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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Isernia, Visto il messaggio di posta certificata protocollo n. 024138/19 del 9 gennaio 2019 con il quale la Banca d'Italia - filiale di Campobasso - ha comunicato che la filiale in provincia di Isernia della «BPER Banca S.p.A.» sede di Agnone, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, conseguenti a copiose nevicate, non ha regolarmente funzionato per l'intera giornata del 4 gennaio 2019 compromettendone la normale operativita' e conseguentemente ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali in favore del predetto Istituto; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e, pertanto, ricorrono i presupposti di legge per la proroga dei termini legali e convenzionali; Visti gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legislativo n. 1/48; Decreta: ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento della filiale in provincia di Isernia della «BPER Banca S.p.A.» sede di Agnone, per l'intera giornata del 4 gennaio 2019, e' riconosciuto come causato da evento eccezionale e, per gli effetti, sono prorogati i termini legali e convenzionali scadenti nella predetta data, con le modalita' previste dal decreto legislativo sopramenzionato. Il presente decreto sara' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale come previsto dall'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e contemporaneamente inviato alla filiale di Campobasso della Banca d'Italia per il seguito di competenza. Isernia, 14 gennaio 2019 d'Ordine del prefetto - Il capo di gabinetto Montemarano TU19ABP749 (Gratuito)