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Proroga termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA Vista la nota prot. n. 1398832/17 in data 24 novembre 2017 della Sede di Firenze della Banca d'Italia con la quale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene chiesta la proroga dei termini legali e convenzionali in relazionale all'irregolare funzionamento, di una filiale di Pistoia della Banca del Monte di Lucca, Agenzia S. Agostino - via Fermi, verificatosi nel giorno 21 novembre 2017, a causa di uno sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 che ha stabilito, come forma di pubblicita' del presente provvedimento, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Viste le circolari prot. M/331 del 27 febbraio 2001 e prot. M/3311 del 24 aprile 2001 del Ministero dell'interno - Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali, l'irregolare funzionamento, verificatosi nel giorno 21 novembre 2017, dall'Agenzia della Banca del Monte di Lucca, indicata in premessa, La Sede di Firenze della Banca d'Italia e' incaricata dall'esecuzione del presente decreto che, a cura di questa Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il prefetto Ciuni TU17ABP12792 (Gratuito)