CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.57 del 16-5-2017)

 
Modifiche alla circolare CDP S.p.A. n. 1280  del  27  giugno  2013  e
s.m.i. recante "Condizioni generali per l'accesso  al  credito  della
gestione separata  della  Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per
azioni, ai sensi dell'art.5 comma 7 lettera a),  primo  periodo,  del
D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella Legge 24 novembre n. 2003, n.
  326, da parte di enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267" 
 

  Alla Circolare CDP S.p.A. 27 giugno 2013, n. 1280 e s.m.i,  recante
«Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre  n.  2003,
n. 326, da parte di enti locali di  cui  al  decreto  legislativo  18
agosto  2000,  n.  267»,  sono  apportate  le  modifiche  di  seguito
indicate: 
    Alla Parte I: Ambito applicativo: 
      1. alla sez.  1  «Ambito  soggettivo»,  al  primo  periodo,  le
parole: «attivita' aventi  rilevanza  economica  ed  imprenditoriale»
sono sostituite dalle seguenti parole: «i servizi pubblici locali»; 
    Alla Parte III: Condizioni generali, cap. 1 Prestiti ordinari: 
      1. alla Sez.  10  «Rimborso  anticipato»,  quinto  periodo,  la
parola «qualora» e' sostituita dalle seguenti  parole  «la  Somma  da
Rimborsare e' pari alla differenza tra la quota del prestito  erogata
e quella ammortizzata. Qualora»; 
      2. alla Sez. 11 «Riduzione», al primo periodo,  dopo  il  punto
3., si aggiunge il seguente punto «4. risulti  impossibile  destinare
il prestito alla realizzazione dell'investimento  finanziato,  sempre
che  tale   impossibilita'   derivi   da   eventi   straordinari   ed
imprevedibili, non imputabili in alcun modo all'Ente  contraente;  la
valutazione in merito alla sussistenza delle predette  condizioni  e'
rimessa all'insindacabile giudizio di CDP, cui l'Ente dovra'  fornire
tutta la documentazione che CDP riterra' necessaria o utile  per  gli
accertamenti del caso.»; 
      3. alla Sez. 11 «Riduzione», al secondo periodo, dopo le parole
«La domanda di riduzione» sono inserite le seguenti parole «compilata
e trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale  Web  nell'area
riservata Enti locali e PA del Sito Internet,»; 
      3. alla Sez 14 «Risoluzione del contratto», al  terzo  periodo,
lettera v., le parole «dell'importo  del  prestito»  sono  sostituite
dalle  parole  «del  debito   residuo   risultante   dal   piano   di
ammortamento»; 
      4. alla Sez. 15 «Prestiti per debiti fuori bilancio», al  sesto
periodo,  dopo  le  parole  «Legge  finanziaria»  l'anno  «2001»   e'
sostituito con l'anno «2002»; 
    Alla Parte III: Condizioni generali, cap. 2 Prestiti flessibili: 
  1. alla «Premessa», primo periodo, e' eliminata la parola «cap. 1»; 
  2. alla «Premessa», tra il secondo e terzo periodo, e' inserita  la
seguente frase: «Non sono finanziabili mediante prestito flessibile i
debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL.»; 
  3. alla Sez. 2 «Periodo di utilizzo», al primo  periodo,  e'  stata
eliminata la parola «esclusivamente»; 
  4. alla Sez. 3 «Ammortamento», al secondo periodo, le parole «degli
investimenti   finanziati»   sono   sostitute   dalle   parole    «di
quest'ultimo»; 
  5. alla Sez. 3 «Ammortamento»,  e'  eliminato  il  seguente  quarto
periodo «Non sono finanziabili mediante prestito flessibile i  debiti
fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL.»; 
  6.  alla  Sez.  4  «Flessibilita'  nella  gestione   del   capitale
concesso», Par. 1 «Conversione totale», al  primo  periodo,  dopo  la
parola «Ente» sono inserite le seguenti  parole  «,  al  netto  delle
somme gia' erogate nel periodo di' utilizzo,»; 
  7.  alla  Sez.  4  «Flessibilita'  nella  gestione   del   capitale
concesso», Par. 4 «Riduzione automatica», al primo periodo,  dopo  la
parola «concesso» e' inserita la parola «non»; dopo la parola «stato»
e' inserita la parola «completamente»; dopo la parola «erogato»  sono
eliminate le seguenti parole «solo in parte»; 
  8. alla Sez. 9 «Risoluzione e recesso», al secondo  periodo,  punto
v., le parole «dell'importo concesso» sono  sostituite  dalle  parole
«del debito residuo»; 
  9. alla Sez. 9 «Risoluzione e recesso», al quarto periodo, dopo  la
parola «a/r» sono inserite le seguenti parole  «ovvero  mediante  gli
altri strumenti telematici indicati nel sito internet della CDP»; 
    Alla Parte III: Condizioni  generali,  e'  inserito  il  seguente
capitolo: 
 
                               Cap. 3. 
                 Prestiti investimenti fondi europei 
 
Premessa 
  Il prestito investimenti fondi europei («PFE») e' rivolto a comuni,
province e citta' metropolitane ed e'  finalizzato  ad  agevolare  la
realizzazione di investimenti  (individuati  ai  sensi  dell'art.  3,
comma  18,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.   350)   eleggibili
all'utilizzo di fondi europei. 
  Il PFE e' destinato esclusivamente  agli  Enti  che  abbiano  fatto
richiesta  agli  organismi  competenti  o  siano  assegnatari  di  un
contributo nell'ambito dei programmi operativi finanziati  dal  Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo  rurale  (FEASR),  destinato  alla  realizzazione  di  un
investimento (il «Contributo»). 
  Al PFE si applica la procedura di  finanziamento  prevista  per  il
prestito ordinario; sia per quanto  attiene  all'istruttoria  che  al
perfezionamento del contratto, (parte II, sez. 2 e 3). 
  Al PFE si applica altresi' la  disciplina  del  prestito  ordinario
relativa agli interessi di mora (parte III, cap.  1,  sez.  5),  alla
pubblicita' (parte III, cap.  1,  sez.  9)  alla  cessione  totale  o
parziale del contratto (parte III, cap.1, sez. 13). 
  Non sono finanziabili mediante il PFE i debiti  fuori  bilancio  di
cui all'art. 194 del TUEL, i' conferimenti di capitale, l'acquisto di
partecipazioni azionarie e i contributi agli investimenti. 
  L'importo minimo del PFE e' di norma pari a cinquemila euro. 
Sez. 1. Pre-ammortamento 
  Il pre-ammortamento  decorre  dalla  data  di  perfezionamento  del
contratto e termina il 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto  previsto
alla successiva Sez. 4. 
  Sull'importo  della  singola  erogazione  maturano   interessi   di
preammortamento nel periodo compreso tra la data  dell'erogazione  ed
il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento. 
  Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel primo
semestre di ciascun anno solare  di  pre-ammortamento  e'  effettuato
alla data del 31 luglio immediatamente successivo; il pagamento degli
interessi  di  pre-ammortamento  maturati  nel  secondo  semestre  e'
effettuato alla data del 31 gennaio dell'anno successivo. 
  Il pagamento dell'ultima quota di interessi di pre-ammortamento  e'
effettuato alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento  (31
dicembre). 
  Tutti i pagamenti sono effettuati  mediante  addebito  diretto  sul
conto corrente bancario dell'Ente. 
Sez. 2. Periodo di utilizzo 
  Le  erogazioni  a  valere  sul  capitale  concesso  possono  essere
effettuate nel corso del periodo  di  utilizzo,  su  richiesta  ed  a
favore dell'Ente beneficiario, con le modalita' previste in relazione
ai prestiti ordinari (cfr. parte III,  cap.  1,  sez.  8),  il  quale
decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina  il  31
dicembre 2023. 
  Entro il termine del periodo di utilizzo, l'Ente ha  in  ogni  caso
facolta' di  richiedere  un  periodo  di  utilizzo  aggiuntivo  (cfr.
seguente sez. 5). 
Sez. 3. Ammortamento 
  L'ammortamento  decorre  dal   primo   gennaio   dell'anno   solare
successivo al termine del  periodo  di  pre-ammortamento  ed  ha  una
durata, in base alla scelta dell'Ente beneficiario, di 5, 10, 15 o 20
anni. 
  La durata complessiva del PFE, dalla  stipula  alla  scadenza,  non
puo'  essere  superiore  a  27  anni,  a  seconda   della   tipologia
dell'investimento finanziato, e deve essere in ogni caso  commisurata
alla vita utile di quest'ultimo. 
  La durata di ammortamento dei PFE destinati all'acquisto di  arredi
ed attrezzature informatiche non puo' essere superiore a 10 anni. 
  Il  PFE  e'  rimborsato  in  rate   semestrali,   posticipate,   da
corrispondersi alle scadenze del 30  giugno  e  del  31  dicembre  di
ciascun anno di ammortamento, comprensive di  capitale  ed  interessi
(sez. 6). 
  Il  PFE  e'  ammortizzato  mediante  rate  aventi  quota   capitale
costante. 
Sez. 4. Flessibilita' nella decorrenza dell'ammortamento 
  Entro  il  termine   del   30   novembre   di   ciascun   anno   di
pre-ammortamento, l'Ente beneficiario  potra'  richiedere  a  CDP  di
anticipare la decorrenza dell'ammortamento al  1°  gennaio  dell'anno
successivo, esclusivamente nei seguenti casi: 
    i. qualora l'importo del prestito sia stato interamente erogato; 
    ii. qualora, pur non essendo stato interamente erogato  l'importo
del prestito, l'Ente certifichi una delle  seguenti  circostanze:  i)
l'avvenuta realizzazione dell'investimento; ii) che la somma  erogata
e'   sufficiente   alla   realizzazione    dell'investimento;    iii)
l'impossibilita' di completare l'investimento; iv) che  la  copertura
finanziaria dell'investimento e' assicurata  impiegando  risorse  non
derivanti da altro indebitamento di natura creditizia.  In  tal  caso
l'importo del PFE sara' conseguentemente ridotto,  senza  che  l'Ente
debba corrispondere alla CDP alcun indennizzo. 
  In conseguenza  dell'anticipo  della  decorrenza  dell'ammortamento
saranno modificate  le  date  di  pagamento  indicate  nel  piano  di
ammortamento, nonche' la data di scadenza del PFE, restando invariata
la durata del periodo di ammortamento del PFE. 
Sez. 5. Flessibilita' nella gestione del capitale concesso 
  Qualora l'Ente non abbia  richiesto  di  anticipare  la  decorrenza
dell'ammortamento ed  il  capitale  concesso  non  sia  completamente
erogato alla data del 30 novembre 2023, l'Ente potra'  richiedere  di
effettuare le erogazioni fino  alla  scadenza  dell'ammortamento  del
prestito, con riferimento all'intero importo non erogato (conversione
totale) ovvero  ad  una  parte  soltanto  del  medesimo  (conversione
parziale).  La  richiesta  di  conversione  totale  o  parziale  deve
pervenire alla CDP, mediante telefax o gli altri strumenti telematici
indicati nel sito Internet della CDP, a pena di' decadenza, entro  il
30 novembre 2023. 
Par. 1. Conversione totale 
  In caso di  conversione  totale,  entra  in  ammortamento  l'intero
capitale concesso, che puo' essere  utilizzato  dall'Ente,  al  netto
delle somme gia' erogate nel periodo di utilizzo, fino alla  scadenza
dell'ammortamento del prestito,  senza  la  corresponsione  di  alcun
indennizzo. 
Par. 2. Conversione parziale 
  In caso di conversione parziale, entra in ammortamento il  capitale
effettivamente erogato, aumentato dell'ulteriore somma che l'Ente  ha
chiesto di poter utilizzare entro la scadenza  dell'ammortamento.  In
tal caso, l'Ente e' tenuto a corrispondere  alla  CDP  un  indennizzo
pari allo 0,50% della  differenza  tra  il  capitale  originariamente
concesso e  quello  che  entra  in  ammortamento,  salvo  che  l'Ente
certifichi che  la  realizzazione  dell'investimento  finanziato  sia
comunque assicurata, in ragione dell'accertamento di  un'economia  di
spesa e/o del reperimento di risorse di bilancio, con  esclusione  di
quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia. 
  Tale indennizzo deve essere corrisposto alla CDP contestualmente al
pagamento  dell'ultima  rata  di  interessi  di  preammortamento,  in
corrispondenza   della   data   di   scadenza    del    periodo    di
pre-ammortamento. 
Par. 3. Quota del prestito non erogata 
  In caso di conversione totale o parziale, sulla quota del  PFE  non
erogata, la CDP, salvo che la legge disponga diversamente,  riconosce
all'Ente,  a  decorrere  dalla  data  di   inizio   dell'ammortamento
(inclusa), una somma, nei termini e  con  le  modalita'  previsti  in
relazione ai prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. sez. 6). 
  La CDP provvede  a  versare,  pro  quota,  agli  enti  che  abbiano
rimborsato i prestiti con ammortamento scaduto,  le  eventuali  somme
che non siano state erogate nel corso dell'ammortamento. 
Par. 4. Riduzione automatica 
  Qualora, alla data di scadenza del periodo di utilizzo, il capitale
concesso sia stato erogato solo in parte e l'Ente non  abbia  chiesto
la  conversione  parziale  o  totale,  l'importo  del   prestito   e'
automaticamente ridotto al totale della somma erogata nel  corso  del
periodo di  utilizzo,  al  netto  delle  eventuali  somme  rimborsate
anticipatamente. In tal caso l'Ente e' tenuto  a  corrispondere  alla
CDP, il 31 dicembre dell'anno solare in cui avviene  detta  riduzione
automatica, un indennizzo di mancato utilizzo pari allo  0,50%  della
differenza tra l'importo del capitale concesso e quello del  capitale
erogato nell'ambito del periodo di utilizzo. Tale indennizzo  non  e'
dovuto  nel  caso  in  cui  l'Ente  certifichi  una  delle   seguenti
circostanze: i) l'avvenuta realizzazione dell'Investimento ovvero ii)
che   la   somma   erogata   e'   sufficiente   alla    realizzazione
dell'Investimento  ovvero   iii)   l'impossibilita'   di   completare
l'Investimento   ovvero   iv)   che    la    copertura    finanziaria
dell'Investimento e' assicurata impiegando risorse non  derivanti  da
altro indebitamento di natura creditizia. 
Par. 5. Estinzione senza indennizzo 
  Nel caso in cui, alla scadenza del periodo  di  utilizzo,  non  sia
stata effettuata alcuna erogazione  e  non  sia  stata  richiesta  la
conversione, parziale  o  totale,  l'Ente  ha  facolta'  di  chiedere
l'estinzione del PFE. 
  In caso di estinzione, l'Ente e' tenuto a corrispondere alla CDP un
indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo concesso,
salvo  che   l'Ente   certifichi   l'impossibilita'   di   realizzare
l'investimento ovvero che la copertura finanziaria  del  medesimo  e'
integralmente assicurata mediante risorse di bilancio, con esclusione
di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia. 
Par. 6. Diverso utilizzo 
  La CDP puo' autorizzare l'Ente ad utilizzare la quota del  PFE  non
erogata per realizzare un investimento, di importo  non  inferiore  a
cinquemila euro, diverso da quello per cui  il  prestito  stesso  era
stato originariamente  concesso,  nei  termini  e  con  le  modalita'
previsti per il diverso utilizzo dei prestiti  ordinari  (cfr.  parte
III, cap. I, sez. 12). 
Sez. 6. Flessibilita' nella gestione del regime di tasso di interesse 
  Sulle  somme  erogate  nel  periodo  di  pre-ammortamento  maturano
interessi a  tasso  variabile,  calcolati  utilizzando  il  parametro
euribor aumentato della maggiorazione in vigore alla data di  stipula
del prestito,  ad  esclusione  del  primo  importo  di  interessi  di
pre-ammortamento di ogni singola erogazione, calcolato utilizzando il
primo parametro euribor vigente alla data dell'erogazione,  aumentato
della maggiorazione. 
  Tale maggiorazione,  che  dipende  dalla  durata  dell'ammortamento
scelta dall'Ente al momento della domanda di prestito, e' determinata
e resa nota,  di  norma  settimanalmente,  dalla  CDP  attraverso  il
proprio sito Internet,  resta  invariata  per  tutta  la  durata  del
prestito ed e' applicata con le medesime  modalita'  previste  per  i
prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 2). 
  Il parametro euribor ed il primo parametro euribor  sono  calcolati
secondo i' criteri indicati nella parte III, cap. I, sez. 1, par. 2 e
nella sez. 4 della presente Circolare. 
  Nel corso del rapporto di finanziamento l'Ente puo'  esercitare  le
opzioni di modifica  del  regime  di  tasso  d'interesse  di  seguito
illustrate. 
Par. 1. Opzione tasso fisso 
  L'Ente che, in alternativa: 
    a)  abbia   incassato   il   Contributo   assegnatogli   per   la
realizzazione dell'investimento nella misura definitiva dello  stesso
ed abbia effettuato il rimborso anticipato obbligatorio di  cui  alla
successiva sez. 8 ovvero 
    b) abbia comunicato alla  CDP  la  definitiva  impossibilita'  di
ottenere il Contributo, 
  nel corso di ciascun anno di pre-ammortamento, alle  condizioni  di
seguito indicate, ed ammortamento, fatta eccezione per l'ultimo  anno
di ammortamento, avra' la facolta' di scegliere che  all'ammortamento
del Prestito sia applicato un tasso di  interesse  fisso  (l'«Opzione
Tasso Fisso»). 
  In corso di pre-ammortamento, l'Opzione  Tasso  Fisso  puo'  essere
esercitata esclusivamente nei seguenti casi: 
    qualora il prestito sia stato integralmente erogato, ovvero 
    qualora, pur non essendo stato integralmente erogato il prestito,
l'Ente  certifichi  i)  l'avvenuta  realizzazione   dell'investimento
ovvero ii) che la somma erogata  e'  sufficiente  alla  realizzazione
dell'Investimento  ovvero   iii)   l'impossibilita'   di   completare
l'investimento   ovvero   iv)   che    la    copertura    finanziaria
dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non  derivanti  da
altro indebitamento di natura creditizia. In tal caso  l'importo  del
prestito  sara'  conseguentemente  ridotto  e   l'Ente   non   dovra'
corrispondere alla CDP alcun indennizzo. 
  Nel caso di esercizio  dell'Opzione  Tasso  Fisso  nel  periodo  di
pre-ammortamento, l'inizio dell'ammortamento decorrera' in ogni  caso
dal 1° gennaio immediatamente successivo. 
  Nel caso di esercizio  dell'Opzione  Tasso  Fisso  nel  periodo  di
ammortamento,  essa  avra'  effetto  dal  1°  gennaio  immediatamente
successivo alla data in cui essa sia stata esercitata. 
  Il tasso fisso e' pari al tasso Interest  Rate  Swap  sulla  durata
finanziaria  corrispondente  al  tasso  finanziariamente  equivalente
(«TFE»), calcolato il  terzo  venerdi'  antecedente  il  31  dicembre
dell'anno in cui l'Ente esercita  l'Opzione  Tasso  Fisso,  aumentato
della maggiorazione di cui alla precedente sez. 6. 
  Il TFE e' determinato con le modalita' indicate nella nota  tecnica
allegata alla presente Circolare. 
  La richiesta di' esercitare l'Opzione Tasso Fisso, unitamente  alla
dichiarazione concernente il ricorrere di una delle condizioni di cui
alle suddette lettere a) e b), dovra' pervenire alla CDP, a  pena  di
decadenza, entro il 30/11 di  ciascun  anno  di  pre-ammortamento  ed
ammortamento, fatta eccezione per l'ultimo anno di ammortamento. 
Sez. 7. Rimborso anticipato volontario 
  A partire dal secondo anno solare di pre-ammortamento  l'Ente  puo'
rimborsare anticipatamente alla CDP, in misura totale o parziale,  in
corrispondenza del 30 giugno e del 31 dicembre di  ciascun  anno,  le
somme erogate. 
  Quanto alle  modalita'  operative  per  la  richiesta  di  rimborso
anticipato, si applica la medesima disciplina prevista per i prestiti
ordinari, alla quale si rinvia (cfr. sez. 10). 
Par. 1. Rimborso anticipato in pre-ammortamento 
  Nel corso del periodo di pre-ammortamento  il  rimborso  anticipato
volontario delle somme erogate e' consentito esclusivamente  mediante
l'impiego di risorse di bilancio dell'Ente, con esclusione di  quelle
derivanti da indebitamento di natura creditizia. 
  In tal caso, l'Ente deve corrispondere alla CDP, oltre al  capitale
rimborsato anticipatamente, gli interessi dovuti alla data  prescelta
per il rimborso. Non e' previsto il pagamento di alcun indennizzo. 
Par. 2. Rimborso anticipato in ammortamento 
  Nel corso  del  periodo  di  ammortamento  l'Ente  puo'  rimborsare
anticipatamente alla CDP il prestito. Il rimborso anticipato parziale
e'  consentito  esclusivamente  nel  caso  in  cui  il  prestito  sia
totalmente erogato. 
Par. 2.1. Rimborso anticipato totale in ammortamento 
  Nel caso di rimborso anticipato totale in ammortamento, l'Ente deve
corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e
quota interessi) in scadenza alla data  prescelta  per  il  rimborso,
nonche' la differenza, se positiva, tra la quota di capitale  erogata
e quella ammortizzata, come risultante a seguito del pagamento  della
rata in scadenza alla data di pagamento prescelta per il rimborso. 
  Qualora la quota  di  capitale  ammortizzata  risulti  superiore  a
quella erogata, la differenza e' corrisposta dalla CDP all'Ente. 
  A fronte  dell'esercizio  della  facolta'  di  rimborso  anticipato
totale in ammortamento, l'Ente deve inoltre corrispondere  alla  CDP,
nel caso di prestito in ammortamento a tasso fisso, un indennizzo  di
importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma  dei  valori
attuali delle rate di ammortamento  residue  ed  il  relativo  debito
residuo; i valori attuali delle rate  di  ammortamento  residue  sono
calcolati  impiegando  i  fattori  di  sconto   utilizzati   per   la
determinazione  della  maggiorazione  relativa  ai  PFE   della   CDP
pubblicata nel sito Internet della CDP ed in vigore  alle  ore  12:00
del terzo venerdi' antecedente la data prescelta per il rimborso. 
  Nel caso di prestito in ammortamento  a  tasso  variabile,  non  e'
dovuto il pagamento di alcun indennizzo. 
Par. 2.2. Rimborso anticipato parziale in ammortamento 
  A fronte del rimborso anticipato parziale in  ammortamento,  l'Ente
deve  corrispondere  alla   CDP,   oltre   al   capitale   rimborsato
anticipatamente, l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota
interessi) in scadenza alla data prescelta per il rimborso. 
  Nel caso di una quota di prestito in ammortamento  a  tasso  fisso,
sara' inoltre dovuto un importo pari al differenziale,  se  positivo,
tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue ed
il relativo debito residuo, moltiplicato  per  il  rapporto  tra  (i)
l'importo rimborsato anticipatamente e (ii) il debito residuo. 
  Nel caso di prestito in  ammortamento  a  tasso  variabile  non  e'
dovuto il pagamento di alcun indennizzo. 
Sez. 8. Rimborso anticipato obbligatorio 
  A partire dal semestre  successivo  alla  data  di  stipula  e  per
l'intera durata del prestito, l'Ente che abbia  incassato  in  misura
totale o parziale il  Contributo  e'  obbligato  a  darne  tempestiva
comunicazione alla CDP e a rimborsare  anticipatamente  il  prestito,
per un importo pari a quello incassato, alle condizioni previste  per
il rimborso anticipato volontario, di cui alla precedente sez. 7. 
  Nel caso di rimborso anticipato obbligatorio,  parziale  o  totale,
non e' dovuto il pagamento di alcun indennizzo. 
Sez. 9. Riduzione in ammortamento 
  L'Ente  che  non  abbia  esercitato  l'Opzione  Tasso  Fisso,  puo'
chiedere la riduzione dell'importo di un  PFE  in  ammortamento,  non
completamente erogato, nei termini e con le modalita' previsti per  i
prestiti ordinari nella parte I, sez. 11, in quanto applicabili. 
Sez. 10. Garanzie e impegni 
  Il PFE e' garantito mediante delegazione  di  pagamento,  ai  sensi
dell'art. 206 del TUEL, la cui disciplina generale e' descritta nella
precedente sez. 7 del capitolo 1, relativa ai prestiti ordinari. 
  La delegazione di pagamento e' rilasciata al momento della stipula,
per tutta la durata del prestito e con riferimento all'intero importo
concesso, e deve essere sostituita o integrata mediante  il  rilascio
di una o  piu'  ulteriori  delegazioni  qualora  l'Ente  eserciti  le
facolta' relative alla gestione del capitale concesso e/o  del  tasso
d'interesse, di cui alle precedenti sezioni 4, 5, 6 e 9. 
  L'Ente, mediante la sottoscrizione  del  contratto  si  impegna  ad
esibire e/o produrre alla CDP, su semplice richiesta di quest'ultima,
qualsiasi  documentazione  che  la  CDP,  a   proprio   insindacabile
giudizio, riterra' utile ad accertare il rispetto dell'obbligo di cui
alla precedente sez. 8 e a consentire alle  persone  designate  dalla
CDP di effettuare presso gli uffici dell'Ente tutte le verifiche  che
esse riterranno opportune, agevolando il loro compito. 
Sez. 11. Risoluzione e recesso 
  Le cause e le modalita' di risoluzione del contratto di PFE sono le
medesime previste per i prestiti ordinari (cfr. parte  III,  Cap.  1,
sez. 14), alle quali si aggiunge la violazione, da  parte  dell'Ente,
degli obblighi relativi al rilascio di  una  o  piu'  delegazioni  di
pagamento in sostituzione o ad integrazione di quella originariamente
rilasciata, secondo le modalita' di  cui  alla  precedente  sez.  10,
nonche' il mancato rispetto dell'obbligo di  rimborso  anticipato  di
cui alla precedente sez. 8. 
  In  conseguenza  della  risoluzione  del  contratto,  l'Ente   deve
corrispondere alla CDP, entro  quindici  giorni  dalla  richiesta  di
quest'ultima: 
  i. l'importo erogato dalla CDP, al netto del capitale ammortizzato; 
  ii. gli interessi maturati fino alla data di risoluzione; 
  iii. gli eventuali interessi di mora fino al giorno  dell'effettivo
pagamento e gli altri accessori; 
  iv. il risarcimento  del  maggior  danno  derivante  alla  CDP  dal
rimborso  anticipato,  calcolato  con  le  modalita'  di   cui   alle
precedente sez. 7, parr. 1 e 2 a seconda che la  risoluzione  avvenga
nel periodo di pre-ammortamento ovvero di ammortamento; 
  v. un importo pari allo 0,125 per cento del debito residuo. Qualora
l'Ente rilasci alla CDP, ai sensi del contratto di PFE, dichiarazioni
false, incomplete non corrette o non  accurate,  la  CDP,  fino  alla
prima erogazione, puo' recedere dal contratto. 
  Il  recesso  si  verifica  al  momento  in  cui  la  CDP   ne   da'
comunicazione all'Ente mediante telefax o  lettera  raccomandata  a/r
ovvero mediante gli altri  strumenti  telematici  indicati  nel  sito
internet della CDP e non puo' dare luogo ad  alcun  corrispettivo  in
favore dell'Ente a nessun titolo, ivi compreso  il  risarcimento  del
danno. 
  Con la sottoscrizione del contratto di PFE,  l'Ente  si  obbliga  a
risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad  ogni  perdita,
passivita'  od  onere,  che  non  si  sarebbe   verificato   ove   le
dichiarazioni e le garanzie  rilasciate  dall'Ente  medesimo  fossero
state veritiere, complete, corrette ed accurate. 
    Roma, 12 aprile 2017 

                      L'amministratore delegato 
                            Fabio Gallia 

 
TU17AAB5213
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