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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Vista la nota n. 0525635/19 in data 18 aprile 2019, con la quale il titolare della divisione vigilanza della Banca d'Italia comunica che, a causa della sospensione dei servizi di recapito della corrispondenza da parte del vettore incaricato S.G.T. S.p.A., le filiali della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo, di seguito elencate, non hanno potuto operare regolarmente dal 12 marzo 2019 al 30 aprile 2019; Fossalta di Piave, via 23 Giugno n. 2; Meolo, via Pio X n. 16/D; Musile di Piave, piazza della Liberta' n. 13; San Dona' di Piave, piazza Rizzo n. 9; San Dona' di Piave, via Noventa n. 98 - loc. Mussetta; San Dona' di Piave, via Passarella n. 67 - loc. Passarella; Venezia, via Mestrina n. 36/A - Mestre; Considerato che con la medesima nota il titolare divisione vigilanza della Banca d'Italia ha chiesto l'emanazione del decreto per la proroga dei termini legali e convenzionali; Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1; Decreta: il mancato regolare funzionamento delle summenzionate agenzie di credito, e' riconosciuto come dovuto ad evento eccezionale per i giorni suddetti. Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, del citato decreto legislativo n. 1/48 e 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000 n. 340, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed affisso nei locali dei suindicati Istituti di Credito. Venezia, 30 aprile 2019 Il prefetto Zappalorto TU19ABP5710 (Gratuito)