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Errata corrige
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Fusione transfrontaliera Finaf S.p.A. ai sensi dell'art. 7, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 108/2008, rende noto che: Finaf S.p.A. con sede legale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Roma n. 00459650586, R.E.A. RM-48408, capitale sociale di Euro 9.297.000,00 interamente versato (la "Societa' incorporante") mediante un procedimento di fusione transfrontaliera fondera' per incorporazione (la "Fusione") la: Finaf 92 S.A., societa' di nazionalita' spagnola, con sede legale in Barcellona (Spagna), in Rio de Oro 22, avente capitale sociale di Euro 16.694.928,64, interamente versato (la "Societa' incorporata"). L'operazione in oggetto consistera' nella fusione transfrontaliera per incorporazione della societa' Finaf '92 S.A. da parte della Finaf S.p.A. con il conseguente scioglimento senza liquidazione della societa' incorporata trasferendo in blocco il suo intero patrimonio alla societa' incorporante che senza soluzione di continuita', procederebbe alla costituzione di una sede secondaria all'estero, in Barcellona-Spagna, alla quale verrebbe assegnato l'intero patrimonio trasferito dalla societa' incorporata alla societa' incorporante come conseguenza della fusione. I diritti riservati ai soci di minoranza e ai creditori, ai sensi dell'art. 7, lettera c) del decreto legislativo n. 108/2008 sono i seguenti: Creditori della Societa' incorporante - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2503 c.c., l'atto di fusione potra' essere sottoscritto soltanto una volta decorso il termine di 60 giorni successivi all'ultima delle iscrizioni nel Registro imprese della delibera assembleare sulla fusione, a condizione che nessun creditore della societa' incorporante si sia opposto alla fusione. L'atto di fusione potra' essere sottoscritto prima del decorso del termine di cui sopra, solo se vi e' il consenso di tutti i creditori delle societa' che partecipano alla fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. I creditori della societa' incorporante legittimati a presentare opposizione sono soltanto quelli che avevano un credito anteriore all'iscrizione nel Registro delle imprese del progetto di fusione; Creditori della Societa' incorporata - I creditori della societa' incorporata per effetto della fusione potranno continuare a far valere i propri crediti nei confronti della societa' incorporante. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 della LME, i creditori potranno esercitare il diritto di opposizione stabilito nel sopra indicato articolo. Analogamente i creditori della societa' incorporata, diventeranno creditori della societa' incorporante nel beninteso che tutti i debiti della societa' incorporata saranno trasferiti come patrimonio assegnato alla sede secondaria estera; Diritti riservati agli azionisti di minoranza - La societa' incorporante e' socio unico della societa' incorporata, per cui non vi sono i presupposti per dover dare la necessaria informazione sui diritti riservati ai soci di minoranza. Informazioni dettagliate sulle procedure e sui diritti di cui sopra sono reperibili gratuitamente presso la sede sociale della Finaf S.p.A., in viale Amelia n. 70, Roma ovvero inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: finaf.spa@legalmail.it - Finaf S.p.A. L'amministratore delegato dott. Alberto Capponi TS14AAB6461