funzionario  -   processi   di
missione uffici periferici»), accertata dal verbale della Guardia  di
Finanza in data 10 settembre 2012, abbia viziato il procedimento  per
violazione degli artt.  3,  51,  97  Costituzione,  violazione  dello
stesso bando di concorso  2009/193306,  violazione  dei  principi  di
anonimato, di imparzialita' e par condicio tra i  candidati,  nonche'
per motivazione illogica, istruttoria carente. Infatti, a causa della
rottura dei sigilli, e' venuta meno la doneita'  del  procedimento  a
impedire potenziali manipolazioni  del  risultato  del  concorso.  La
violazione  dei  sigilli  potrebbe  difatti  essere  avvenuta   anche
all'indomani  dell'inserimento  delle  anagrafiche  dei  partecipanti
all'interno dell'urna poi sigillata, avvenuto in data 11 aprile 2012,
in quanto dalla data di immissione nelle schede  nell'urna  a  quella
della scoperta della rottura dei sigilli (avvenuta  il  10  settembre
2012) la Commissione non ha piu' verificato l'integrita' dei  sigilli
stessi.  Pertanto  l'esclusione  della  ricorrente  dalla   gara   e'
inficiata  dalla  lesione  del  principio  di  imparzialita'   e   di
anonimato. Cio' anche a causa del fatto che la Commissione in sede di
correzione non ha commentato i singoli elaborati  ne'  analiticamente
assegnato i punteggi, cosi' favorendo possibili manipolazioni.  Dalla
negligenza  serbata  dall'Amministrazione  nella  custodia  dell'urna
sigillata discende poi il diritto della  ricorrente  al  risarcimento
del danno da perdita di chance subito. 

avv.ti  Gianfranco  Passalacqua  -  Guglielmo  Calcerano  -   Valerio
                            Impellizzeri 

 
TS13ABA12880
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