FINAF S.P.A.
Sede legale: viale Amelia n. 70 - Roma (RM)
Capitale sociale: Euro 9.297.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: di Roma e codice fiscale n. 00459650586 -
R.E.A. RM-48408

(GU Parte Seconda n.59 del 20-5-2014)

 
                      Fusione transfrontaliera 
 

  Finaf S.p.A. ai sensi dell'art. 7, lettere  a)  e  b)  del  decreto
legislativo n. 108/2008, rende noto che: 
    Finaf S.p.A. con sede legale in Roma, viale Amelia n. 70,  codice
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro  delle  imprese  di
Roma n.  00459650586,  R.E.A.  RM-48408,  capitale  sociale  di  Euro
9.297.000,00  interamente  versato   (la   "Societa'   incorporante")
mediante un procedimento di  fusione  transfrontaliera  fondera'  per
incorporazione  (la  "Fusione")  la:  Finaf  92  S.A.,  societa'   di
nazionalita' spagnola, con sede legale in Barcellona (Spagna), in Rio
de Oro 22, avente capitale sociale di Euro 16.694.928,64, interamente
versato (la "Societa' incorporata"). 
  L'operazione in oggetto consistera' nella fusione  transfrontaliera
per incorporazione della societa' Finaf '92 S.A. da parte della Finaf
S.p.A. con  il  conseguente  scioglimento  senza  liquidazione  della
societa' incorporata trasferendo in blocco il suo  intero  patrimonio
alla  societa'  incorporante  che  senza  soluzione  di  continuita',
procederebbe alla costituzione di una sede secondaria all'estero,  in
Barcellona-Spagna, alla quale verrebbe assegnato l'intero  patrimonio
trasferito dalla societa' incorporata alla societa' incorporante come
conseguenza della fusione. 
  I diritti riservati ai soci di minoranza e ai creditori,  ai  sensi
dell'art. 7, lettera c) del decreto legislativo n.  108/2008  sono  i
seguenti: 
    Creditori della  Societa'  incorporante  -  Ai  sensi  di  quanto
previsto  dall'art.  2503  c.c.,  l'atto  di  fusione  potra'  essere
sottoscritto soltanto una volta  decorso  il  termine  di  60  giorni
successivi all'ultima delle iscrizioni  nel  Registro  imprese  della
delibera assembleare sulla fusione, a condizione che nessun creditore
della societa' incorporante si sia opposto alla  fusione.  L'atto  di
fusione potra' essere sottoscritto prima del decorso del  termine  di
cui sopra, solo se vi e' il  consenso  di  tutti  i  creditori  delle
societa' che partecipano alla fusione o il  pagamento  dei  creditori
che non hanno dato  il  consenso,  ovvero  il  deposito  delle  somme
corrispondenti presso una banca. 
  I creditori della societa' incorporante  legittimati  a  presentare
opposizione sono soltanto quelli che  avevano  un  credito  anteriore
all'iscrizione nel Registro delle imprese del progetto di fusione; 
    Creditori della Societa' incorporata - I creditori della societa'
incorporata per effetto  della  fusione  potranno  continuare  a  far
valere i propri crediti nei confronti della societa' incorporante. 
  Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44  della  LME,  i  creditori
potranno esercitare il diritto di  opposizione  stabilito  nel  sopra
indicato  articolo.   Analogamente   i   creditori   della   societa'
incorporata, diventeranno creditori della societa'  incorporante  nel
beninteso che tutti  i  debiti  della  societa'  incorporata  saranno
trasferiti come patrimonio assegnato alla sede secondaria estera; 
    Diritti riservati agli  azionisti  di  minoranza  -  La  societa'
incorporante e' socio unico della societa' incorporata, per  cui  non
vi sono i presupposti per dover dare la necessaria  informazione  sui
diritti riservati ai soci di minoranza. 
  Informazioni dettagliate sulle procedure e sui diritti di cui sopra
sono reperibili gratuitamente presso  la  sede  sociale  della  Finaf
S.p.A., in viale Amelia n. 70,  Roma  ovvero  inviando  una  mail  al
seguente indirizzo di  posta  elettronica:  finaf.spa@legalmail.it  -
Finaf S.p.A. 

                      L'amministratore delegato 
                        dott. Alberto Capponi 

 
TS14AAB6461
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