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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Teramo, Vista la nota n. 0095620/17 del 25 gennaio 2017, con la quale la Banca d'Italia - filiale di L'Aquila, nel riferire circa l'irregolare svolgimento dell'attivita' verificatosi presso le dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. indicate nella parte dispositiva del presente provvedimento, nei giorni pure sotto indicati, a causa delle avverse condizioni meteorologiche e dei successivi eventi tellurici, ha chiesto, ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali scaduti nel periodo in questione e nei cinque giorni successivi; Ritenuto che sussistano le condizioni per l'adozione del richiesto provvedimento; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: e' riconosciuto carattere di eccezionalita' all'evento esposto in premessa, che non ha consentito il regolare funzionamento delle seguenti dipendenze della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nei giorni indicati a fianco di ciascuna di esse e, per gli effetti, sono prorogati i termini legali e convenzionali scadenti in tali periodi e nei cinque giorni successivi, con le modalita' previste dal decreto legislativo sopramenzionato: Nereto, via G. Matteotti 142: giorni 17 e 18 gennaio 2017; Teramo, fraz. San Nicolo' a Tordino, via C. Colombo snc: giorni 17 e 18 gennaio 2017; Teramo, via Oberdan 21: giorni 17, 18 e 19 gennaio 2017; Sant'Egidio alla Vibrata, c.so Adriatico 119: giorni 17, 18 e 19 gennaio 2017; Atri, via Umberto I, 11: giorni 17, 18, 19 e 20 gennaio 2017. Il presente decreto sara' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 31 della legge n. 340 del 24 novembre 2000. Teramo, 30 gennaio 2017 Il prefetto G. Patrizi TU17ABP1455 (Gratuito)