TAR LAZIO
Sezione II

(GU Parte Seconda n.58 del 17-5-2014)

 
       Notifica per pubblici proclami - Ricorso R. G. 3802/14 
 

  Con ricorso R.G. 3802/14 l'ing. Stefano Cirelli ha proposto gravame
contro il comune di Roma e Mariani  Sara  per  l'annullamento  previa
sospensiva: 
    1) della determinazione dirigenziale n. 72 del 16-1-2014  recante
l'approvazione  della  graduatoria  finale  relativa  alla  procedura
selettiva pubblica, per titoli ed esami, indetta da Roma Capitale per
il conferimento di n. 87 posti nel profilo professionale di ingegnere
categoria D (posizione economica DD - famiglia tecnica; 
    2) del bando con il quale l'amministrazione comunale  ha  indetto
la suddetta procedura selettiva; 
    3) del regolamento in materia di accessi agli impieghi  approvato
con delibera di G.C. n. 424 del  22-12-2009  e  di  ogni  altro  atto
presupposto e conseguente. 
  Motivi di  impugnazione:  violazione  e  falsa  applicazione  degli
articoli 7 e 8 DPR 487/1994 e art. 35 e 70 del decreto legislativo n.
165/2001. violazione dell'articolo 7 del bando di concorso violazione
e falsa applicazione dell'art.  19  del  regolamento  in  materia  di
accesso agli impieghi presso il comune di Roma, eccesso di potere per
difetto di motivazione  e  di  istruttoria,  sviamento,  illogicita',
contraddittorieta', manifesta ingiustizia,  travisamento  dei  fatti,
difetto di presupposti, perplessita' dell'azione amministrativa. 
  In particolare il ricorrente ha denunciato  l'illegittimita'  della
procedura  concorsuale  per   aver   l'amministrazione   erroneamente
applicato nella redazione della graduatoria di  merito,  il  criterio
della somma aritmetica dei singoli punteggi ottenuti nelle due  prove
scritte  con  quello  relativo  alla  prova  orale  ed  al  punteggio
conseguito per i titoli,  anziche'  utilizzare  il  diverso  criterio
della somma della media dei punteggi conseguiti nelle  singole  prove
scritte con il punteggio conseguito nella prova orale e per i titoli,
previsto dal combinato disposto degli articoli 7, comma 3 e 8 comma 4
del D.P.R. n. 487/94. Ha poi contestato il computo dei titoli che  e'
stato valutato per 10/10, rispetto alle prove d'esame e non per  3/10
come previsto dal citato DPR 487/94 e dal regolamento  per  l'accesso
agli impieghi. 
  Con ordinanza n. 1793/2014 del registro provvedimenti cautelari  il
Tribunale  ha  disposto  l'integrazione   del   contraddittorio   nei
confronti di tutti  i  candidati  collocati  in  graduatoria  con  la
notifica  per  pubblici  proclami  tramite  la  pubblicazione   sulla
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  di  un  estratto  del
ricorso introduttivo e della ordinanza e tramite la pubblicazione del
ricorso nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale di Roma
Capitale. 
    Roma, 12 maggio 2014 

                 Il richiedente avv. Livio Proietti 

 
TS14ABA6249
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