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Circolare n. 1289 Oggetto: Rinegoziazione per il secondo semestre 2017 dei prestiti concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni. Premessa La Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito «CDP») si rende disponibile alla rinegoziazione dei prestiti attualmente in ammortamento concessi ai comuni (di seguito, anche, «Enti») - che non siano gia' stati rinegoziati nel primo semestre 2017, ai sensi della Circolare n. 1287 del 12 aprile 2017 - alle condizioni, nei termini e con le modalita' di seguito indicate. Parte prima Caratteristiche dei prestiti 1. caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito «Prestiti Originari») connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche: a) prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili intestati a comuni; b) con oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario; c) in ammortamento al 1° luglio, 2017, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00 e scadenza dell'ammortamento successiva al 31 dicembre 2021. Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione di quelli di cui ai successivi punti I e II) attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli rinegoziati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche: I. rinegoziati nel primo semestre 2017 al sensi della Circolare n. 1287 del 12 aprile 2017; II. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana al sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005; III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; IV. intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti; V. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 259 del TUEL, esitato positivamente ai sensi dell'art. 261, comma 3, del TUEL; VI. concessi in base a leggi speciali; VII. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. In ogni caso, l'elenco dei prestiti rinegoziabili sara' quello reso disponibile dalla CDP attraverso l'Applicativo di cui al successivo Punto 1, Parte seconda (Procedura di adesione). 2. Caratteristiche del prestiti rinegoziati Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione secondo le modalita' indicate nella Parte seconda della presente Circolare; i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito «Prestiti Rinegoziati») avranno le seguenti caratteristiche: - durata post rinegoziazione pari a quella ante rinegoziazione maggiorata di due anni, ferma restando la scadenza massima del 31 dicembre 2045. Inoltre, l'Ente potra' scegliere ulteriori condizioni finanziarie in corrispondenza delle scadenze del 31 dicembre degli anni 2026 e 2036, qualora tali scadenze siano inferiori, ovvero non superiori a due anni rispetto a quella originaria; - tasso di interesse fisso (se il tasso regolante il Prestito Originario e' fisso) o variabile (se il tasso regolante il Prestito Originario e' variabile) determinato - in funzione della scadenza prescelta e della modalita' di rimborso scelta dall'Ente di cui al punto successivo - secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, sulla base delle condizioni di mercato vigenti nel Periodo di adesione (di cui al successivo Punto 1, Parte seconda), impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi settimanali della CDP per i prestiti ordinari concessi agli enti locali(1) , fermo restando quanto previsto al successivo Punto 2.d, Parte seconda; - rimborso dei prestiti, alternativamente, a scelta dell'Ente: a. mediante il pagamento al 31 dicembre 2017 della sola quota interessi prevista nei vigenti piani di ammortamento (calcolata al tasso/spread ante), che potra' essere corrisposta, a scelta dell'ente, il 31 gennaio 2018; le successive rate di ammortamento a partire dal 30 giugno 2018 fino a scadenza saranno comprensive di quota capitale e interessi (calcolate al tasso/spread post rinegoziazione), secondo piani di ammortamento a rata costante di tipo «francese» (per i prestiti a tasso fisso) o a quota capitale costante di tipo «italiano» (per i prestiti a tasso variabile), ovvero b. mediante il pagamento al 31 dicembre 2017 della rata di ammortamento (comprensiva di quota capitale e quota interessi calcolata al tasso/spread ante) prevista nei vigenti piani di ammortamento e al 30 giugno 2018 della sola quota interessi maturata nel 10 semestre 2018 (calcolata sul debito residuo al 10 gennaio 2018 al tasso/spread post rinegoziazione); le successive rate di ammortamento a partire dal 31 dicembre 2018 fino a scadenza saranno comprensive di quota capitale e quota interessi (calcolata al tasso/spread post rinegoziazione), secondo piani di ammortamento a rata costante di tipo «francese» (per i prestiti a tasso fisso) o a quota capitale costante di tipo «italiano» (per i prestiti a tasso variabile); - garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti al primi tre titoli del bilancio, ex art. 206 del TUEL. I covenant previsti nei contratti del Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati; - regolamento del rimborso anticipato volontario dei prestiti, della risoluzione, del calcolo degli interessi di mora e degli eventuali importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare sulla base delle clausole attualmente previste dal contratti di prestito ordinari a tasso fisso e variabile concessi agli enti locali, al sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e successive modifiche e integrazioni. I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati: - dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; - dagli originari contratti di prestito, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005. Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento delle rate a seguito di eventi sismici nelle Regioni Abruzzo (2009 e 2016), Emilia Romagna, Veneto e Lombardia (2012), Lazio, Marche e Umbria (2016), si procedera' alla rinegoziazione del debito residuo comprensivo delle quote capitale relative alle rate non pagate nei semestri precedenti. Inoltre, con riferimento al prestiti intestati agli Enti colpiti dagli eventi sismici sopracitati e per i quali e' consentita la mancata corresponsione della rata relativa al 31 dicembre 2017, in caso di adesione alla rinegoziazione previsto - in analogia agli altri prestiti rinegoziati - il pagamento al 31 dicembre 2017 della quota interessi (nel caso l'Ente scelga la modalita' di rimborso di cui alla precedente lettera «a», eventualmente pagabile il 31 gennaio 2018), ovvero della rata (nel caso l'Ente scelga la modalita' di rimborso di cui alla precedente lettera «b») attualmente prevista in relazione al Prestiti Originari. Parte seconda Procedura di adesione e perfezionamento Di seguito viene descritta la procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione del Prestiti Originari e di perfezionamento del contratti. 1. Procedura di adesione La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, nel periodo di adesione (di seguito «Periodo di Adesione»), l'elenco del Prestiti Originari e rende note le condizioni finanziarie applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito Internet www.cdp.it , con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito «Applicativo»). La procedura di adesione Si articola nelle seguenti tre fasi: 1) scelta delle condizioni; 2) domanda di adesione; 3) perfezionamento del contratto. 1.1 Scelta delle condizioni Durante il Periodo di Adesione, dal 17 ottobre al 3 novembre 2017, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente puo' accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA(2) ed effettuare le azioni sotto elencate: 1) scegliere alternativamente la modalita' di rimborso del Prestiti Rinegoziati di cui alle lettere «a» e «b» al Punto 2 della Parte prima; tale scelta unica per tutti i prestiti che l'ente vorra' rinegoziare; 2) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare ed indicare la relativa scadenza prescelta per ciascuno del Prestiti Rinegoziati, a cui e' associato nell'Applicativo il tasso/spread post rinegoziazione e la relativa rata/quota capitale; 3) solo nel caso in cui l'Ente scelga la modalita' di rimborso di cui alla lettera «a» del Punto 2, Parte prima, indicare la data di pagamento della quota interessi relativa al secondo semestre 2017 (il 31 dicembre 2017 ovvero il 31 gennaio 2018); tale scelta e' unica per tutti i prestiti che l'ente vorra' rinegoziare; 4) prendere visione delle condizioni finanziarie applicate dalla CDP per la rinegoziazione del Prestiti Originari in quel momento vigenti, ed inserire l'indirizzo PEC(3) al quale verranno inviati i documenti controfirmati per accettazione dalla CDP al sensi del successivo punto 1.3; 5) confermare di voler accettare e fissare le condizioni di cui al precedente punto 4; 6) compilare, entro il 10 novembre 2017, il form documentale con tutte le informazioni richieste e necessarie per la successiva generazione in automatico dei documenti di cui al successivo punto 7; 7) effettuare il download entro il 10 novembre 2017,) i) della proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione, ii) del relativo documento con il quale l'Ente attesta l'approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma del codice civile, iii) dell'elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito «Elenco Prestiti»), nel quale, in base alle condizioni finanziarie e alle scadenze prescelte, sono indicate, tra l'altro, le caratteristiche post rinegoziazione, iv) del modulo di attestazione del poteri di firma del sottoscrittore del contratto, v) della delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito. Tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi secondo quanto previsto dal successivo punto 1.2. Si precisa che nell'Elenco Prestiti sara' data indicazione, tra l'altro, della somma delle quote capitale del prestiti rinegoziati che l'Ente, nel caso in cui scelga la modalita' di rimborso di cui alla lettera «a» del Punto 2, Parte prima, comunichera' al proprio tesoriere in caso di perfezionamento dell'operazione, al fine della determinazione dell'ammontare della rata in scadenza al 31 dicembre 2017. Non e' infatti previsto l'invio di avvisi di pagamento successivamente al perfezionamento della rinegoziazione, fermo restando che gli addebiti diretti in conto (SDD) terranno conto degli effetti della suddetta operazione. 1.2 Domanda di adesione L'Ente che intenda aderire alla rinegoziazione nel Periodo di Adesione, deve trasmettere alla CDP, entro il 10 novembre 2017, tramite l'Applicativo, la seguente documentazione firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri: a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione del Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole ex art. 1341, secondo comma, del codice civile, generati dall'Applicativo, ciascuno firmato digitalmente; b) il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, completo di copia del documento d'identita' del medesimo, in corso di validita', firmato digitalmente; c) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo e' disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio(4) che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge, e della delibera di approvazione del bilancio di previsione o relativa variazione. La citata determinazione dovra' essere munita del pareri di regolarita' tecnica e contabile di cui all'art. 147-bis del TUEL, nonche' del visto di regolarita' contabile di cui all'art. 183, comma 7, del TUEL, e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dal soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti. Inoltre dovranno pervenire alla CDP, entro il termine del 14 novembre 2017 e in originale, le delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato, generate ,dall'Applicativo, complete delle relate di notifica at tesoriere dell'Ente, debitamente firmate da soqqetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore. Le suddette delegazioni devono essere trasmesse in originale alla CDP a mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo: Cassa depositi e prestiti societa' per azioni - Area Enti Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando: «Rinegoziazione comuni secondo semestre 2017». Ai fini del rispetto del suddetto termine per la ricezione della documentazione in originale, fa fede unicamente la data di ricezione delta documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna sono indicati nel sito Internet della CDP. La CDP provvedera' ad inviare, prima della scadenza del 10 novembre 2017, e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ai sensi del precedente punto 1.1, e per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta. 1.3 Perfezionamento del contratto La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima secondo le modalita' e nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti, controfirmati digitalmente, entro il 24 novembre 2017, sancisce il perfezionamento del Contratto. 2. Limitazioni La rinegoziazione dei Prestiti Originari e soggetta alle seguenti limitazioni: a) per poter accedere alla rinegoziazione l'Ente deve aver approvato il bilancio di previsione o relativa variazione; b) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto le eventuali domande: di rimborso anticipato con effetto al 31 dicembre 2017, di riduzione o di variazione di ente pagatore con effetto al 1° gennaio 2018, nonche' eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione alla data del 31 dicembre 2017; c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° luglio 2017, ove accettate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati; d) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni finanziarie e opzioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione. ______ NOTE (1) Per quanto riguarda il principio dell'equivalenza finanziaria, si rimanda alla Nota tecnica pubblicata nel sito internet www.cdp.it (2) Ove l'Ente non sia possesso delle credenziali di accesso, potra' ottenerle inoltrando una specifica richiesta mediante il modulo disponibile nel sito internet della CDP. (3) L'applicativo effettua in automatico una verifica sulla validita' dell'indirizzo PEC inserito dall'Ente; solo in caso di esito positivo della verifica - che potra' richiedere alcuni minuti - l'Ente potra' scaricare i documenti di cui al punto 7. (4) O altro provvedimento equivalente. L'amministratore delegato Fabio Gallia TU17AAB10844