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Errata corrige
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Ammortamento cambiario Accoglimento n. cronol. 7525/2015 del 27 ottobre 2015 rgn. 13892/2015 Tribunale Civile di Roma terza sezione civile il Presidente del Tribunale letto il ricorso depositato dalla Dec s.r.l., in persona dell'amministratore unico Daniele D'Orazio; visti i documenti esibiti e ritenuti attendibili i fatti esposti; rilevato che la ricorrente ha richiesto l'ammortamento di nn. 3 cambiali ipotecarie dalla medesima emesse e delle quali assume essere stata, prima dello smarrimento, detentrice a seguito della restituzione da parte del creditore, che ha dichiarato di essere stato interamente soddisfatto e di prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca; ritenuto che la ricorrente abbia interesse ad ottenere il provvedimento invocato, in quanto avente diritto ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca che puo' essere richiesta al conservatore, ai sensi dell'art. 2887 c.c., solo previa esibizione del titolo sul quale deve essere eseguita l'annotazione della cancellazione; considerato, infatti, che in mancanza di esibizione della cambiale o del decreto di ammortamento attestante il suo smarrimento o distruzione, il conservatore puo' legittimamente rifiutare la cancellazione dell'ipoteca cambiaria; ritenuto che nella specifica ipotesi in esame, relativa all'ammortamento di cambiale ipotecaria, non osti all'accoglimento della richiesta il principio espresso dalla Suprema Corte (cass. civ. n. 13513/02) secondo cui «legittimato a promuovere la procedura di ammortamento e' il titolare del credito cartolare che abbia perso il possesso del titolo a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione: il trattario della cambiale e l'emittente del vaglia cambiario sono quindi privi di legittimazione a richiedere il decreto stesso ancorche' abbiano perso il titolo dopo esserne venuti in possesso a seguito di pagamento del debito (nei sensi suddetti, sentenze 17-7-1982 n. 4195; 25-7-1978 n. 3711)»; considerato, infatti, che contrariamente a quanto sembra potersi desumere dalla massima della citata sentenza, dalla motivazione della stessa emerge chiaramente che la fattispecie sottoposta all'esame della corte riguardava un caso in cui l'emittente non era rientrato in possesso della cambiale emessa, laddove nel caso, quale quello in oggetto, in cui l'emittente abbia ottenuto la restituzione del titolo e dal possesso di questo derivi il suo diritto ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca, previa esibizione dello stesso al conservatore, non sembra potersi negare la sua legittimazione a richiedere l'ammortamento, necessario all'esercizio di tale diritto; ritenuto che, in particolare, se appare condivisibile quanto sostenuto dalla citata giurisprudenza secondo la quale la procedura di ammortamento di una cambiale e' prevista solo a favore del portatore del titolo e nei casi in cui questo sia ancora negoziabile o, comunque, suscettibile di circolazione, (atteso che il decreto di ammortamento tende a fornire, a chi lamenta la perdita di un titolo di credito, un documento che gli consenta di far valere il diritto incorporato nel titolo smarrito o distrutto e di cui il suddetto decreto costituisce una riproduzione), non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, il diritto ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca derivante dal possesso del titolo puo' essere esercitato, appunto, solo attraverso l'esibizione del titolo o del decreto di ammortamento; p.q.m. visti gli articoli 89 e 102 ult. c.r.d. 14/12/33 n. 1669; dichiara l'ammortamento dei vaglia cambiari descritti in ricorso e i cui dati si abbiano qui per integralmente riportati, con efficacia dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. Roma, 24 ottobre 2015 p. il Presidente il Giudice Clelia Buonocore firmato da: Buonocore Clelia Emesso da: postecom ca3 serial#: 820f7 avv. Olimpia Serena Gaetano TU16ABC36