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Realizzazione elettrodotto - provvedimento autorizzativo 239 /EL-177/141/2011-VOL del 18 maggio 2015 - Voltura dalla soc. Transenergia S.r.l. alla soc. Piemonte Savoia S.r.l. Visto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale «al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]»; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia; Visto in particolare l'art. 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, intitolato «Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori»; Considerato che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 32 della legge 99/2009, la societa' Terna S.p.A. ha individuato sulla frontiera italo-francese la possibilita' di esercire, a seguito di specifici mandati di soggetti investitori terzi, selezionati tramite pubblico bando, un possibile potenziamento delle infrastrutture di interconnessione con la Francia nella forma di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009; Visto regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; Visto decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; Visto in particolare l'art. 14-ter, comma 3-bis della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: «In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42»; Visto decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Visto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010; Visti i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.; Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; Visto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; Visto decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche; Visto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; Visto decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; Visto decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Visto decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'art. 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo; Vista l'istanza n. TE/P20090013372 del 16 ottobre 2009, con la quale la Terna S.p.A. - Direzione Sviluppo Rete e Ingegneria, Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma (codice fiscale 05779661007) e la Transenergia S.r.l., Via Piffetti 15, 10143 Torino (codice fiscale 08528090015) hanno congiuntamente chiesto al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' e urgenza, di inamovibilita', nonche' di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio del tratto ricadente in territorio italiano di un'interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250+350 kV) HVDC Italia - Francia, denominata «Piemonte - Savoia» ed opere accessorie; Considerato che l'intervento oggetto di autorizzazione, in particolare, prevede: - la realizzazione di un elettrodotto a +/- 250+350 kV cc in cavo interrato dalla Stazione di Conversione, all'interno della Stazione Elettrica di «Piossasco», in provincia di Torino, al confine di Stato, della lunghezza di circa 95 chilometri; - la realizzazione della stazione di conversione da corrente continua a corrente alternata, ubicata all'interno dell'esistente stazione elettrica 380/220/150 kV di «Piossasco», di proprieta' di Terna S.p.A.; Considerato che, per quanto riguarda l'elettrodotto in cavo interrato, questo consta di due moduli di potenza pari a 500 MW nominali ciascuno, di cui uno, di proprieta' di Terna S.p.A., unitamente a tutti gli apparati comuni, qualificabile come «linea pubblica» e fara' parte della RTN e l'altro, di proprieta' di Transenergia S.r.l., qualificabile come una «linea privata», cosiddetta merchant line, secondo quanto previsto dal regolamento n. 714/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, e sara' sottoposto a procedura di esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi, ai sensi del succitato Regolamento; Vista la nota n. TE/P20110001936 dell'8 febbraio 2011, con la quale Terna S.p.A. e Transenergia S.r.l. hanno comunicato che «con riferimento alla dichiarazione di pubblica utilita' delle opere, relativamente alla quale, con la domanda di autorizzazione in data 16 ottobre 2009, e' stata richiesta la delega a favore della Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 6, comma 8 del testo unico sugli espropri decreto del Presidente della Repubblica 327/01, e successive modificazioni, finalizzata all'asservimento coattivo dei terreni privati interessati, si precisa che essendo un unico scavo, la servitu' di elettrodotto sara' costituita a favore della sola Terna S.p.A. La Transenergia S.r.l. potra', all'interno della fascia asservita, comunque posare i cavi di sua proprieta' ed esercirli per tutta la durata dell'esenzione. Nell'area dell'esistente stazione elettrica di Piossasco, di proprieta' della Terna S.p.A., ove sara' realizzata la stazione di conversione, il modulo da 500 MW, con potenza massima fino a 600 MW di proprieta' della Transenergia S.r.l., sara' realizzato con diritto di superficie concesso dalla Terna S.p.A. per il periodo limitato alla durata dell'esenzione»; Visto decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011 con il quale e' stato approvato, progetto definitivo per la costruzione, da parte delle societa' Terna S.p.A. e Transenergia S.r.l., del tratto ricadente in territorio italiano di un'interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250+350 kV) HVDC «ITALIA - FRANCIA» denominata Piemonte - Savoia ed opere accessorie, nei comuni di Piossasco, Bruino, Sangano, Trana, Avigliana, Sant'Ambrogio di Torino, Chiusa di San Michele, Condove, Sant'Antonino di Susa, Villar Focchiardo, Borgone di Susa, San Didero, Bruzolo, Chianocco, Bussoleno, Mattie, Susa, Mompantero, Venaus, Giaglione, Chiomonte, Exilles, Salbertrand, Oulx, Bardonecchia, tutti in provincia di Torino; Considerato che la succitata autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' e urgenza, di inamovibilita', nonche' di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, quindi, comprende anche la delega a Terna S.p.A. di esercitare potere espropriativo, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come altresi' richiesto nella succitata nota dell'8 febbraio 2011; Considerato che la «linea privata» autorizzata e' stata individuata da Terna S.p.A. quale infrastruttura di interconnessione con l'estero sulla frontiera italo-francese, da realizzare ed esercire nella forma di «interconnector», ai sensi dell'art. 32 della legge n. 99/2009 e del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; Vista la comunicazione prot. n. TRISPA/P20150003441 del 2 aprile 2015, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16, comma 1 e 12, della Convenzione annessa alla Concessione rilasciata a Terna S.p.A. per l'attivita' di dispacciamento e trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ha comunicato a questo Ministero la costituzione della societa' Terna Interconnector s.r.l. (societa' controllata da Terna S.p.A. e con la partecipazione di Terna Rete Italia e di Transenergia S.r.l.), societa' strumentale alla realizzazione dell'interconnessione con la frontiera francese ex art. 32 legge n. 99/2009; Considerato che, per la realizzazione della «linea privata» autorizzata come «interconnector», e' stata costituita la societa' Piemonte-Savoia S.r.l. (interamente controllata da Terna Interconnector S.r.l.), con lo scopo di perseguire la realizzazione e la gestione, per conto dei soggetti investitori terzi, dell'Interconnector Italia-Francia; Vista l'istanza prot. n. 0815000136 del 2 aprile 2015, acquisita al protocollo del Ministero dello sviluppo economico in data 7 aprile 2015 con il n. 0007349, con la quale la Societa' Transenergia S.r.l. ha chiesto la voltura parziale del citato provvedimento autorizzativo n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, con riferimento alla «linea privata», al modulo della stazione di conversione necessario al funzionamento della detta linea ed alle opere civili, con conseguente assunzione di tutti gli impegni da essa derivanti a favore della societa' Piemonte - Savoia S.r.l., che ha sottoscritto per accettazione l'istanza medesima; Considerato che la predetta societa' Piemonte-Savoia S.r.l. sara' interamente ceduta ai soggetti assegnatari ai sensi dell'art. 32 della legge 99/2009, a completamento della procedura di esenzione dal diritto di accesso di terzi; Considerato che nella suddetta istanza viene, inoltre, chiesto che la delega ai fini espropriativi, riconosciuta espressamente alla Societa' Terna S.p.A., sia estesa anche a tutti gli atti ed i provvedimenti relativi al procedimento espropriativo, necessari al fini della realizzazione delle opere della voltura; Visto l'art. 6, comma 8, del citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 che prevede la possibilita', per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo; Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Societa' Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo; Ritenuto, pertanto, di adottare provvedimento di voltura richiesto; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione gia' rilasciata alla Societa' Transenergia s.r.l. con decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011 e volturata alla Societa' Piemonte - Savoia S.r.l., con sede in Roma in Viale Egidio Galbani 70 (codice fiscale 1331831001), che provvedera' a costruire ed esercire la «linea privata» dell'interconnessione in corrente continua ad altissima tensione (250+350 kV) HVDC «ITALIA - FRANCIA» denominata Piemonte-Savoia ed opere accessorie, in conformita' al progetto approvato con il decreto medesimo. Art. 2. La Societa' Piemonte-Savoia S.r.l. vincolata al rispetto di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenuti nel suddetto provvedimento autorizzativo che restano inalterati e validi e non costituiscono oggetto di modifica da parte del presente decreto. Art. 3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e' conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verra' emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e dal decreto legislativo 330/2004, anche avvalendosi di societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto. Art. 4. Avverso il presente provvedimento di voltura ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, che dovra' avvenire a cura e spese e spese della Piemonte-Savoia S.r.l. Roma, 18 maggio 2015 Il direttore generale per il mercato elettrico le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare dott.ssa Rosaria Romano Il direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento dott. Mariano Grillo TU19ADQ9511