PREFETTURA DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.61 del 25-5-2019)

Protocollo: 26469 del 7/5/2019
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Pescara, 
  Vista la nota n. 0569528/19 del 2 maggio  2019,  con  la  quale  la
Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su  conforme  istanza
della Deutsche Bank S.p.A. di Milano per le filiali di: 
    Pescara, viale Marconi n. 262 - Pescara sportello; 
    Pescara, piazza della Rinascita n. 94/97 - Pescara sportello  «A»
e Pescara, viale Marconi n. 268/270 - Pescara sportello Deutsche Bank
Easy, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948,  n.
1, concernente la sospensione  dei  termini  legali  e  convenzionali
scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie
in dipendenza di eventi eccezionali; 
  Atteso che, nelle giornate lavorative a partire dal giorno 1° marzo
2019 al 30 aprile 2019, l'irregolare  funzionamento  degli  sportelli
delle anzidette dipendenze della Deutsche Bank S.p.A. di  Milano,  e'
stato determinato dallo .stato di crisi della  societa'  SGT  S.p.A.,
cui e' affidato il servizio di gestione delle spedizioni, che non  ha
consentito lo svolgimento della normale operativita'; 
  Visto I'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  per le  motivazioni  indicate  in  premessa,  i  termini  legali  e
convenzionali in scadenza nelle  suddette  giornate  lavorative  (dal
giorno 1°  marzo  2019  al  30  aprile  2019)  o  nei  cinque  giorni
successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi  su
altre piazze, sono  prorogati  di  giorni  quindici  a  favore  della
Deutsche Bank S.p.A. di Milano per le filiali di: 
    Pescara, viale Marconi n. 262 - Pescara sportello; 
    Pescara, piazza della Rinascita n. 94/97 - Pescara sportello  «A»
e Pescara, viale Marconi n. 268/270 - Pescara sportello Deutsche Bank
Easy, a  decorrere  dalla  data  di  riapertura  degli  sportelli  al
pubblico. 
  I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di
Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno  essere  muniti  di
apposita dichiarazione con cui,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto legislativo n.  1/1948,  si  faccia  menzione  della  proroga
accordata. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 

                             Il prefetto 
                             Basilicata 

 
TU19ABP5713 (Gratuito)
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