CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.58 del 19-5-2018)

 
                          Circolare n. 1290 
 

  Oggetto: Rinegoziazione per l'anno 2018 dei prestiti concessi  alle
province ed alle citta' metropolitane dalla Cassa depositi e prestiti
societa' per azioni. 
 
                              Premessa: 
 
  La Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito «CDP»)
si rende disponibile alla rinegoziazione dei prestiti in ammortamento
al 1° gennaio 2018 concessi a province  e  citta'  metropolitane  (di
seguito «Enti»), inclusi quelli gia' oggetto di precedenti  programmi
di rinegoziazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma
537,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  e  ss.mm.ii.,  alle
condizioni, nei termini e con le modalita' di seguito indicate. 
 
                             Parte prima 
                    Caratteristiche dei prestiti 
 
1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili 
  Possono  essere  rinegoziati  i  prestiti  (di  seguito   «Prestiti
Originari») connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche: 
    a) prestiti  ordinari  a  tasso  fisso,  variabile  e  flessibili
intestati a province e citta' metropolitane; 
    b)  oneri  di  ammortamento  interamente   a   carico   dell'Ente
beneficiario; 
    c) in ammortamento al 1° gennaio 2018, con debito residuo a  tale
data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al  31
dicembre 2020. 
  Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto
di precedenti operazioni di rinegoziazione (ad esclusione  di  quelli
di cui al successivo punto I) attivate dalla CDP successivamente alla
trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli rinegoziati  ai
sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  20
giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili anche i  prestiti  intestati
ad Enti  in  procedura  di  dissesto,  purche'  sia  stata  approvata
l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui  all'art.  259
del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267  («TUEL»),  esitato
positivamente ai sensi dell'art. 261, comma 3, del TUEL. 
  Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti  che  presentino
una delle seguenti caratteristiche: 
  I. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai
sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005; 
  Il. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai  sensi
del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269; 
  III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; 
  IV. intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso  privi
degli organi elettivi ricostituiti; 
  V.  intestati  ad  enti  morosi  o  in   condizione   di   dissesto
finanziario,  che  non  abbiano  approvato  l'ipotesi   di   bilancio
stabilmente riequilibrato di  cui  all'art.  259  del  TUEL,  esitato
positivamente ai sensi dell'art. 261, comma 3, del TUEL; 
  VI. concessi in base a leggi speciali. 
  In ogni caso, l'elenco dei prestiti rinegoziabili sara' quello reso
disponibile dalla CDP attraverso l'Applicativo di cui  al  successivo
Punto 1, Parte Seconda (Procedura di adesione). 
2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati 
  Gli Enti beneficiari  di  prestiti  con  le  caratteristiche  sopra
elencate possono accedere alla rinegoziazione  secondo  le  modalita'
indicate nella Parte seconda della  presente  Circolare;  i  prestiti
oggetto di rinegoziazione (di seguito «Prestiti Rinegoziati») avranno
le seguenti caratteristiche: 
    debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al  1°  luglio
2018. Gli enti dovranno, pertanto, corrispondere la rata in  scadenza
al 30 giugno 2018, comprensiva di quota capitale e  quota  interessi,
attualmente prevista in relazione ai Prestiti Originari; 
    scadenza del prestito post rinegoziazione,  a  scelta  dell'ente,
pari: 
      a  quella  ante  rinegoziazione  (ferma  restando  la  scadenza
massima al 31 dicembre 2045); 
      in alternativa, al 31 dicembre 2027 ovvero  31  dicembre  2037,
qualora tali  scadenze  siano  antecedenti  rispetto  a  quella  ante
rinegoziazione; 
    tasso di interesse fisso,  se  il  tasso  regolante  il  Prestito
Originario e' fisso, o variabile, se il tasso regolante  il  Prestito
Originario e' variabile (di  seguito  «Tasso  post  rinegoziazione»),
determinato  in  funzione  della  scadenza  prescelta  e  secondo  il
principio dell'equivalenza finanziaria, sulla base  delle  condizioni
di mercato vigenti nel Periodo di adesione (successivo Punto 1, Parte
Seconda),  impiegando  i  fattori  di  sconto   utilizzati   per   la
determinazione dei tassi pubblicati, di norma, settimanalmente  dalla
CDP per i prestiti  ordinari  concessi  agli  enti  locali1  ,  fermo
restando quanto previsto al successivo Punto 2.c, Parte  Seconda.  Si
precisa  che  per  i  prestiti  a  tasso  variabile,  il  Tasso  post
rinegoziazione sara' pari  al  Parametro  Euribor²  maggiorato  dello
spread indicato nell'Elenco prestiti, di cui al successivo  Punto  1,
Parte Seconda; 
    pagamento al 31 dicembre 2018 (ovvero, a scelta dell'Ente, al  31
gennaio 2019) e al 30 giugno 2019 di sole quote  interessi,  relative
rispettivamente al secondo semestre 2018 e al  primo  semestre  2019,
calcolate al Tasso post rinegoziazione; 
    rimborso del debito residuo rinegoziato a partire dalla rata  del
31  dicembre  2019  fino  alla  scadenza,  sulla  base  di  piani  di
ammortamento di tipo  «francese»  a  rate  costanti,  comprensive  di
capitale ed interessi (in caso di  Prestiti  Rinegoziati  regolati  a
tasso di interesse fisso) o  di  tipo  «italiano»  a  quote  capitale
costanti (in  caso  di  Prestiti  Rinegoziati  regolati  a  tasso  di
interesse variabile); in entrambi i casi le rate saranno semestrali e
le quote interessi calcolate al Tasso post rinegoziazione; 
    garanzia costituita da delegazione di  pagamento  irrevocabile  e
pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del
bilancio, ex art. 206 del TUEL. I covenant previsti nei contratti dei
Prestiti  Originari  continueranno  ad  essere  validi  anche  per  i
Prestiti Rinegoziati; 
    regolamento del  rimborso  anticipato  volontario  dei  prestiti,
della risoluzione, del  calcolo  degli  interessi  di  mora  e  degli
importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste  da  erogare  sulla
base delle clausole attualmente previste dai  contratti  di  prestito
ordinari a tasso fisso e variabile  concessi  agli  enti  locali,  ai
sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii. 
  I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non  espressamente
modificato con  il  contratto  di  rinegoziazione,  continueranno  ad
essere regolati: 
    dal  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica   del   7   gennaio   1998   e   successive
modificazioni  e  dalle  relative  circolari  recanti  le  istruzioni
generali per l'accesso al credito della CDP, se i  relativi  Prestiti
Originari sono stati concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; 
    dagli originari contratti di prestito,  se  i  relativi  Prestiti
Originari sono stati concessi a partire dal 27 gennaio 2005. 
  Si precisa che per i prestiti oggetto di differimento del pagamento
delle rate a seguito delle iniziative promosse da  CDP  in  relazione
agli eventi sismici nelle  Regioni  Abruzzo  (2009  e  2016),  Emilia
Romagna, Veneto e Lombardia (2012), Lazio, Marche e Umbria (2016), si
procedera' alla rinegoziazione del debito residuo  comprensivo  delle
quote capitale relative alle rate non pagate nei semestri precedenti.
Inoltre, con riferimento ai suddetti prestiti, in  caso  di  adesione
alla rinegoziazione e' prevista, alla scadenza del 30 giugno 2018, la
corresponsione, oltre che della  rata  originariamente  prevista  nei
vigenti piani di ammortamento, delle eventuali  quote  (capitale  e/o
interessi)  oggetto  di   precedenti   differimenti   con   data   di
esigibilita' corrispondente allo stesso 30 giugno 2018. 
 
                            Parte seconda 
               Procedura di adesione e perfezionamento 
 
  Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura  di  adesione
alle  proposte  di  rinegoziazione  dei  Prestiti  Originari   e   di
perfezionamento dei contratti. 
1. Procedura di adesione 
  La CDP mette  a  disposizione  di  ciascun  Ente,  nel  periodo  di
adesione (di seguito «Periodo di Adesione»),  l'elenco  dei  Prestiti
Originari e rende note le condizioni  applicate  alla  rinegoziazione
tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet
www.cdp.it con un apposito applicativo informatico  di  gestione  (di
seguito «Applicativo»). 
  La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi: 
  1) scelta delle condizioni; 
  2) domanda di adesione; 
  3) perfezionamento del contratto. 
1.1 Scelta delle condizioni 
  Durante il Periodo di Adesione, dal 15 maggio al 1° giugno 2018, il
soggetto   abilitato   a   rappresentare   l'Ente    puo'    accedere
all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per  l'accesso  al
Portale Enti Locali e PA ed effettuare le azioni sotto elencate: 
  1) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare; 
  2)  indicare  la  scadenza  prescelta  per  ciascuno  dei  Prestiti
Rinegoziati - a cui e'  associato  nell'Applicativo  il  tasso/spread
post rinegoziazione e la relativa rata/quota capitale  -  nonche'  la
data di pagamento della quota interessi relativa al secondo  semestre
2018; 
  3) prendere visione delle condizioni applicate  dalla  CDP  per  la
rinegoziazione dei Prestiti Originari  in  quel  momento  vigenti  ed
inserire l'indirizzo  PEC  al  quale  verranno  inviati  i  documenti
controfirmati per accettazione dalla  CDP  ai  sensi  del  successivo
punto 1.3; 
  4) confermare di voler accettare e fissare le condizioni di cui  al
precedente punto 3; 
  5) compilare, entro l'8 giugno 2018, il form documentale con  tutte
le informazioni richieste e necessarie per la successiva  generazione
in automatico dei documenti di cui al successivo punto 6; 
  6) effettuare il download entro 1'8 giugno 2018 i)  della  proposta
contrattuale  irrevocabile  di  rinegoziazione,  ii)   del   relativo
documento con il quale l'Ente attesta l'approvazione specifica  delle
clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma, del  Codice  Civile,
iii)  dell'elenco  dei  Prestiti   Originari   che   l'Ente   intende
rinegoziare (di seguito «Elenco Prestiti»), nel quale, in  base  alle
condizioni finanziarie e alle scadenze prescelte, sono indicate,  tra
l'altro, le caratteristiche post rinegoziazione, iv)  del  modulo  di
attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, v)
della delegazione di pagamento  relativa  a  ciascun  prestito.  Tali
documenti dovranno essere firmati e trasmessi secondo quanto previsto
dal successivo punto 1.2. 
1.2 Domanda di adesione 
  L'Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve  trasmettere
alla CDP, entro 1'8 giugno 2018, tramite l'Applicativo,  la  seguente
documentazione firmata digitalmente  da  soggetto  munito  di  idonei
poteri: 
  a) la proposta  contrattuale  irrevocabile  di  rinegoziazione  dei
Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed  il  documento  di
approvazione  specifica  delle  clausole  vessatorie  ex  art.  1341,
secondo comma, del Codice Civile, generati dall'Applicativo, ciascuno
firmato digitalmente; 
  b) la determinazione a contrattare (il cui  schema  esemplificativo
e' disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere  indicati
gli estremi della delibera di consiglio³ che approva l'operazione  di
rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti  di  legge.  La  citata
determinazione dovra' essere munita dei pareri di regolarita' tecnica
e contabile di cui all'art. 147-bis del TUEL, nonche'  del  visto  di
regolarita' contabile  di  cui  all'art.  183  del  TUEL,  e  firmata
digitaimente da soggetto munito  di  idonei  poteri  e  dai  soggetti
abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti; 
  c)  il  modulo  per  l'attestazione  dei  poteri   di   firma   del
sottoscrittore  del  contratto,  completo  di  copia  del   documento
d'identita'  del   medesimo,   in   corso   di   validita',   firmato
digitalmente. 
  Inoltre dovra' pervenire, entro il medesimo termine  dell'8  giugno
2018 e in originale, la delegazione di pagamento relativa  a  ciascun
Prestito  Rinegoziato,  generate  dall'Applicativo,  complete   delle
retate di notifica al tesoriere dell'Ente e  debitamente  firmate  da
soggetto munito  di  idonei  poteri  e  dal  messo  notificatore.  Le
suddette delegazioni devono essere trasmesse in originale alla CDP  a
mezzo corriere, posta o consegna a mano, all'indirizzo: 
    Cassa depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni  -  Area  Enti
Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma,  specificando:  «Rinegoziazione
Province e Citta' Metropolitane 2018». 
  Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento  della
documentazione in originale, fa fede unicamente la data di  ricezione
della documentazione da parte della CDP. Gli orari  per  la  consegna
sono indicati nel sito internet della CDP. 
  La CDP provvedera' ad inviare, prima della scadenza  dell'8  giugno
2018, e con congruo preavviso, e-mail di avviso a tutti gli Enti  che
abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione  dei  Prestiti
Originari ai sensi del precedente  Punto  1.1,  e  per  i  quali  non
risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta. 
1.3 Perfezionamento del contratto 
  La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali  irrevocabili
di rinegoziazione  -  valide  ed  accompagnate  dalla  documentazione
completa  ed  idonea,  comprensiva  delle  delegazioni  di  pagamento
relative a ciascun Prestito Rinegoziato - ricevute dalla CDP medesima
secondo le modalita' e nei termini sopra descritti.  La  trasmissione
via PEC da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale e del
relativo Elenco Prestiti, controfirmati  digitalmente,  entro  il  30
giugno 2018, sancisce il perfezionamento del Contratto. 
2. Limitazioni 
  La rinegoziazione dei Prestiti Originari e' soggetta alle  seguenti
limitazioni: 
  a)  per  poter  accedere  alla  rinegoziazione  l'Ente  deve   aver
approvato il bilancio di previsione o relativa variazione; 
  b) la CDP si riserva  il  diritto  di  recedere  dal  contratto  di
rinegoziazione entro il 31 dicembre 2018 in caso di mancato pagamento
da parte dell'Ente alla relativa  scadenza  di  qualsiasi  debito  di
natura  finanziaria  nei  confronti  della  CDP,  diverso  da  quello
derivante dal Contratto di  Rinegoziazione,  anche  in  relazione  ad
eventuali  quote  (capitale  e/o  interessi)  relative  a  precedenti
semestralita'  per  le  quali  l'ente   abbia   beneficiato   di   un
differimento della data di esigibilita' in  relazione  ad  iniziative
attivate da CDP in occasione di eventi sismici. 
  In conseguenza di tale recesso, i prestiti oggetto del contratto di
rinegoziazione continueranno ad essere regolati, senza  soluzione  di
continuita', alle condizioni attualmente previste e  garantiti  dalle
delegazioni  di  pagamento  rilasciate  a   garanzia   dei   Prestiti
Originari. 
  c)   contestualmente   al   perfezionamento   del   contratto    di
rinegoziazione, le eventuali  domande  di  rimborso  anticipato,  con
effetto al 30 giugno 2018, 31 dicembre 2018  e  30  giugno  2019,  di
riduzione con effetto al 1° luglio  2018  e  di  variazione  di  ente
pagatore, nonche' eventuali richieste di  variazione  del  regime  di
tasso di interesse  da  variabile  a  fisso  concernenti  i  Prestiti
Originari in relazione alla data del 30 giugno 2018, si  intenderanno
automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive  di  qualsiasi
effetto; 
  d) eventuali richieste di diverso utilizzo dei  Prestiti  Originari
pervenute dopo il 1° gennaio 2018, ove accettate, avranno effetto sui
corrispondenti Prestiti Rinegoziati; 
  e) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze  e  di
modificare talune condizioni e opzioni offerte per la  rinegoziazione
indicate nella presente Circolare in  relazione  all'andamento  delle
condizioni dei mercati monetari e finanziari durante  il  Periodo  di
Adesione. 
________ 
   1 Per guanto riguarda il principio  dell'equivalenza  finanziaria,
si rimanda alla Nota tecnica pubblicata nel sito internet www.cdp.it 
  ² Parametro Euribor indica la media  aritmetica,  arrotondata  alla
terza cifra decimale,  dei  valori  del  tasso  Euribor  a  sei  mesi
rilevato, secondo il  criterio  di  calcolo  giorni  effettivi/360  e
riportato alla pagina Euribor01  del  circuito  Reuters,  nei  cinque
giorni target che decorrono dal  terzo  lunedi'  (incluso)  del  mese
immediatamente precedente l'inizio del semestre di riferimento. 
  ³ O altro provvedimento equivalente. 

        Cassa depositi e prestiti - L'amministratore delegato 
                            Fabio Gallia 

 
TU18AAB5355
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.