Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di retrocessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico Bancario") RCI Banque S.A., Filiale Italiana («RCI Banque») e Cars Alliance Warehouse Italy S.r.l. (la «Societa'») hanno sottoscritto in data 31 maggio 2012 un contratto di cessione di crediti pecuniari (come successivamente modificato e integrato, il «Contratto Quadro di Cessione»), per effetto del quale RCI Banque ha ceduto pro soluto alla Societa', e la Societa' ha acquistato pro soluto, ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la «Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti»): (i) un portafoglio iniziale (il «Portafoglio Iniziale») di crediti pecuniari individuabili in blocco e derivanti da finanziamenti, finalizzati all'acquisto di autoveicoli, erogati da RCI Banque alla propria clientela (i «Crediti»); e (ii) successivamente, nell'ambito della cessione di crediti di tipo rotativo prevista dal Contratto Quadro di Cessione, successivi ulteriori portafogli di Crediti (i «Portafogli Successivi»). Di tali cessioni e' stata data comunicazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario mediante pubblicazione di un avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e registrazione presso il registro delle imprese di Milano. In data 26 giugno 2015, RCI Banque, in qualita' di originator dei Crediti e di portatore della totalita' dei titoli di Classe B emessi dalla Societa' nell'ambito dell'operazione da essa realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti, ha comunicato alla Societa' - mediante l'invio di una richiesta di riacquisto (la «Richiesta di Riacquisto») - la propria intenzione di riacquistare tutti i Crediti ceduti alla stessa Societa' ai sensi del Contratto Quadro di Cessione che risultino ancora non rimborsati a tale data. In virtu' di quanto sopra, in data 1° luglio 2015 RCI Banque e la Societa' hanno sottoscritto un contratto di retrocessione di crediti pecuniari (il «Contratto di Retrocessione») ai sensi del quale la Societa' ha retrocesso pro-soluto a RCI Banque, e RCI Banque ha riacquistato pro soluto dalla Societa', ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica dal 10 giugno 2015, i Crediti precedentemente ceduti da RCI Banque alla Societa' ai sensi del Contratto Quadro di Cessione. In particolare, sono stati oggetto di retrocessione pro soluto a RCI Banque tutti i Crediti esistenti che alla data del 10 giugno 2015 rispettavano i seguenti criteri: 1. siano stati ceduti da RCI Banque alla Societa' ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, nel contesto della Cartolarizzazione; e 2. non siano ancora stati rimborsati a tale data, affinche' gli stessi costituiscano una pluralita' di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e delle relative applicabili Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Pertanto, il riacquisto di tali Crediti da parte di RCI Banque e' effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e delle relative Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Inoltre, a seguito della retrocessione, RCI Banque e' divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, «Titolare» del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, in materia di protezione dei dati personali (la «Legge Privacy»). Ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), RCI Banque non tratteranno dati definiti dalla stessa Legge Privacy come «sensibili». I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate. In particolare, RCI Banque trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti retrocessi, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per lo svolgimento delle attivita' di gestione e recupero crediti ed amministrazione del portafoglio sopra elencate, RCI Banque sara' anche «Responsabile» del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy. RCI Banque potra' comunicare i dati personali per le «finalita' del trattamento cui sono destinati i dati», a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telernatici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualita' di «titolari» ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso il Responsabile. I diritti previsti all'articolo 7 della Legge Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, RCI Banque S.A., Filiale Italiana, Via Tiburtina n. 1159, 00156 - Roma, Italia. Roma, 1° luglio 2015 RCI Banque S.A., Filiale Italiana - Legale rappresentante Stephane Johan TS15AAB9538