TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Terza Sezione Civile

(GU Parte Seconda n.6 del 14-1-2016)

 
                       Ammortamento cambiario 
 

  Accoglimento  n.  cronol.  7525/2015  del  27  ottobre  2015   rgn.
13892/2015  Tribunale  Civile  di  Roma  terza  sezione   civile   il
Presidente del  Tribunale  letto  il  ricorso  depositato  dalla  Dec
s.r.l., in persona dell'amministratore unico Daniele D'Orazio;  visti
i documenti esibiti e ritenuti attendibili i fatti esposti;  rilevato
che la ricorrente ha  richiesto  l'ammortamento  di  nn.  3  cambiali
ipotecarie dalla medesima emesse e delle quali assume  essere  stata,
prima dello smarrimento, detentrice a seguito della  restituzione  da
parte del creditore, che ha dichiarato di  essere  stato  interamente
soddisfatto  e   di   prestare   il   consenso   alla   cancellazione
dell'ipoteca; ritenuto che la ricorrente abbia interesse ad  ottenere
il provvedimento invocato, in quanto avente diritto  ad  ottenere  la
cancellazione dell'ipoteca che puo' essere richiesta al conservatore,
ai sensi dell'art. 2887 c.c., solo previa esibizione del  titolo  sul
quale  deve  essere  eseguita  l'annotazione   della   cancellazione;
considerato, infatti, che in mancanza di esibizione della cambiale  o
del  decreto  di  ammortamento  attestante  il  suo   smarrimento   o
distruzione,  il  conservatore  puo'  legittimamente   rifiutare   la
cancellazione dell'ipoteca cambiaria; ritenuto  che  nella  specifica
ipotesi in esame, relativa all'ammortamento di  cambiale  ipotecaria,
non osti all'accoglimento della richiesta il principio espresso dalla
Suprema Corte (cass. civ. n. 13513/02)  secondo  cui  «legittimato  a
promuovere la procedura di ammortamento e' il  titolare  del  credito
cartolare che abbia  perso  il  possesso  del  titolo  a  seguito  di
smarrimento, sottrazione o distruzione: il trattario della cambiale e
l'emittente del vaglia cambiario sono quindi privi di  legittimazione
a richiedere il decreto stesso ancorche' abbiano perso il titolo dopo
esserne venuti in possesso a seguito di  pagamento  del  debito  (nei
sensi suddetti, sentenze 17-7-1982  n.  4195;  25-7-1978  n.  3711)»;
considerato, infatti, che  contrariamente  a  quanto  sembra  potersi
desumere dalla massima della citata sentenza, dalla motivazione della
stessa emerge chiaramente che  la  fattispecie  sottoposta  all'esame
della corte riguardava un caso in cui l'emittente non  era  rientrato
in possesso della cambiale emessa, laddove nel caso, quale quello  in
oggetto, in cui l'emittente abbia ottenuto la restituzione del titolo
e dal possesso di  questo  derivi  il  suo  diritto  ad  ottenere  la
cancellazione  dell'ipoteca,  previa  esibizione  dello   stesso   al
conservatore, non sembra  potersi  negare  la  sua  legittimazione  a
richiedere l'ammortamento, necessario all'esercizio di tale  diritto;
ritenuto  che,  in  particolare,  se  appare   condivisibile   quanto
sostenuto dalla citata giurisprudenza secondo la quale  la  procedura
di ammortamento di  una  cambiale  e'  prevista  solo  a  favore  del
portatore del titolo e nei casi in cui questo sia ancora  negoziabile
o, comunque, suscettibile di circolazione, (atteso che il decreto  di
ammortamento tende a fornire, a chi lamenta la perdita di  un  titolo
di credito, un documento che gli consenta di far  valere  il  diritto
incorporato nel titolo smarrito o distrutto  e  di  cui  il  suddetto
decreto costituisce una riproduzione), non pare possa dubitarsi  che,
nel  caso  di  specie,  il  diritto  ad  ottenere  la   cancellazione
dell'ipoteca  derivante  dal  possesso   del   titolo   puo'   essere
esercitato, appunto, solo attraverso l'esibizione del  titolo  o  del
decreto di ammortamento; p.q.m. visti gli  articoli  89  e  102  ult.
c.r.d. 14/12/33 n. 1669; dichiara l'ammortamento dei vaglia  cambiari
descritti in ricorso e i cui dati si abbiano  qui  per  integralmente
riportati, con efficacia dopo 30 giorni dalla data  di  pubblicazione
del presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,
purche' non venga fatta  nel  frattempo  opposizione  dal  detentore.
Roma, 24 ottobre 2015 p. il Presidente il  Giudice  Clelia  Buonocore
firmato da: Buonocore Clelia Emesso da: postecom ca3 serial#: 820f7 

                     avv. Olimpia Serena Gaetano 

 
TU16ABC36
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