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Errata corrige
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Occupazione temporanea Visto l'art. 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (di seguito: dPCM n. 158/2013), recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, che all'art. 9, comma 1, lettera 1), dispone che la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche svolga la funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2012 che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 21, comma 1, nonche' in attuazione dell'art. 22, comma 1, del citato dPCM n. 158/2013, stabilisce con l'art. 2, comma 2, che la funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia sia svolta dalla Divisione VIII della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2013 con il quale Enel Longanesi Developments S.r.l., con sede operativa in via Dalmazia n. 15 - 00198 Roma - Rappresentante unico dei contitolari del permesso di ricerca di idrocarburi «San Marco» (di seguito: Societa' beneficiaria) e' stata autorizzata a occupare temporaneamente, ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico, aree in comune di Bagnacavallo (RA) per consentire alla Societa' contrattista Geotec Spa di ultimare il rilievo geofisico mediante sismica tridimensionale ai fini del rispetto del programma del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi; Considerato che una Ditta proprietaria, indicata di seguito, non ha accettato l'indennita' di occupazione temporanea stabilita nell'anzidetto provvedimento e che l'indennita' definitiva deve essere stimata dalla Commissione provinciale per gli espropri di Ravenna ai sensi dell'art. 6 del decreto 2 agosto 2013; Considerato che nel frattempo occorre provvedere alla custodia delle somme non accettate presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - servizio Depositi Definitivi - mediante depositi a favore degli aventi diritto; Dispone: 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, che la Enel Longanesi Developments S.r.l., codice fiscale n. 10708691000, di eseguire senza indugio, a favore dei proprietari dei fondi, il deposito presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze- Servizio Depositi Definitivi - della somma indicata nel piano particellare allegato al decreto 2 agosto 2013 e derivanti dall'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 per il periodo di occupazione temporanea delle aree ubicate nel comune di Bagnacavallo, come di seguito riportata: a) Martelli Domenico e Sama Virginia, foglio 91, mappali n. 106, 109, 110, 153 e 155, indennita' pari a € 288,37; 2) di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Testo Unico; 3) di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti l e 2: ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte di interesse; ai terzi che risultino titolari di un diritto sull'immobile; allo scrivente Ufficio. Roma, 24 marzo 2014 Il funzionario dell'ufficio dott. Roberto Rocchi TS14ADC4707