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Errata corrige
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Estratto del ricorso per usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale ex art. 1159 bis e della legge 346/76 ex art. 3 Si rende noto che il signor Iovino Filomeno, nato in Parolise (AV) il 17 marzo 1953 e residente in Candida (AV) alla via Boiche' n. 5 (CF: VNIFMN53C17C17G340F), rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Napoletano (C.F.: NLPCMN72R43A509O pec: carmen.napoletano@avvocatiavellinopec.it), presso il cui studio sito in Avellino alla via Campane n. 18 elegge domicilio, avendo posseduto uti dominus pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e senza opposizione per oltre quindici anni (e precisamente dal 1981) il terreno, avente destinazione agricola-seminativo, sito nel Comune di Candida (AV), localita' Boiche', identificato al NCT del Comune di Candida al foglio n. 4, particella n. 196, classe Semin. Arbor., di are 19,03, reddito dominicale € 7,86 - reddito agrario € 7,37, intestato catastalmente al signor Vitagliano Antonio fu Modestino di cui si sa solo che e' nato a Candida (AV) il 16 gennaio 1859 e del quale non vi e' traccia alcuna presso gli uffici comunali di Candida (AV), sussistendo tutti i requisiti richiesti dall'art. 1159-bis del codice civile, per la regolarizzazione dei titoli di proprieta' tramite la procedura prevista dalla legge n. 346/76, ha proposto ricorso per usucapione speciale ex art. 1159-bis del codice civile e legge n. 346/76, art. 3. Il Giudice del Tribunale di Avellino, Sezione civile, dott. Antonio Pasquariello, letto il ricorso ex art. 1159-bis del codice civile, depositato in cancelleria il 9 giugno 2016, vista la legge n. 346/76, con decreto del 13 dicembre 2016 ha disposto che la richiesta di usucapione sia resa nota mediante affissione del ricorso e del decreto per novanta giorni all'Albo del Comune in cui e' situato il fondo per il quale viene chiesto il riconoscimento del diritto di proprieta', all'Albo del Tribunale, nonche' mediante pubblicazione per estratto per una sola volta, nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si indica il termine di novanta giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 346 del 1976, decorrente dalla scadenza del termine di affissione ovvero dalla data di notificazione del ricorso e del decreto. Il Giudice ha disposto altresi' che il ricorso e il menzionato decreto vengano notificati a coloro che nei registri immobiliari figurino come titolari dei diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. avv. Carmen Napoletano TU17ABM2256