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Errata corrige
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Modifiche alla circolare CDP S.p.A. n. 1280 del 27 giugno 2013 e s.m.i. recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art.5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella Legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte di enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267" Alla Circolare CDP S.p.A. 27 giugno 2013, n. 1280 e s.m.i, recante «Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», sono apportate le modifiche di seguito indicate: Alla Parte I: Ambito applicativo: 1. alla sez. 1 «Ambito soggettivo», al primo periodo, le parole: «attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale» sono sostituite dalle seguenti parole: «i servizi pubblici locali»; Alla Parte III: Condizioni generali, cap. 1 Prestiti ordinari: 1. alla Sez. 10 «Rimborso anticipato», quinto periodo, la parola «qualora» e' sostituita dalle seguenti parole «la Somma da Rimborsare e' pari alla differenza tra la quota del prestito erogata e quella ammortizzata. Qualora»; 2. alla Sez. 11 «Riduzione», al primo periodo, dopo il punto 3., si aggiunge il seguente punto «4. risulti impossibile destinare il prestito alla realizzazione dell'investimento finanziato, sempre che tale impossibilita' derivi da eventi straordinari ed imprevedibili, non imputabili in alcun modo all'Ente contraente; la valutazione in merito alla sussistenza delle predette condizioni e' rimessa all'insindacabile giudizio di CDP, cui l'Ente dovra' fornire tutta la documentazione che CDP riterra' necessaria o utile per gli accertamenti del caso.»; 3. alla Sez. 11 «Riduzione», al secondo periodo, dopo le parole «La domanda di riduzione» sono inserite le seguenti parole «compilata e trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale Web nell'area riservata Enti locali e PA del Sito Internet,»; 3. alla Sez 14 «Risoluzione del contratto», al terzo periodo, lettera v., le parole «dell'importo del prestito» sono sostituite dalle parole «del debito residuo risultante dal piano di ammortamento»; 4. alla Sez. 15 «Prestiti per debiti fuori bilancio», al sesto periodo, dopo le parole «Legge finanziaria» l'anno «2001» e' sostituito con l'anno «2002»; Alla Parte III: Condizioni generali, cap. 2 Prestiti flessibili: 1. alla «Premessa», primo periodo, e' eliminata la parola «cap. 1»; 2. alla «Premessa», tra il secondo e terzo periodo, e' inserita la seguente frase: «Non sono finanziabili mediante prestito flessibile i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL.»; 3. alla Sez. 2 «Periodo di utilizzo», al primo periodo, e' stata eliminata la parola «esclusivamente»; 4. alla Sez. 3 «Ammortamento», al secondo periodo, le parole «degli investimenti finanziati» sono sostitute dalle parole «di quest'ultimo»; 5. alla Sez. 3 «Ammortamento», e' eliminato il seguente quarto periodo «Non sono finanziabili mediante prestito flessibile i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL.»; 6. alla Sez. 4 «Flessibilita' nella gestione del capitale concesso», Par. 1 «Conversione totale», al primo periodo, dopo la parola «Ente» sono inserite le seguenti parole «, al netto delle somme gia' erogate nel periodo di' utilizzo,»; 7. alla Sez. 4 «Flessibilita' nella gestione del capitale concesso», Par. 4 «Riduzione automatica», al primo periodo, dopo la parola «concesso» e' inserita la parola «non»; dopo la parola «stato» e' inserita la parola «completamente»; dopo la parola «erogato» sono eliminate le seguenti parole «solo in parte»; 8. alla Sez. 9 «Risoluzione e recesso», al secondo periodo, punto v., le parole «dell'importo concesso» sono sostituite dalle parole «del debito residuo»; 9. alla Sez. 9 «Risoluzione e recesso», al quarto periodo, dopo la parola «a/r» sono inserite le seguenti parole «ovvero mediante gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP»; Alla Parte III: Condizioni generali, e' inserito il seguente capitolo: Cap. 3. Prestiti investimenti fondi europei Premessa Il prestito investimenti fondi europei («PFE») e' rivolto a comuni, province e citta' metropolitane ed e' finalizzato ad agevolare la realizzazione di investimenti (individuati ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) eleggibili all'utilizzo di fondi europei. Il PFE e' destinato esclusivamente agli Enti che abbiano fatto richiesta agli organismi competenti o siano assegnatari di un contributo nell'ambito dei programmi operativi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), destinato alla realizzazione di un investimento (il «Contributo»). Al PFE si applica la procedura di finanziamento prevista per il prestito ordinario; sia per quanto attiene all'istruttoria che al perfezionamento del contratto, (parte II, sez. 2 e 3). Al PFE si applica altresi' la disciplina del prestito ordinario relativa agli interessi di mora (parte III, cap. 1, sez. 5), alla pubblicita' (parte III, cap. 1, sez. 9) alla cessione totale o parziale del contratto (parte III, cap.1, sez. 13). Non sono finanziabili mediante il PFE i debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL, i' conferimenti di capitale, l'acquisto di partecipazioni azionarie e i contributi agli investimenti. L'importo minimo del PFE e' di norma pari a cinquemila euro. Sez. 1. Pre-ammortamento Il pre-ammortamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina il 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto previsto alla successiva Sez. 4. Sull'importo della singola erogazione maturano interessi di preammortamento nel periodo compreso tra la data dell'erogazione ed il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento. Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel primo semestre di ciascun anno solare di pre-ammortamento e' effettuato alla data del 31 luglio immediatamente successivo; il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel secondo semestre e' effettuato alla data del 31 gennaio dell'anno successivo. Il pagamento dell'ultima quota di interessi di pre-ammortamento e' effettuato alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento (31 dicembre). Tutti i pagamenti sono effettuati mediante addebito diretto sul conto corrente bancario dell'Ente. Sez. 2. Periodo di utilizzo Le erogazioni a valere sul capitale concesso possono essere effettuate nel corso del periodo di utilizzo, su richiesta ed a favore dell'Ente beneficiario, con le modalita' previste in relazione ai prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 8), il quale decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina il 31 dicembre 2023. Entro il termine del periodo di utilizzo, l'Ente ha in ogni caso facolta' di richiedere un periodo di utilizzo aggiuntivo (cfr. seguente sez. 5). Sez. 3. Ammortamento L'ammortamento decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo al termine del periodo di pre-ammortamento ed ha una durata, in base alla scelta dell'Ente beneficiario, di 5, 10, 15 o 20 anni. La durata complessiva del PFE, dalla stipula alla scadenza, non puo' essere superiore a 27 anni, a seconda della tipologia dell'investimento finanziato, e deve essere in ogni caso commisurata alla vita utile di quest'ultimo. La durata di ammortamento dei PFE destinati all'acquisto di arredi ed attrezzature informatiche non puo' essere superiore a 10 anni. Il PFE e' rimborsato in rate semestrali, posticipate, da corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi (sez. 6). Il PFE e' ammortizzato mediante rate aventi quota capitale costante. Sez. 4. Flessibilita' nella decorrenza dell'ammortamento Entro il termine del 30 novembre di ciascun anno di pre-ammortamento, l'Ente beneficiario potra' richiedere a CDP di anticipare la decorrenza dell'ammortamento al 1° gennaio dell'anno successivo, esclusivamente nei seguenti casi: i. qualora l'importo del prestito sia stato interamente erogato; ii. qualora, pur non essendo stato interamente erogato l'importo del prestito, l'Ente certifichi una delle seguenti circostanze: i) l'avvenuta realizzazione dell'investimento; ii) che la somma erogata e' sufficiente alla realizzazione dell'investimento; iii) l'impossibilita' di completare l'investimento; iv) che la copertura finanziaria dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non derivanti da altro indebitamento di natura creditizia. In tal caso l'importo del PFE sara' conseguentemente ridotto, senza che l'Ente debba corrispondere alla CDP alcun indennizzo. In conseguenza dell'anticipo della decorrenza dell'ammortamento saranno modificate le date di pagamento indicate nel piano di ammortamento, nonche' la data di scadenza del PFE, restando invariata la durata del periodo di ammortamento del PFE. Sez. 5. Flessibilita' nella gestione del capitale concesso Qualora l'Ente non abbia richiesto di anticipare la decorrenza dell'ammortamento ed il capitale concesso non sia completamente erogato alla data del 30 novembre 2023, l'Ente potra' richiedere di effettuare le erogazioni fino alla scadenza dell'ammortamento del prestito, con riferimento all'intero importo non erogato (conversione totale) ovvero ad una parte soltanto del medesimo (conversione parziale). La richiesta di conversione totale o parziale deve pervenire alla CDP, mediante telefax o gli altri strumenti telematici indicati nel sito Internet della CDP, a pena di' decadenza, entro il 30 novembre 2023. Par. 1. Conversione totale In caso di conversione totale, entra in ammortamento l'intero capitale concesso, che puo' essere utilizzato dall'Ente, al netto delle somme gia' erogate nel periodo di utilizzo, fino alla scadenza dell'ammortamento del prestito, senza la corresponsione di alcun indennizzo. Par. 2. Conversione parziale In caso di conversione parziale, entra in ammortamento il capitale effettivamente erogato, aumentato dell'ulteriore somma che l'Ente ha chiesto di poter utilizzare entro la scadenza dell'ammortamento. In tal caso, l'Ente e' tenuto a corrispondere alla CDP un indennizzo pari allo 0,50% della differenza tra il capitale originariamente concesso e quello che entra in ammortamento, salvo che l'Ente certifichi che la realizzazione dell'investimento finanziato sia comunque assicurata, in ragione dell'accertamento di un'economia di spesa e/o del reperimento di risorse di bilancio, con esclusione di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia. Tale indennizzo deve essere corrisposto alla CDP contestualmente al pagamento dell'ultima rata di interessi di preammortamento, in corrispondenza della data di scadenza del periodo di pre-ammortamento. Par. 3. Quota del prestito non erogata In caso di conversione totale o parziale, sulla quota del PFE non erogata, la CDP, salvo che la legge disponga diversamente, riconosce all'Ente, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento (inclusa), una somma, nei termini e con le modalita' previsti in relazione ai prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. sez. 6). La CDP provvede a versare, pro quota, agli enti che abbiano rimborsato i prestiti con ammortamento scaduto, le eventuali somme che non siano state erogate nel corso dell'ammortamento. Par. 4. Riduzione automatica Qualora, alla data di scadenza del periodo di utilizzo, il capitale concesso sia stato erogato solo in parte e l'Ente non abbia chiesto la conversione parziale o totale, l'importo del prestito e' automaticamente ridotto al totale della somma erogata nel corso del periodo di utilizzo, al netto delle eventuali somme rimborsate anticipatamente. In tal caso l'Ente e' tenuto a corrispondere alla CDP, il 31 dicembre dell'anno solare in cui avviene detta riduzione automatica, un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% della differenza tra l'importo del capitale concesso e quello del capitale erogato nell'ambito del periodo di utilizzo. Tale indennizzo non e' dovuto nel caso in cui l'Ente certifichi una delle seguenti circostanze: i) l'avvenuta realizzazione dell'Investimento ovvero ii) che la somma erogata e' sufficiente alla realizzazione dell'Investimento ovvero iii) l'impossibilita' di completare l'Investimento ovvero iv) che la copertura finanziaria dell'Investimento e' assicurata impiegando risorse non derivanti da altro indebitamento di natura creditizia. Par. 5. Estinzione senza indennizzo Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di utilizzo, non sia stata effettuata alcuna erogazione e non sia stata richiesta la conversione, parziale o totale, l'Ente ha facolta' di chiedere l'estinzione del PFE. In caso di estinzione, l'Ente e' tenuto a corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo concesso, salvo che l'Ente certifichi l'impossibilita' di realizzare l'investimento ovvero che la copertura finanziaria del medesimo e' integralmente assicurata mediante risorse di bilancio, con esclusione di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia. Par. 6. Diverso utilizzo La CDP puo' autorizzare l'Ente ad utilizzare la quota del PFE non erogata per realizzare un investimento, di importo non inferiore a cinquemila euro, diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, nei termini e con le modalita' previsti per il diverso utilizzo dei prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. I, sez. 12). Sez. 6. Flessibilita' nella gestione del regime di tasso di interesse Sulle somme erogate nel periodo di pre-ammortamento maturano interessi a tasso variabile, calcolati utilizzando il parametro euribor aumentato della maggiorazione in vigore alla data di stipula del prestito, ad esclusione del primo importo di interessi di pre-ammortamento di ogni singola erogazione, calcolato utilizzando il primo parametro euribor vigente alla data dell'erogazione, aumentato della maggiorazione. Tale maggiorazione, che dipende dalla durata dell'ammortamento scelta dall'Ente al momento della domanda di prestito, e' determinata e resa nota, di norma settimanalmente, dalla CDP attraverso il proprio sito Internet, resta invariata per tutta la durata del prestito ed e' applicata con le medesime modalita' previste per i prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 2). Il parametro euribor ed il primo parametro euribor sono calcolati secondo i' criteri indicati nella parte III, cap. I, sez. 1, par. 2 e nella sez. 4 della presente Circolare. Nel corso del rapporto di finanziamento l'Ente puo' esercitare le opzioni di modifica del regime di tasso d'interesse di seguito illustrate. Par. 1. Opzione tasso fisso L'Ente che, in alternativa: a) abbia incassato il Contributo assegnatogli per la realizzazione dell'investimento nella misura definitiva dello stesso ed abbia effettuato il rimborso anticipato obbligatorio di cui alla successiva sez. 8 ovvero b) abbia comunicato alla CDP la definitiva impossibilita' di ottenere il Contributo, nel corso di ciascun anno di pre-ammortamento, alle condizioni di seguito indicate, ed ammortamento, fatta eccezione per l'ultimo anno di ammortamento, avra' la facolta' di scegliere che all'ammortamento del Prestito sia applicato un tasso di interesse fisso (l'«Opzione Tasso Fisso»). In corso di pre-ammortamento, l'Opzione Tasso Fisso puo' essere esercitata esclusivamente nei seguenti casi: qualora il prestito sia stato integralmente erogato, ovvero qualora, pur non essendo stato integralmente erogato il prestito, l'Ente certifichi i) l'avvenuta realizzazione dell'investimento ovvero ii) che la somma erogata e' sufficiente alla realizzazione dell'Investimento ovvero iii) l'impossibilita' di completare l'investimento ovvero iv) che la copertura finanziaria dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non derivanti da altro indebitamento di natura creditizia. In tal caso l'importo del prestito sara' conseguentemente ridotto e l'Ente non dovra' corrispondere alla CDP alcun indennizzo. Nel caso di esercizio dell'Opzione Tasso Fisso nel periodo di pre-ammortamento, l'inizio dell'ammortamento decorrera' in ogni caso dal 1° gennaio immediatamente successivo. Nel caso di esercizio dell'Opzione Tasso Fisso nel periodo di ammortamento, essa avra' effetto dal 1° gennaio immediatamente successivo alla data in cui essa sia stata esercitata. Il tasso fisso e' pari al tasso Interest Rate Swap sulla durata finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente («TFE»), calcolato il terzo venerdi' antecedente il 31 dicembre dell'anno in cui l'Ente esercita l'Opzione Tasso Fisso, aumentato della maggiorazione di cui alla precedente sez. 6. Il TFE e' determinato con le modalita' indicate nella nota tecnica allegata alla presente Circolare. La richiesta di' esercitare l'Opzione Tasso Fisso, unitamente alla dichiarazione concernente il ricorrere di una delle condizioni di cui alle suddette lettere a) e b), dovra' pervenire alla CDP, a pena di decadenza, entro il 30/11 di ciascun anno di pre-ammortamento ed ammortamento, fatta eccezione per l'ultimo anno di ammortamento. Sez. 7. Rimborso anticipato volontario A partire dal secondo anno solare di pre-ammortamento l'Ente puo' rimborsare anticipatamente alla CDP, in misura totale o parziale, in corrispondenza del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, le somme erogate. Quanto alle modalita' operative per la richiesta di rimborso anticipato, si applica la medesima disciplina prevista per i prestiti ordinari, alla quale si rinvia (cfr. sez. 10). Par. 1. Rimborso anticipato in pre-ammortamento Nel corso del periodo di pre-ammortamento il rimborso anticipato volontario delle somme erogate e' consentito esclusivamente mediante l'impiego di risorse di bilancio dell'Ente, con esclusione di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia. In tal caso, l'Ente deve corrispondere alla CDP, oltre al capitale rimborsato anticipatamente, gli interessi dovuti alla data prescelta per il rimborso. Non e' previsto il pagamento di alcun indennizzo. Par. 2. Rimborso anticipato in ammortamento Nel corso del periodo di ammortamento l'Ente puo' rimborsare anticipatamente alla CDP il prestito. Il rimborso anticipato parziale e' consentito esclusivamente nel caso in cui il prestito sia totalmente erogato. Par. 2.1. Rimborso anticipato totale in ammortamento Nel caso di rimborso anticipato totale in ammortamento, l'Ente deve corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla data prescelta per il rimborso, nonche' la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla data di pagamento prescelta per il rimborso. Qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza e' corrisposta dalla CDP all'Ente. A fronte dell'esercizio della facolta' di rimborso anticipato totale in ammortamento, l'Ente deve inoltre corrispondere alla CDP, nel caso di prestito in ammortamento a tasso fisso, un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue ed il relativo debito residuo; i valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione della maggiorazione relativa ai PFE della CDP pubblicata nel sito Internet della CDP ed in vigore alle ore 12:00 del terzo venerdi' antecedente la data prescelta per il rimborso. Nel caso di prestito in ammortamento a tasso variabile, non e' dovuto il pagamento di alcun indennizzo. Par. 2.2. Rimborso anticipato parziale in ammortamento A fronte del rimborso anticipato parziale in ammortamento, l'Ente deve corrispondere alla CDP, oltre al capitale rimborsato anticipatamente, l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla data prescelta per il rimborso. Nel caso di una quota di prestito in ammortamento a tasso fisso, sara' inoltre dovuto un importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue ed il relativo debito residuo, moltiplicato per il rapporto tra (i) l'importo rimborsato anticipatamente e (ii) il debito residuo. Nel caso di prestito in ammortamento a tasso variabile non e' dovuto il pagamento di alcun indennizzo. Sez. 8. Rimborso anticipato obbligatorio A partire dal semestre successivo alla data di stipula e per l'intera durata del prestito, l'Ente che abbia incassato in misura totale o parziale il Contributo e' obbligato a darne tempestiva comunicazione alla CDP e a rimborsare anticipatamente il prestito, per un importo pari a quello incassato, alle condizioni previste per il rimborso anticipato volontario, di cui alla precedente sez. 7. Nel caso di rimborso anticipato obbligatorio, parziale o totale, non e' dovuto il pagamento di alcun indennizzo. Sez. 9. Riduzione in ammortamento L'Ente che non abbia esercitato l'Opzione Tasso Fisso, puo' chiedere la riduzione dell'importo di un PFE in ammortamento, non completamente erogato, nei termini e con le modalita' previsti per i prestiti ordinari nella parte I, sez. 11, in quanto applicabili. Sez. 10. Garanzie e impegni Il PFE e' garantito mediante delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 206 del TUEL, la cui disciplina generale e' descritta nella precedente sez. 7 del capitolo 1, relativa ai prestiti ordinari. La delegazione di pagamento e' rilasciata al momento della stipula, per tutta la durata del prestito e con riferimento all'intero importo concesso, e deve essere sostituita o integrata mediante il rilascio di una o piu' ulteriori delegazioni qualora l'Ente eserciti le facolta' relative alla gestione del capitale concesso e/o del tasso d'interesse, di cui alle precedenti sezioni 4, 5, 6 e 9. L'Ente, mediante la sottoscrizione del contratto si impegna ad esibire e/o produrre alla CDP, su semplice richiesta di quest'ultima, qualsiasi documentazione che la CDP, a proprio insindacabile giudizio, riterra' utile ad accertare il rispetto dell'obbligo di cui alla precedente sez. 8 e a consentire alle persone designate dalla CDP di effettuare presso gli uffici dell'Ente tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito. Sez. 11. Risoluzione e recesso Le cause e le modalita' di risoluzione del contratto di PFE sono le medesime previste per i prestiti ordinari (cfr. parte III, Cap. 1, sez. 14), alle quali si aggiunge la violazione, da parte dell'Ente, degli obblighi relativi al rilascio di una o piu' delegazioni di pagamento in sostituzione o ad integrazione di quella originariamente rilasciata, secondo le modalita' di cui alla precedente sez. 10, nonche' il mancato rispetto dell'obbligo di rimborso anticipato di cui alla precedente sez. 8. In conseguenza della risoluzione del contratto, l'Ente deve corrispondere alla CDP, entro quindici giorni dalla richiesta di quest'ultima: i. l'importo erogato dalla CDP, al netto del capitale ammortizzato; ii. gli interessi maturati fino alla data di risoluzione; iii. gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori; iv. il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato, calcolato con le modalita' di cui alle precedente sez. 7, parr. 1 e 2 a seconda che la risoluzione avvenga nel periodo di pre-ammortamento ovvero di ammortamento; v. un importo pari allo 0,125 per cento del debito residuo. Qualora l'Ente rilasci alla CDP, ai sensi del contratto di PFE, dichiarazioni false, incomplete non corrette o non accurate, la CDP, fino alla prima erogazione, puo' recedere dal contratto. Il recesso si verifica al momento in cui la CDP ne da' comunicazione all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r ovvero mediante gli altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP e non puo' dare luogo ad alcun corrispettivo in favore dell'Ente a nessun titolo, ivi compreso il risarcimento del danno. Con la sottoscrizione del contratto di PFE, l'Ente si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni perdita, passivita' od onere, che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e le garanzie rilasciate dall'Ente medesimo fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate. Roma, 12 aprile 2017 L'amministratore delegato Fabio Gallia TU17AAB5213