Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Ordinanza n. 02428/2015
Con ordinanza del T.A.R. del Lazio - Roma sez. I Bis. n. 02428/2015
reg. prov. cau. emessa in data 10 giugno 2015 il ricorrente,
appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri Barretta Perrotta
Vincenzo, nato a Frattamaggiore (Napoli) 24 febbraio 1963, residente
a Troia (Foggia) via Ritucci n. 5, codice fiscale: BRR VCN 63B24
D789M, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia -
codice fiscale: TRTNLF68L28D390F (Pec:
angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it - fax n. 06/35491865) presso il
cui studio, sito in Roma a viale delle Medaglie d'Oro n. 266, e'
elettivamente domiciliato, e' stato autorizzato a procedere
all'integrazione del contraddittorio mediante la procedura per
pubblici proclami con l'inserzione di un sunto del ricorso e dei
motivi aggiunti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
esonerandolo, in ragione del numero dei contro interessati, della
loro indicazione nominativa.
Il ricorrente appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri, ha
proposto ricorso contro il Ministero della difesa in persona del
Ministro p.t., il Comando generale dell'Arma dei carabinieri in
persona del comandante generale p.t., entrambi domiciliati ex lege in
Roma a via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura generale dello
Stato, nonche' nei confronti dei contro interessati appuntato scelto
La Porta Raffaele, e appuntato scelto Di Berardino Andrea, avverso e
per l'annullamento del decreto n. 80/1D, emesso dal Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare in data 13
aprile 2015 che approva la graduatoria di merito dei candidati idonei
al concorso per l'ammissione al 14° corso trimestrale di
aggiornamento e formazione professionale di 350 allievi vice
brigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, nella
parte in cui non viene ricompreso tra i vincitori il ricorrente,
della determina n. 90/5-2-1 di prot. datata 23 febbraio 2015 con la
quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, ufficio concorsi e contenzioso
- ha disposto l'esclusione dell'appuntato scelto Vincenzo Barretta
Perrotta dal concorso, per titoli, per l'ammissione al 14° corso
trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di 350
allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei
carabinieri, poiche' privo del requisito di partecipazione di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d) del relativo bando, dell'art. 3,
comma 1, lettera D) del bando di concorso interno, per titoli,
riservato agli appuntati scelti CC., per l'ammissione al 14° corso
trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di 350
allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei
carabinieri indetto con decreto n. 229/1D in data 18 agosto 2014 del
direttore generale del Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare, nell'interpretazione resa
dall'amministrazione, nonche' del decreto n. 229/1D in data 18 agosto
2014 del direttore generale del Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare, e di ogni altro atto presupposto,
collegato, connesso e conseguente. Con detto ricorso il ricorrente ha
evidenziato che in data 27 maggio 2014 il tribunale di sorveglianza
di Bari con sentenza n. 1205/15 lo ha dichiarato «riabilitato dalle
conseguenze giuridiche, e per l'effetto, dichiarava estinte le pene
accessorie e tutti gli effetti penali delle condanne». A seguito
delle predetta riabilitazione il ricorrente presentava domanda di
partecipazione al concorso interno, per titoli, riservato agli
appuntati scelti CC., per l'ammissione al 14° corso trimestrale di
aggiornamento e formazione professionale di 350 allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri ma
in data 26 febbraio 2015, gli veniva pero' notificata la determina n.
90/5-2-1 di prot. datata 23 febbraio 2015 con la quale il direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento del comando generale
dell'Arma dei carabinieri lo escludeva dal predetto concorso in
quanto sarebbe privo del requisito di partecipazione previsto
all'art. 3, comma 1, lettera d) del bando di concorso il quale
prevede che possono partecipare al concorso gli appuntati scelti che
«non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi». In data 23 febbraio 2015 veniva poi pubblicata la
graduatoria che veniva impugnata mediante atto di motivi aggiunti.
Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente, con due motivi di
diritto ha contestato la illegittimita' derivata della graduatoria
impugnata, nella parte in cui non inserisce il ricorrente nell'elenco
degli idonei vincitori per manifesta illegittimita' dell'atto
presupposto consistente nell'illegittima esclusione dello stesso
dalla procedura concorsuale per l'ammissione al 14° corso trimestrale
di aggiornamento e formazione professionale di 350 allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.
Eccesso di potere per errore sui presupposti, incongruita',
illogicita', irragionevolezza, contraddittorieta', ingiustizia
manifesta, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di
fatto, difetto di istruttoria. Illegittimita' e/o eccesso di potere
per violazione, erronea e/o falsa applicazione ed interpretazione
dell'art. 3, comma 1, lettera d) del bando di concorso interno, per
titoli, riservato agli appuntati scelti CC., per l'ammissione al 14°
corso trimestrale di aggiornamento e formazione professionale di 350
allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei
carabinieri indetto con decreto n. 229/1D in data 18 agosto 2014 del
direttore generale del Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare. Illegittimita' per violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990: difetto e/o carenza
della motivazione. Illegittimita' dell'art. 3, comma 1, lettera d)
del bando di concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati
scelti CC., per l'ammissione al 14° corso trimestrale di
aggiornamento e formazione professionale di 350 allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri
indetto con decreto n. 229/1D in data 18 agosto 2014 del direttore
generale del Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare, per violazione dell'art. 178 del codice penale e
degli articoli 2, 3, 35 e 97 della Costituzione: violazione del
diritto alla progressione di carriera, dei principi di uguaglianza,
buon andamento, razionalita', efficienza, efficacia, trasparenza,
ragionevolezza degli atti, delle scelte e dell'azione amministrativa.
Illegittimita' per violazione dell'art. 27, comma 3 da intendersi
anche come reinserimento del condannato nella comunita' civile e
lavorativa e degli articoli 2 e 35 della Cost.: violazione del
diritto alla progressione di carriera, eccesso di potere per
violazione del legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente,
erroneita', illogicita', incongruita', irragionevolezza. Dette
censure venivano argomentate evidenziando che l'art. 3, comma 1,
lettera d) del bando stesso prevede che possono partecipare al
concorso gli appuntati scelti che «non siano stati condannati per
delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali
per delitti non colposi». Tale disposizione del bando e' illegittima
in quanto:
non prevede al condannato, poi riabilitato, di poter partecipare
a detto concorso interno;
nell'enucleare i requisiti di partecipazione e, in particolare,
la causa di esclusione de qua, non prevede espressamente l'esclusione
anche per le ipotesi di intervenuta riabilitazione ovvero non
consente - secondo l'interpretazione della citata nanna del bando
data dall'amministrazione - ai soggetti riabilitati e perfettamente
inseriti nel contesto sociale e lavorativo - come appunto il caso del
ricorrente - di poter partecipare al concorso e quindi di poter
esercitare il fondamentale diritto di progredire nella carriera
(articoli 2 e 35 della Cost.).
La disposizione lesiva non prende in considerazione la
riabilitazione come condizione di inoperativita' della preclusione in
esame. La mancanza di simili precisazioni comporta l'inapplicabilita'
dell'istituto della riabilitazione, lasciando sussistere l'effetto
tanto grave della non ammissione al concorso interno. L'art. 3, comma
1, lettera d) del bando in argomento, nell'interpretazione data
dall'amministrazione, appare anche in contrasto con gli articoli 3 e
97 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del
principio di uguaglianza, trasparenza e buon andamento e
ragionevolezza nell'azione amministrativa e nelle scelte
amministrative. La determinazione con la quale l'amministrazione ha
escluso dal concorso il ricorrente appare contrastare gravemente con
il principio costituzionale di rieducazione del condannato (art. 27,
terzo comma, della Costituzione) da intendersi anche come
reinserimento dello stesso nella comunita' civile, tenuto peraltro
conto che nella fattispecie, il ricorrente non sta partecipando ad un
concorso per essere ammesso nell'Arma dei carabinieri ma solo per
progredire nella sua carriera nella citata Istituzione presso la
quale svolge egregiamente il suo servizio da 34 anni. Dunque dalla
lettura delle disposizioni del bando teste' menzionate, erroneamente
interpretate dall'amministrazione, che all'art. 3, comma 1, lettera
d) le quali richiedono quale requisito per la partecipazione al bando
il «non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi», considerato che in data 27 maggio 2014 il tribunale di
sorveglianza di Bari con sentenza n. 1205/15 dichiarava Barretta
Perrotta Vincenzo «riabilitato» e che a seguito delle predetta
riabilitazione e ritenendo di aver riacquistato, finalmente, tutti i
requisiti, il ricorrente presentava domanda di partecipazione al
citato concorso, ben puo' desumersi la legittima aspettativa
ingenerata nel ricorrente a poter partecipare a detta procedura
concorsuale. Tale aspettativa viene lesa ed ingiustificatamente
azzerata, dai provvedimenti impugnati basati su di una distorta
lettura della norma della piu' volte richiamata circolare, lettura
che consentirebbe all'amministrazione un potere di valutare la
sussistenza dei requisiti di partecipazione al concorso in questione
indefinita nel tempo. Si ribadisce che la graduatoria di merito
impugnata mediante il presente atto di motivi aggiunti non era ancora
stata approvata al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati,
sicche' la valutazione operata dall'amministrazione dell'assenza di
un requisito che il ricorrente invece possedeva all'atto
dell'approvazione della graduatoria di merito, appare ledere non solo
l'affidamento ingenerato nel ricorrente dalla serena e logica
interpretazione delle richiamate norme contenute nella circolare, ma
risulta decisamente illogica, incongrua, erronea ed irragionevole.
avv. Angelo Fiore Tartaglia
TS15ABA9127