TRIBUNALE DI AVELLINO

(GU Parte Seconda n.30 del 11-3-2017)

 
Estratto  del  ricorso  per  usucapione  speciale  per   la   piccola
  proprieta' rurale ex art. 1159 bis e della legge 346/76 ex art. 3 
 

  Si rende noto che il signor Iovino Filomeno, nato in Parolise  (AV)
il 17 marzo 1953 e residente in Candida (AV) alla via  Boiche'  n.  5
(CF: VNIFMN53C17C17G340F), rappresentato e  difeso  dall'avv.  Carmen
Napoletano           (C.F.:           NLPCMN72R43A509O           pec:
carmen.napoletano@avvocatiavellinopec.it), presso il cui studio  sito
in Avellino alla via Campane n. 18 elegge domicilio, avendo posseduto
uti dominus pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente  e  senza
opposizione per oltre quindici anni  (e  precisamente  dal  1981)  il
terreno, avente destinazione agricola-seminativo, sito nel Comune  di
Candida (AV), localita' Boiche', identificato al NCT  del  Comune  di
Candida al foglio n. 4, particella n. 196, classe Semin.  Arbor.,  di
are 19,03, reddito dominicale  €  7,86  -  reddito  agrario  €  7,37,
intestato catastalmente al signor Vitagliano Antonio fu Modestino  di
cui si sa solo che e' nato a Candida (AV) il 16 gennaio  1859  e  del
quale non vi e' traccia alcuna presso gli uffici comunali di  Candida
(AV), sussistendo tutti i requisiti richiesti dall'art. 1159-bis  del
codice civile, per  la  regolarizzazione  dei  titoli  di  proprieta'
tramite la procedura prevista dalla  legge  n.  346/76,  ha  proposto
ricorso per usucapione speciale ex art. 1159-bis del codice civile  e
legge n. 346/76, art.  3.  Il  Giudice  del  Tribunale  di  Avellino,
Sezione civile, dott. Antonio Pasquariello, letto il ricorso ex  art.
1159-bis del codice civile, depositato in  cancelleria  il  9  giugno
2016, vista la legge n. 346/76, con decreto del 13 dicembre  2016  ha
disposto che la  richiesta  di  usucapione  sia  resa  nota  mediante
affissione del ricorso e del decreto per novanta giorni all'Albo  del
Comune in cui e' situato il fondo  per  il  quale  viene  chiesto  il
riconoscimento del diritto di  proprieta',  all'Albo  del  Tribunale,
nonche' mediante pubblicazione per estratto per una sola  volta,  nei
termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Si indica il termine di novanta giorni  per  l'opposizione  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 346 del 1976,  decorrente
dalla scadenza  del  termine  di  affissione  ovvero  dalla  data  di
notificazione del ricorso e  del  decreto.  Il  Giudice  ha  disposto
altresi' che il ricorso e il menzionato decreto vengano notificati  a
coloro che  nei  registri  immobiliari  figurino  come  titolari  dei
diritti  reali  sull'immobile  ed  a  coloro   che,   nel   ventennio
antecedente  alla  presentazione  della  stessa,  abbiano  trascritto
contro l'istante i suoi danti  causa  domanda  giudiziale  diretta  a
rivendicare la proprieta' o altri  diritti  reali  di  godimento  sui
fondi medesimi. 

                       avv. Carmen Napoletano 

 
TU17ABM2256
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