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Circolare n. 1290 Oggetto: Rinegoziazione per l'anno 2018 dei prestiti concessi alle province ed alle citta' metropolitane dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni. Premessa: La Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito «CDP») si rende disponibile alla rinegoziazione dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2018 concessi a province e citta' metropolitane (di seguito «Enti»), inclusi quelli gia' oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii., alle condizioni, nei termini e con le modalita' di seguito indicate. Parte prima Caratteristiche dei prestiti 1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito «Prestiti Originari») connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche: a) prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili intestati a province e citta' metropolitane; b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario; c) in ammortamento al 1° gennaio 2018, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020. Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione di quelli di cui al successivo punto I) attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili anche i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purche' sia stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 («TUEL»), esitato positivamente ai sensi dell'art. 261, comma 3, del TUEL. Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche: I. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005; Il. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; IV. intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti; V. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 259 del TUEL, esitato positivamente ai sensi dell'art. 261, comma 3, del TUEL; VI. concessi in base a leggi speciali. In ogni caso, l'elenco dei prestiti rinegoziabili sara' quello reso disponibile dalla CDP attraverso l'Applicativo di cui al successivo Punto 1, Parte Seconda (Procedura di adesione). 2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione secondo le modalita' indicate nella Parte seconda della presente Circolare; i prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito «Prestiti Rinegoziati») avranno le seguenti caratteristiche: debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° luglio 2018. Gli enti dovranno, pertanto, corrispondere la rata in scadenza al 30 giugno 2018, comprensiva di quota capitale e quota interessi, attualmente prevista in relazione ai Prestiti Originari; scadenza del prestito post rinegoziazione, a scelta dell'ente, pari: a quella ante rinegoziazione (ferma restando la scadenza massima al 31 dicembre 2045); in alternativa, al 31 dicembre 2027 ovvero 31 dicembre 2037, qualora tali scadenze siano antecedenti rispetto a quella ante rinegoziazione; tasso di interesse fisso, se il tasso regolante il Prestito Originario e' fisso, o variabile, se il tasso regolante il Prestito Originario e' variabile (di seguito «Tasso post rinegoziazione»), determinato in funzione della scadenza prescelta e secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, sulla base delle condizioni di mercato vigenti nel Periodo di adesione (successivo Punto 1, Parte Seconda), impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione dei tassi pubblicati, di norma, settimanalmente dalla CDP per i prestiti ordinari concessi agli enti locali1 , fermo restando quanto previsto al successivo Punto 2.c, Parte Seconda. Si precisa che per i prestiti a tasso variabile, il Tasso post rinegoziazione sara' pari al Parametro Euribor² maggiorato dello spread indicato nell'Elenco prestiti, di cui al successivo Punto 1, Parte Seconda; pagamento al 31 dicembre 2018 (ovvero, a scelta dell'Ente, al 31 gennaio 2019) e al 30 giugno 2019 di sole quote interessi, relative rispettivamente al secondo semestre 2018 e al primo semestre 2019, calcolate al Tasso post rinegoziazione; rimborso del debito residuo rinegoziato a partire dalla rata del 31 dicembre 2019 fino alla scadenza, sulla base di piani di ammortamento di tipo «francese» a rate costanti, comprensive di capitale ed interessi (in caso di Prestiti Rinegoziati regolati a tasso di interesse fisso) o di tipo «italiano» a quote capitale costanti (in caso di Prestiti Rinegoziati regolati a tasso di interesse variabile); in entrambi i casi le rate saranno semestrali e le quote interessi calcolate al Tasso post rinegoziazione; garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex art. 206 del TUEL. I covenant previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati; regolamento del rimborso anticipato volontario dei prestiti, della risoluzione, del calcolo degli interessi di mora e degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso e variabile concessi agli enti locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii. I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati: dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; dagli originari contratti di prestito, se i relativi Prestiti Originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005. Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento delle rate a seguito delle iniziative promosse da CDP in relazione agli eventi sismici nelle Regioni Abruzzo (2009 e 2016), Emilia Romagna, Veneto e Lombardia (2012), Lazio, Marche e Umbria (2016), si procedera' alla rinegoziazione del debito residuo comprensivo delle quote capitale relative alle rate non pagate nei semestri precedenti. Inoltre, con riferimento ai suddetti prestiti, in caso di adesione alla rinegoziazione e' prevista, alla scadenza del 30 giugno 2018, la corresponsione, oltre che della rata originariamente prevista nei vigenti piani di ammortamento, delle eventuali quote (capitale e/o interessi) oggetto di precedenti differimenti con data di esigibilita' corrispondente allo stesso 30 giugno 2018. Parte seconda Procedura di adesione e perfezionamento Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura di adesione alle proposte di rinegoziazione dei Prestiti Originari e di perfezionamento dei contratti. 1. Procedura di adesione La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, nel periodo di adesione (di seguito «Periodo di Adesione»), l'elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito «Applicativo»). La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi: 1) scelta delle condizioni; 2) domanda di adesione; 3) perfezionamento del contratto. 1.1 Scelta delle condizioni Durante il Periodo di Adesione, dal 15 maggio al 1° giugno 2018, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente puo' accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA ed effettuare le azioni sotto elencate: 1) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare; 2) indicare la scadenza prescelta per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati - a cui e' associato nell'Applicativo il tasso/spread post rinegoziazione e la relativa rata/quota capitale - nonche' la data di pagamento della quota interessi relativa al secondo semestre 2018; 3) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari in quel momento vigenti ed inserire l'indirizzo PEC al quale verranno inviati i documenti controfirmati per accettazione dalla CDP ai sensi del successivo punto 1.3; 4) confermare di voler accettare e fissare le condizioni di cui al precedente punto 3; 5) compilare, entro l'8 giugno 2018, il form documentale con tutte le informazioni richieste e necessarie per la successiva generazione in automatico dei documenti di cui al successivo punto 6; 6) effettuare il download entro 1'8 giugno 2018 i) della proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione, ii) del relativo documento con il quale l'Ente attesta l'approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, iii) dell'elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito «Elenco Prestiti»), nel quale, in base alle condizioni finanziarie e alle scadenze prescelte, sono indicate, tra l'altro, le caratteristiche post rinegoziazione, iv) del modulo di attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, v) della delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito. Tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi secondo quanto previsto dal successivo punto 1.2. 1.2 Domanda di adesione L'Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, entro 1'8 giugno 2018, tramite l'Applicativo, la seguente documentazione firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri: a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, generati dall'Applicativo, ciascuno firmato digitalmente; b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo e' disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio³ che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovra' essere munita dei pareri di regolarita' tecnica e contabile di cui all'art. 147-bis del TUEL, nonche' del visto di regolarita' contabile di cui all'art. 183 del TUEL, e firmata digitaimente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti; c) il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, completo di copia del documento d'identita' del medesimo, in corso di validita', firmato digitalmente. Inoltre dovra' pervenire, entro il medesimo termine dell'8 giugno 2018 e in originale, la delegazione di pagamento relativa a ciascun Prestito Rinegoziato, generate dall'Applicativo, complete delle retate di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore. Le suddette delegazioni devono essere trasmesse in originale alla CDP a mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo: Cassa depositi e prestiti societa' per azioni - Area Enti Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando: «Rinegoziazione Province e Citta' Metropolitane 2018». Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento della documentazione in originale, fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna sono indicati nel sito internet della CDP. La CDP provvedera' ad inviare, prima della scadenza dell'8 giugno 2018, e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ai sensi del precedente Punto 1.1, e per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta. 1.3 Perfezionamento del contratto La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea, comprensiva delle delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima secondo le modalita' e nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti, controfirmati digitalmente, entro il 30 giugno 2018, sancisce il perfezionamento del Contratto. 2. Limitazioni La rinegoziazione dei Prestiti Originari e' soggetta alle seguenti limitazioni: a) per poter accedere alla rinegoziazione l'Ente deve aver approvato il bilancio di previsione o relativa variazione; b) la CDP si riserva il diritto di recedere dal contratto di rinegoziazione entro il 31 dicembre 2018 in caso di mancato pagamento da parte dell'Ente alla relativa scadenza di qualsiasi debito di natura finanziaria nei confronti della CDP, diverso da quello derivante dal Contratto di Rinegoziazione, anche in relazione ad eventuali quote (capitale e/o interessi) relative a precedenti semestralita' per le quali l'ente abbia beneficiato di un differimento della data di esigibilita' in relazione ad iniziative attivate da CDP in occasione di eventi sismici. In conseguenza di tale recesso, i prestiti oggetto del contratto di rinegoziazione continueranno ad essere regolati, senza soluzione di continuita', alle condizioni attualmente previste e garantiti dalle delegazioni di pagamento rilasciate a garanzia dei Prestiti Originari. c) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, con effetto al 30 giugno 2018, 31 dicembre 2018 e 30 giugno 2019, di riduzione con effetto al 1° luglio 2018 e di variazione di ente pagatore, nonche' eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione alla data del 30 giugno 2018, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto; d) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° gennaio 2018, ove accettate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati; e) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni e opzioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione. ________ 1 Per guanto riguarda il principio dell'equivalenza finanziaria, si rimanda alla Nota tecnica pubblicata nel sito internet www.cdp.it ² Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso Euribor a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, nei cinque giorni target che decorrono dal terzo lunedi' (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del semestre di riferimento. ³ O altro provvedimento equivalente. Cassa depositi e prestiti - L'amministratore delegato Fabio Gallia TU18AAB5355