Ricorso n. R.G. 6950/2013 - Sezione III - Udienza 07/05/2014 - Notifica per pubblici proclami Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio di Roma, Sezione Terza, con la sentenza non definitiva n. 34/2014 del 2 gennaio 2014 ha disposto che venga eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari (controinteressati) nell'ambito del giudizio (RG. 6950/2013) proposto dal dott. Piero Antonio Cau (codice fiscale CAUPNT66P16A474K), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Arredi (codice fiscale RRDLSN69M12C933T) e Fabio Monaco (codice fiscale MNCFBA78A06H501Y), presso il cui studio in Roma, alla Via Filippo Ermini n. 68, e' elettivamente domiciliato (comunicazioni da inviarsi al seguente numero di fax: 06.631188; oppure all'indirizzo PEC: alessandroarredi@pec.tedeschinilex.it). Il ricorso e' proposto contro il Consiglio Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante pro tempore e nei confronti dei sig.ri Carlo Zaupa nato a Roma l'8 settembre 1964 e Federico Ianaro nato a Roma il 2 novembre 1978, per l'annullamento del diniego tacito del Consiglio Nazionale Forense opposto all'istanza d'accesso (ex legge n. 241/1990) del 26 aprile 2013, poi integrata il successivo 27 aprile 2013, con cui il dott. Piero Antonio Cau ha chiesto l'ostensione della sua prova scritta in procedura penale e di quella degli altri candidati che hanno sostenuto la prova nella medesima disciplina, ammessi alla prova orale dell'esame di abilitazione (sessione 2012) finalizzato al riconoscimento del titolo di avvocato conseguito in altro paese dell'Unione europea (Spagna). Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente deduceva di aver presentato al Ministero della Giustizia istanza ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale conseguito in altro Paese dell'Unione europea (Spagna) ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «avvocato». Con decreto datato 4 giugno 2012, il Ministero della Giustizia riconosceva al dott. Cau il titolo professionale di «abogado» come valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», previo esperimento di misura compensativa consistente nel superamento di prova attitudinale, costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario in materia scelta del candidato (tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo sostanziale e processuale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale) e in un'unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta. Come disposto dal Ministero della Giustizia, il ricorrente presentava al Consiglio Nazionale Forense istanza volta alla partecipazione alla sessione degli esami 2012, scegliendo, sia per la prova scritta che per la prova orale, la materia «diritto processuale penale». In data 8 novembre 2012, il ricorrente sosteneva regolarmente la prova scritta nella materia prescelta. Successivamente, in data 23 aprile 2013, veniva pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale Forense l'elenco dei candidati che avevano superato la prova scritta. Tra gli ammessi alla prova orale, non figurava il nominativo del ricorrente, cosicche' il medesimo si determinava a richiedere (con due separate istanze) l'ostensione tanto del proprio elaborato (con voto e motivazione), quanto degli elaborati dei candidati (con voto e motivazione) che avevano sostenuto la prova nella medesima disciplina, ammessi alla prova orale. Cio' nondimeno, pur sussistendo in maniera evidente l'interesse del ricorrente a prendere visione dei documenti richiesti, il CNF opponeva alle istanze formulate la mera inerzia, omettendo di fornire al dott. Cau la documentazione richiesta. Conseguentemente, in diritto, il ricorrente deduceva nei confronti dell'Amministrazione intimata la «violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, comma 1, lett. b) e 6 e 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i.; violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione». Si costituiva in giudizio il CNF domandando la reiezione della domanda svolta dal dott. Cau, in quanto ritenuta inammissibile ed infondata. Il TAR adito, con la citata sentenza non definitiva n. 34/2014, accoglieva il ricorso nella parte in cui il ricorrente aveva domandato l'ostensione della propria prova scritta, al contempo ordinando al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri candidati contenuti nella tabella depositata in giudizio dal Consiglio Nazionale Forense in data 27 novembre 2013, in relazione ai quali il ricorrente ha domandato l'ostensione delle relativi prove scritte. Pertanto, la presente pubblicazione vale ai fini della notifica nei confronti di tutti i controinteressati, contenuti in detta tabella; e specificamente nei confronti di: Azzolini Erika; Barani Paola; Bava Angelo; Bendice Nadia; Benedetto Pierluigi; Bertomioli Stefania; Bortolu Tania; Bottai Linda; Brodoloni Duilio; Brunori Federica; Cantinelli Elena; Carlotto Alessandro; Cataldo Paolo; Chechi Abele; Chiappetta Carmela; Cillaroto Walter; Di Rienzo Milena; Dima Francesco; Dodaro Dario; Farina Andrea; Ferrarini Gianluca; Firmo Francesca; Fonti Massimiliano; Gaetani Roberta; Gaido Alessandra; Giuliano Giancarlo; Lisabettini Rossella; Lombardi Stefano; Loria Rosario; Manfredini Luca; Marollo Marina Claudia; Martinez Eliana; Masciarelli Pier Leo; Massi Chiara; Mesiti Sonia; Meus Francesca; Milano Mario; Moretti Cristiana; Mortati Andrea; Murziani Laura; Napolitano John; Nucera Fabrizio Salvatore; Orlacchio Antonio; Orlando Nicola; Palombo Alessia; Papadia Antonella; Paternostro Roberto; Pirisi Pier Paolo Pasquale; Restuccia Matteo; Rioli Davide; Roccaforte Mariangela; Roselli Glenda; Russo Anna; Sabatini Massimo; Savignano Chiara; Stio Marianna; Tarelli Marco; Titi Massimo; Toma Aristodemo; Viola Livio; Zennaro Elena. La prossima udienza camerale, accertata la regolarita' dell'odierna notifica, si terra' in data 7 maggio 2014 ore 9 presso i locali del Tribunale Amministrativo del Lazio in Roma. avv. Fabio Monaco TS14ABA570