TAR LAZIO - ROMA
Sezione I

(GU Parte Seconda n.77 del 7-7-2015)

 
        Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 2079/2015 - 
                       Ordinanza n. 2521/2015 
 

  Notifica  di  Telkom  S.p.a.  contro  l'Autorita'  garante  per  la
concorrenza e nei confronti di Centro Tutela Consumatori Utenti e Sky
Italia S.r.l. Con Ordinanza n. 2521 del 18 giugno 2015 del TAR  Lazio
la   ricorrente   e'   stata   autorizzata    all'integrazione    del
contraddittorio tramite l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale R.I. di
un  sunto  dell'atto  introduttivo  del  giudizio  (con  le  relative
conclusioni)  e  degli  estremi  della   suindicata   Ordinanza.   La
ricorrente, con ricorso notificato il  9  febbraio  2015  ha  chiesto
l'annullamento, tra l'altro, «a) del provvedimento prot. 0012957  del
2015 notificato a Telkom a chiusura del Procedimento  PS9248  avviato
dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") nella
parte in cui: (i) ha accertato che la pratica  commerciale  descritta
al punto II, lett. A), posta in essere da  Telkom,  e'  scorretta  ai
sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice  del  Consumo,  (ii)  ne  ha
vietato la  diffusione  o  continuazione  e  (iii)  ha  irrogato  una
sanzione amministrativa pecuniaria di € 320.000 (trecentoventimila)».
All'esito di un'istruttoria condotta nei confronti di  Sky  Italia  e
Telkom, AGCM ha accertato solo  nei  confronti  di  quest'ultima  una
pratica commerciale scorretta per aver inoltrato a  diversi  debitori
di Sky Italia, per il tramite di avvocati, atti di  citazione  presso
sedi  di  Giudici  di  Pace  diverse   da   quelle   territorialmente
competenti, senza poi iscrivere  a  ruolo  la  causa,  irrogando  una
sanzione di € 320.000. Si  chiede  l'annullamento  del  Provvedimento
impugnato per: 1) violazione degli artt. 18-20 e 24-25 del Codice del
Consumo, 3 della legge n. 689/81 e  14  delle  preleggi.  Eccesso  di
potere per difetto di istruttoria e di motivazione.  Illogicita'.  Il
Provvedimento e'  illegittimo  per:  1.1)  aver  omesso  di  valutare
l'addebito alla luce del rapporto e dell'autonomia  tra  la  societa'
mandante, l'appaltatrice e i legali esterni incaricati  di  procedere
al recupero giudiziale; 1.2) aver illegittimamente  imputato  in  via
esclusiva a Telkom condotte che esulano dall'applicazione del  Codice
del Consumo, atteso che l'attivita' della ricorrente non  si  rivolge
al «consumatore», poiche' tale non e' il mero «debitore» di  Sky;  2)
violazione degli artt. 18-20 e 24-25 del Codice del Consumo.  Eccesso
di  potere  per  difetto  di  motivazione  e   carenza   istruttoria.
Travisamento dei fatti. Contraddittorieta'. Nonostante  Telkom  abbia
provato,  sulla  scorta  della   produzione   documentale   e   delle
argomentazioni dedotte  nel  procedimento,  la  correttezza  del  suo
comportamento, la ricorrente e' chiamata a rispondere  in  toto  e  a
titolo oggettivo (nonche' in violazione dei principi  in  materia  di
onere della prova), dell'autonoma attivita' posta in essere da  terzi
e senza che l'Autorita' abbia verificato i presupposti della presunta
scorrettezza della  pratica,  segnatamente  in  ordine  all'effettiva
erroneita'  del  foro  del  giudice  indicato  nelle  citazioni;   3)
violazione degli artt.  20,  24  e  25  del  decreto  legislativo  n.
206/2005 e dell'art. 11, legge n. 689/1981.  Eccesso  di  potere  per
difetto di motivazione, carenza dell'istruttoria e  travisamento  dei
fatti.  La  tutela  giudiziaria  del  credito  e'  una  facolta'  del
creditore e non puo' integrare una «pratica aggressiva», in quanto il
debitore e' messo a conoscenza sin dal primo sollecito di  tutti  gli
elementi identificativi del credito e puo' gia'  far  valere  le  sue
ragioni (peraltro non configurate da  AGCM  e  neanche  configurabili
vista la  certezza,  liquidita'  ed  esigibilita'  dei  crediti);  4)
violazione degli artt.  20,  24  e  25  del  decreto  legislativo  n.
206/2005 e dell'art. 11, legge n. 689/1981. Violazione  dei  principi
del contraddittorio, dei diritti di difesa e correttezza. Difetto  ed
insufficienza   della   motivazione.    Carenza    o    incompletezza
dell'istruttoria;  4.1)  nel  triennio  2012/2014  si  registra   una
percentuale  trascurabile   (10,05%)   di   notifiche   asseritamente
«errate», peraltro quasi interamente riferibile all'anno  2012;  4.2)
AGCM avrebbe dovuto  verificare  (e  non  lo  ha  fatto)  l'effettiva
correttezza o meno del giudice adito ne' ha provato l'esistenza di un
previo  coordinamento  tra  Telkom  ed   i   consulenti   preordinato
all'utilizzo della «errata notificazione» quale strumento di indebito
condizionamento  delle  scelte  dei  consumatori;  coordinamento  non
sussistente visto che ben prima dell'avvio  del  procedimento  Telkom
aveva chiesto la verifica del foro cui notificare le citazioni;  4.3)
L«'indicazione di una data fittizia della prima udienza» non  e'  mai
stata contestata in precedenza ed e' irrilevante in quanto  AGCM  non
ha dimostrato che tali date non fossero conformi al disposto  di  cui
all'art.  318   c.p.c.;   4.4)   L'iscrizione   a   ruolo   e'   atto
endo-processuale  inidoneo  ad  influenzare   i   comportamenti   del
consumatore: infatti solo lo 0,44%- 0,65%  dei  convenuti  presso  un
foro asseritamente «errato» ha poi pagato il  debito;  5)  violazione
dell'art. 12 della Delibera AGCM n. 24955/2014.  Eccesso  di  potere.
Carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi  del
contraddittorio e di imparzialita'. L'Autorita' ha  negato  a  Telkom
un'audizione, benche' piu'  volte  richiesta;  6)  illegittimita'  ed
iniquita' della sanzione e del suo ammontare e violazione degli artt.
21-bis della Dir. 2002/21/CE ss.mm., 27, comma 9 e  13,  del  decreto
legislativo n. 206/2005, 3 della  legge  n.  689/1981.  Insufficienza
della motivazione, carenza  istruttoria  e  travisamento  dei  fatti.
Eccesso di potere  per  disparita'  di  trattamento.  violazione  dei
principi di adeguatezza  e  proporzionalita';  6.1)  la  sanzione  e'
esorbitante  e  quantificata  in  modo  non  trasparente;   6.2)   la
motivazione si riduce ad un  mero  richiamo  ai  presupposti  di  cui
all'art.  11,  legge  n.  689/1981,  senza  contestualizzazione   ne'
aderenza alla specificita' della fattispecie; 6.3) non si  e'  tenuto
conto dell'opera svolta, in termini di attenuazione  della  gravita',
ne'  dell'assenza  di  precedenti;  6.4)  la  sanzione  e'   altresi'
sproporzionata;  6.5)  il  Provvedimento  denota  un   ingiustificato
sfavore pregiudiziale nei  confronti  di  Telkom;  6.6)  quanto  alla
«dimensione  economica»,  AGCM  fa  generico  riferimento   al   solo
fatturato  dell'esercizio  chiuso  al   31   dicembre   2013,   senza
considerare le dimensioni del mercato e quelle dei concorrenti;  6.7)
la sanzione e' sproporzionata anche rispetto a casi analoghi ma  piu'
gravi;  6.8)  la  condotta  non  ha  superato  i  12  mesi;  6.9)  il
Provvedimento ha comunque ignorato numerose attenuanti. PQM si chiede
l'annullamento  del  Provvedimento.  In  subordine,  se   ne   chiede
l'annullamento sotto il profilo dell'entita' della sanzione,  con  la
sua riduzione al minimo edittale. Con vittoria di  spese,  onorari  e
restituzione del contributo unificato. Roma, 9 febbraio 2015.  Avv.ti
Prof.  Angelo  Clarizia,  Andrea  Valli,  Marcello   Mancuso,   Marco
Costantino Macchia e Giorgio Leccisi. 

                          avv. Andrea Valli 

 
TS15ABA9521
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