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Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 2079/2015 - Ordinanza n. 2521/2015 Notifica di Telkom S.p.a. contro l'Autorita' garante per la concorrenza e nei confronti di Centro Tutela Consumatori Utenti e Sky Italia S.r.l. Con Ordinanza n. 2521 del 18 giugno 2015 del TAR Lazio la ricorrente e' stata autorizzata all'integrazione del contraddittorio tramite l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale R.I. di un sunto dell'atto introduttivo del giudizio (con le relative conclusioni) e degli estremi della suindicata Ordinanza. La ricorrente, con ricorso notificato il 9 febbraio 2015 ha chiesto l'annullamento, tra l'altro, «a) del provvedimento prot. 0012957 del 2015 notificato a Telkom a chiusura del Procedimento PS9248 avviato dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") nella parte in cui: (i) ha accertato che la pratica commerciale descritta al punto II, lett. A), posta in essere da Telkom, e' scorretta ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, (ii) ne ha vietato la diffusione o continuazione e (iii) ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 320.000 (trecentoventimila)». All'esito di un'istruttoria condotta nei confronti di Sky Italia e Telkom, AGCM ha accertato solo nei confronti di quest'ultima una pratica commerciale scorretta per aver inoltrato a diversi debitori di Sky Italia, per il tramite di avvocati, atti di citazione presso sedi di Giudici di Pace diverse da quelle territorialmente competenti, senza poi iscrivere a ruolo la causa, irrogando una sanzione di € 320.000. Si chiede l'annullamento del Provvedimento impugnato per: 1) violazione degli artt. 18-20 e 24-25 del Codice del Consumo, 3 della legge n. 689/81 e 14 delle preleggi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicita'. Il Provvedimento e' illegittimo per: 1.1) aver omesso di valutare l'addebito alla luce del rapporto e dell'autonomia tra la societa' mandante, l'appaltatrice e i legali esterni incaricati di procedere al recupero giudiziale; 1.2) aver illegittimamente imputato in via esclusiva a Telkom condotte che esulano dall'applicazione del Codice del Consumo, atteso che l'attivita' della ricorrente non si rivolge al «consumatore», poiche' tale non e' il mero «debitore» di Sky; 2) violazione degli artt. 18-20 e 24-25 del Codice del Consumo. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza istruttoria. Travisamento dei fatti. Contraddittorieta'. Nonostante Telkom abbia provato, sulla scorta della produzione documentale e delle argomentazioni dedotte nel procedimento, la correttezza del suo comportamento, la ricorrente e' chiamata a rispondere in toto e a titolo oggettivo (nonche' in violazione dei principi in materia di onere della prova), dell'autonoma attivita' posta in essere da terzi e senza che l'Autorita' abbia verificato i presupposti della presunta scorrettezza della pratica, segnatamente in ordine all'effettiva erroneita' del foro del giudice indicato nelle citazioni; 3) violazione degli artt. 20, 24 e 25 del decreto legislativo n. 206/2005 e dell'art. 11, legge n. 689/1981. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dell'istruttoria e travisamento dei fatti. La tutela giudiziaria del credito e' una facolta' del creditore e non puo' integrare una «pratica aggressiva», in quanto il debitore e' messo a conoscenza sin dal primo sollecito di tutti gli elementi identificativi del credito e puo' gia' far valere le sue ragioni (peraltro non configurate da AGCM e neanche configurabili vista la certezza, liquidita' ed esigibilita' dei crediti); 4) violazione degli artt. 20, 24 e 25 del decreto legislativo n. 206/2005 e dell'art. 11, legge n. 689/1981. Violazione dei principi del contraddittorio, dei diritti di difesa e correttezza. Difetto ed insufficienza della motivazione. Carenza o incompletezza dell'istruttoria; 4.1) nel triennio 2012/2014 si registra una percentuale trascurabile (10,05%) di notifiche asseritamente «errate», peraltro quasi interamente riferibile all'anno 2012; 4.2) AGCM avrebbe dovuto verificare (e non lo ha fatto) l'effettiva correttezza o meno del giudice adito ne' ha provato l'esistenza di un previo coordinamento tra Telkom ed i consulenti preordinato all'utilizzo della «errata notificazione» quale strumento di indebito condizionamento delle scelte dei consumatori; coordinamento non sussistente visto che ben prima dell'avvio del procedimento Telkom aveva chiesto la verifica del foro cui notificare le citazioni; 4.3) L«'indicazione di una data fittizia della prima udienza» non e' mai stata contestata in precedenza ed e' irrilevante in quanto AGCM non ha dimostrato che tali date non fossero conformi al disposto di cui all'art. 318 c.p.c.; 4.4) L'iscrizione a ruolo e' atto endo-processuale inidoneo ad influenzare i comportamenti del consumatore: infatti solo lo 0,44%- 0,65% dei convenuti presso un foro asseritamente «errato» ha poi pagato il debito; 5) violazione dell'art. 12 della Delibera AGCM n. 24955/2014. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi del contraddittorio e di imparzialita'. L'Autorita' ha negato a Telkom un'audizione, benche' piu' volte richiesta; 6) illegittimita' ed iniquita' della sanzione e del suo ammontare e violazione degli artt. 21-bis della Dir. 2002/21/CE ss.mm., 27, comma 9 e 13, del decreto legislativo n. 206/2005, 3 della legge n. 689/1981. Insufficienza della motivazione, carenza istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per disparita' di trattamento. violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalita'; 6.1) la sanzione e' esorbitante e quantificata in modo non trasparente; 6.2) la motivazione si riduce ad un mero richiamo ai presupposti di cui all'art. 11, legge n. 689/1981, senza contestualizzazione ne' aderenza alla specificita' della fattispecie; 6.3) non si e' tenuto conto dell'opera svolta, in termini di attenuazione della gravita', ne' dell'assenza di precedenti; 6.4) la sanzione e' altresi' sproporzionata; 6.5) il Provvedimento denota un ingiustificato sfavore pregiudiziale nei confronti di Telkom; 6.6) quanto alla «dimensione economica», AGCM fa generico riferimento al solo fatturato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, senza considerare le dimensioni del mercato e quelle dei concorrenti; 6.7) la sanzione e' sproporzionata anche rispetto a casi analoghi ma piu' gravi; 6.8) la condotta non ha superato i 12 mesi; 6.9) il Provvedimento ha comunque ignorato numerose attenuanti. PQM si chiede l'annullamento del Provvedimento. In subordine, se ne chiede l'annullamento sotto il profilo dell'entita' della sanzione, con la sua riduzione al minimo edittale. Con vittoria di spese, onorari e restituzione del contributo unificato. Roma, 9 febbraio 2015. Avv.ti Prof. Angelo Clarizia, Andrea Valli, Marcello Mancuso, Marco Costantino Macchia e Giorgio Leccisi. avv. Andrea Valli TS15ABA9521