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Scissione parziale a favore della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Avviso ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 Si rende noto che con scissione parziale (la «Scissione») per atto dott. Mario Liguori, notaio in Roma, del 30 settembre 2015, rep. n. 181376, racc. n. 41978, (di seguito («Atto di Scissione»), la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito la «Beneficiaria») ha acquisito, con effetti a decorrere dal 1° ottobre 2015 (di seguito la «Data di Effetto»), da BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. (di seguito la «Scissa»), con sede legale in Milano, Corso Italia n. 15, capitale sociale pari a € 8.400.000 interamente versato, iscritta nel Registro delle imprese di Milano, numero di codice fiscale e partita I.V.A. 07189000156, iscritta al R.E.A. con il numero 1143699, il compendio delle attivita' e passivita' rappresentato dal ramo d'azienda organizzato per l'esercizio del servizio di gestione di portafogli individuali riferito sia a linee di gestioni standard e personalizzate sottoscritte da clientela «private» e «retail» sia a linee di gestione dedicata a clienti professionali che, per dimensioni e tipologia del servizio offerto, sono riconducibili al segmento «wealth management». Il compendio scisso e' costituito da immobilizzazioni immateriali, disponibilita' liquide, debiti verso il personale, contratti, rapporti giuridici attivi e passivi e personale, quali meglio descritti nel Progetto di Scissione redatto dagli Organi Amministrativi delle societa' in data 13 marzo 2015 e iscritto nei rispettivi Registri delle imprese - per Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in data 13 agosto 2015 e per BNP Paribas Investment Partners Societa' di Gestione del Risparmio S.p.A., in data 2 settembre 2015 - ed allegato ai verbali dell'Assemblea della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e della BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A tenutesi, rispettivamente, il 9 ed il 7 settembre 2015, ferme restando le variazioni conseguenti all'attivita' ordinaria condotta dalla Scissa sino alla Data di Effetto, secondo quanto verra' indicato nella situazione patrimoniale aggiornata che sara' redatta entro 30 giorni successivi alla Data di Effetto. Il Ramo d'Azienda ceduto e' costituito - a titolo meramente indicativo - dai seguenti elementi: (a) i contratti relativi alla prestazione del servizio di gestione di portafogli nei confronti di clientela (retail, private e professionale) afferente al segmento Wealth Management, che vengono trasferiti alla Beneficiaria per effetto della scissione, quali i contratti in essere alla Data di Effetto con la clientela e con i fornitori puntualmente individuati tra le parti; (b) i debiti e le passivita' compresi nei libri contabili obbligatori pertinenti all'attivita' ceduta specificatamente evidenziati nella situazione patrimoniale alla Data di Effetto; (c) i contratti di lavoro subordinato relativi al personale identificato nel prospetto dei dipendenti trasferiti alla Beneficiaria per effetto della scissione. Restano esclusi tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e delle applicabili istruzioni di vigilanza, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo o da chiunque prestati o, comunque, esistenti a favore della Scissa conservano la loro validita' e il loro grado a favore della Beneficiaria, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi' applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Con la pubblicazione del presente avviso e l'iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese di Roma si producono per i debitori ceduti gli effetti indicati dall'articolo 1264 c.c. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi dall'esecuzione dei predetti adempimenti pubblicitari, di esigere dalla Scissa o dalla Beneficiaria l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso tale termine, la Beneficiaria ne rispondera' in via esclusiva. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dall'esecuzione dei predetti adempimenti pubblicitari se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilita' della Scissa. Si informa inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che, in conseguenza della Scissione, la Beneficiaria e' subentrata, a partire dal 1° ottobre 2015, nella titolarita' del trattamento dei dati personali relativi ai crediti, debiti e rapporti ceduti. Roma, 5 novembre 2015 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Il vice direttore generale vicario dott. Angelo Novati TS15AAB14654