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Protocollo: 8629/2018 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pisa, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 riguardante la proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; Vista la nota prot. n. 0272468/18 del 5 marzo 2018, con la quale la Banca d'Italia, filiale di Livorno, ha chiesto l' emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato disposto normativo del decreto legislativo n. 1/1948, relativamente alle filiali del Banco BPM S.p.A. che avente sede in provincia di Pisa, in data 1° marzo 2018 non sono state in grado di funzionare regolarmente a causa delle avverse condizioni metereologiche; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, per il giorno 1° marzo 2018, delle filiali del Banco BPM S.p.A. di seguito indicate: Cenaia, via Vittorio Veneto n. 144 - fraz. Cenaia - Crespina Lorenzana; Calcinaia, piazza Indipendenza n. 2/3 - Calcinaia; Peccioli, via Mazzini n. 18 - Peccioli. Pisa, 12 marzo 2018 p. Il prefetto - Il capo di Gabinetto dott.ssa Castellani TU18ABP4762 (Gratuito)