MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
Il Funzionario dell'Ufficio Espropri - Divisione VIII

(GU Parte Seconda n.44 del 12-4-2014)

 
                       Occupazione temporanea 
 

  Visto l'art. 42 della Costituzione nella parte in cui  prevede  che
la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla  legge,  e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 158 (di seguito:  dPCM  n.  158/2013),  recante  il
regolamento  di  riorganizzazione  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, che all'art. 9,  comma  1,  lettera  1),  dispone  che  la
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche svolga  la
funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia; 
  Visto il decreto  ministeriale  22  giugno  2012  che,  nelle  more
dell'emanazione del decreto di cui all'art. 21, comma 1,  nonche'  in
attuazione dell'art. 22,  comma  1,  del  citato  dPCM  n.  158/2013,
stabilisce con l'art. 2, comma 2, che la funzione  di  Ufficio  unico
per gli espropri in materia di energia  sia  svolta  dalla  Divisione
VIII  della  Direzione  generale  per   le   risorse   minerarie   ed
energetiche; 
  Visto il decreto ministeriale 7  agosto  2013  con  il  quale  Enel
Longanesi Developments S.r.l., con sede operativa in in via  Dalmazia
n. 15- 00198 Roma - Rappresentante unico dei contitolari del permesso
di  ricerca  di  idrocarburi  «San  Marco»  (di   seguito:   Societa'
beneficiaria) e' stata autorizzata  a  occupare  temporaneamente,  ai
sensi dell'art. 49 del Testo Unico, aree in comune di Russi (RA)  per
consentire alla Societa' contrattista Geotec S.p.a.  di  ultimare  il
rilievo  geofisico  mediante  sismica  tridimensionale  ai  fini  del
rispetto del programma del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi
e gassosi; 
  Considerato che le Ditte proprietarie indicate di seguito non hanno
accettato   l'indennita'   di   occupazione   temporanea    stabilita
nell'anzidetto  provvedimento  e  che  l'indennita'  definitiva  deve
essere stimata dalla Commissione  provinciale  per  gli  espropri  di
Ravenna ai sensi dell'art. 6 del decreto 7 agosto 2013; 
  Considerato che nel  frattempo  occorre  provvedere  alla  custodia
delle  somme  non   accettate   presso   la   competente   Ragioneria
Territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze  -  servizio
Depositi  Definitivi  -  mediante  depositi  a  favore  degli  aventi
diritto; 
 
                              Dispone: 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma  1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327/2001, che  la  Enel  Longanesi
Developments  S.r.l.,  codice  fiscale  10708691000,   esegua   senza
indugio, a favore dei proprietari dei fondi, il  deposito  presso  la
competente Ragioneria  Territoriale  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Servizio Depositi Definitivi - delle  somme  indicate
nel piano particellare allegato al decreto 7 agosto 2013 e  derivanti
dall'applicazione dell'art.  50  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 per il periodo di occupazione temporanea delle
aree site in comune di Russi, come di seguito riportate: 
    a) Seminario Pio XII, foglio 1, mappali n. 132,  174,  171,  170,
166, 134, 130, 127, 116, 98 e 28, indennita' pari a € 382,76; 
    b) Baldassarri Giuseppe, foglio 7,  mappale  n.  186,  indennita'
pari a 102,50; 
    c) Tenuta Agricola S. Giacomo S. S., foglio, 1, mappale  n.  158;
foglio 2, mappali n. 109, 115, 172 e 173; foglio 3,  mappali  n.  25,
45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 79 e 80; foglio 4, mappali n. 72, 100
e 127; foglio 7, mappali n. 113, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, e
173; indennita' pari a € 2.600,22; 
    d) Scardovi Franco, foglio 4, mappale n. 122, indennita'  pari  a
€ 27,73; 
    e) Mignardi Daniele, foglio 9, mappali n. 80, 82, 83, 84,  118  e
119, indennita' pari a € 72,71; 
    f) Orioli Ubaldo, foglio 16, mappali n. 39,  76,  77,  78  e  79,
indennita' pari a € 165,83, 
  2)  di  curare  immediatamente  la  pubblicazione  della   presente
ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  o
nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 26,  comma
7, del Testo Unico; 
  3) di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui
ai punti 1 e 2: 
    ad ogni componente  delle  Ditte,  relativamente  alla  parte  di
interesse; 
    ai terzi che risultino titolari di un diritto sull'immobile; 
    allo scrivente Ufficio. 
    Roma, 24 marzo 2014 

                     Il funzionario dell'ufficio 
                        dott. Roberto Rocchi 

 
TS14ADC4710
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