MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e
l'Efficienza Energetica e il Nucleare

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

(GU Parte Seconda n.101 del 29-8-2019)

 
Realizzazione  elettrodotto   -   provvedimento   autorizzativo   239
/EL-177/141/2011-VOL  del  18  maggio  2015  -  Voltura  dalla   soc.
        Transenergia S.r.l. alla soc. Piemonte Savoia S.r.l. 
 

  Visto  decreto-legge  29  agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.   290,   recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di  potenza  di  energia  elettrica,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge  n.
239/2003 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale  «al
fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere
la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la  costruzione  e
l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale  di
trasporto  dell'energia  elettrica  sono  attivita'   di   preminente
interesse  statale  e  sono  soggetti  ad  una  autorizzazione  unica
comprendente  tutte   le   opere   connesse   e   le   infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata  dal  Ministero
delle attivita' produttive (ora Ministero dello  sviluppo  economico)
di concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare), previa intesa con la regione o  le  regioni  interessate
[...]»; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto in particolare l'art. 32 della legge 23 luglio 2009,  n.  99,
intitolato «Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia
elettrica  attraverso  lo   sviluppo   di   interconnector   con   il
coinvolgimento di clienti finali energivori»; 
  Considerato che, in seguito  all'entrata  in  vigore  dell'art.  32
della legge 99/2009, la societa' Terna S.p.A.  ha  individuato  sulla
frontiera italo-francese la possibilita' di esercire,  a  seguito  di
specifici mandati di soggetti investitori terzi, selezionati  tramite
pubblico bando, un possibile potenziamento  delle  infrastrutture  di
interconnessione con la Francia nella forma  di  «interconnector»  ai
sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009; 
  Visto regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione
del testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli
impianti elettrici; 
  Visto decreto del Presidente della Repubblica  18  marzo  1965,  n.
342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme relative  al  coordinamento  e  all'esercizio  delle  attivita'
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente  Nazionale
per l'Energia Elettrica; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto in particolare l'art.  14-ter,  comma  3-bis  della  suddetta
legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: «In caso di opera o
attivita'  sottoposta  anche  ad  autorizzazione  paesaggistica,   il
soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede  di  Conferenza
di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti  di  sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42»; 
  Visto decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione  della
direttiva 96/92/CE, recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica; 
  Visto  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante  determinazione  dell'ambito
della  rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale,  integrato   con
successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27  febbraio  2009,
16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010; 
  Visti i Piani di Sviluppo  della  Rete  Elettrica  di  Trasmissione
Nazionale  predisposti  dal  Gestore  della  rete   di   trasmissione
nazionale, ora Terna S.p.A.; 
  Vista la legge quadro 22 febbraio  2001,  n.  36  sulla  protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
  Visto decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  8  luglio
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; 
  Visto decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.
327,  recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto  decreto  legislativo  27  dicembre  2004,  n.  330,  recante
integrazioni al citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001, in  materia  di  espropriazione  per  la  realizzazione  di
infrastrutture lineari energetiche; 
  Visto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  norme  in
materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto  decreto  18  settembre  2006  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239; 
  Visto decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
2012, n. 27; 
  Visto  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e,  in  particolare,
l'art. 41-bis, recante ulteriori disposizioni in materia di  terre  e
rocce da scavo; 
  Vista l'istanza n. TE/P20090013372 del  16  ottobre  2009,  con  la
quale la Terna S.p.A. - Direzione Sviluppo Rete e  Ingegneria,  Viale
Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma (codice  fiscale  05779661007)  e  la
Transenergia S.r.l., Via Piffetti 15, 10143  Torino  (codice  fiscale
08528090015) hanno congiuntamente chiesto al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare l'autorizzazione, avente  efficacia  di  dichiarazione  di
pubblica utilita', di indifferibilita' e urgenza, di  inamovibilita',
nonche' di apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio,  alla
costruzione ed  all'esercizio  del  tratto  ricadente  in  territorio
italiano di un'interconnessione in  corrente  continua  ad  altissima
tensione (250+350 kV) HVDC Italia - Francia, denominata  «Piemonte  -
Savoia» ed opere accessorie; 
  Considerato  che  l'intervento  oggetto   di   autorizzazione,   in
particolare, prevede: 
    - la realizzazione di un elettrodotto a +/- 250+350 kV cc in cavo
interrato dalla Stazione di Conversione, all'interno  della  Stazione
Elettrica di «Piossasco», in  provincia  di  Torino,  al  confine  di
Stato, della lunghezza di circa 95 chilometri; 
    - la realizzazione della  stazione  di  conversione  da  corrente
continua a corrente  alternata,  ubicata  all'interno  dell'esistente
stazione elettrica 380/220/150 kV di «Piossasco»,  di  proprieta'  di
Terna S.p.A.; 
  Considerato  che,  per  quanto  riguarda  l'elettrodotto  in   cavo
interrato, questo consta di due moduli  di  potenza  pari  a  500  MW
nominali ciascuno,  di  cui  uno,  di  proprieta'  di  Terna  S.p.A.,
unitamente a tutti gli apparati  comuni,  qualificabile  come  «linea
pubblica» e fara'  parte  della  RTN  e  l'altro,  di  proprieta'  di
Transenergia  S.r.l.,  qualificabile  come   una   «linea   privata»,
cosiddetta merchant line, secondo quanto previsto dal regolamento  n.
714/2009/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  13  luglio
2009, e sara' sottoposto a procedura di  esenzione  dalla  disciplina
del diritto di accesso dei terzi, ai sensi del succitato Regolamento; 
  Vista la nota n. TE/P20110001936 dell'8 febbraio 2011, con la quale
Terna  S.p.A.  e  Transenergia  S.r.l.  hanno  comunicato  che   «con
riferimento alla dichiarazione  di  pubblica  utilita'  delle  opere,
relativamente alla quale, con la domanda di autorizzazione in data 16
ottobre 2009, e' stata richiesta  la  delega  a  favore  della  Terna
S.p.A. ai sensi dell'art. 6, comma 8 del testo unico  sugli  espropri
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  327/01,   e   successive
modificazioni,  finalizzata  all'asservimento  coattivo  dei  terreni
privati interessati, si  precisa  che  essendo  un  unico  scavo,  la
servitu' di elettrodotto sara' costituita a favore della  sola  Terna
S.p.A.  La  Transenergia  S.r.l.  potra',  all'interno  della  fascia
asservita, comunque posare i cavi di sua proprieta' ed esercirli  per
tutta la durata  dell'esenzione.  Nell'area  dell'esistente  stazione
elettrica di Piossasco, di proprieta' della Terna S.p.A.,  ove  sara'
realizzata la stazione di conversione,  il  modulo  da  500  MW,  con
potenza massima fino  a  600  MW  di  proprieta'  della  Transenergia
S.r.l., sara' realizzato con diritto  di  superficie  concesso  dalla
Terna S.p.A. per il periodo limitato alla durata dell'esenzione»; 
  Visto decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011 con il quale
e' stato approvato, progetto definitivo per la costruzione, da  parte
delle  societa'  Terna  S.p.A.  e  Transenergia  S.r.l.,  del  tratto
ricadente in territorio italiano di un'interconnessione  in  corrente
continua ad altissima tensione (250+350 kV) HVDC «ITALIA  -  FRANCIA»
denominata Piemonte - Savoia  ed  opere  accessorie,  nei  comuni  di
Piossasco,  Bruino,  Sangano,  Trana,  Avigliana,  Sant'Ambrogio   di
Torino, Chiusa di San Michele, Condove, Sant'Antonino di Susa, Villar
Focchiardo,  Borgone  di  Susa,  San  Didero,   Bruzolo,   Chianocco,
Bussoleno, Mattie, Susa, Mompantero,  Venaus,  Giaglione,  Chiomonte,
Exilles, Salbertrand,  Oulx,  Bardonecchia,  tutti  in  provincia  di
Torino; 
  Considerato  che  la  succitata  autorizzazione  ha  efficacia   di
dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' e urgenza, di
inamovibilita',  nonche'  di  apposizione  del  vincolo   preordinato
all'esproprio e, quindi, comprende anche la delega a Terna S.p.A.  di
esercitare potere espropriativo, ai sensi dell'art. 6,  comma  8  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  327/2001,  come  altresi'
richiesto nella succitata nota dell'8 febbraio 2011; 
  Considerato che la «linea privata» autorizzata e' stata individuata
da Terna S.p.A. quale infrastruttura di interconnessione con l'estero
sulla frontiera italo-francese, da realizzare ed esercire nella forma
di «interconnector», ai sensi dell'art. 32 della legge n.  99/2009  e
del regolamento  (CE)  n.  714/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 luglio 2009; 
  Vista la comunicazione prot. n. TRISPA/P20150003441  del  2  aprile
2015, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per  conto  di
Terna S.p.A., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16, comma 1
e 12, della Convenzione annessa alla Concessione rilasciata  a  Terna
S.p.A. per l'attivita' di dispacciamento e trasmissione  dell'energia
elettrica nel territorio nazionale, ha comunicato a questo  Ministero
la costituzione della societa' Terna Interconnector s.r.l.  (societa'
controllata da Terna S.p.A. e con la  partecipazione  di  Terna  Rete
Italia  e  di  Transenergia  S.r.l.),   societa'   strumentale   alla
realizzazione dell'interconnessione con la frontiera francese ex art.
32 legge n. 99/2009; 
  Considerato  che,  per  la  realizzazione  della  «linea   privata»
autorizzata come «interconnector», e' stata  costituita  la  societa'
Piemonte-Savoia   S.r.l.   (interamente    controllata    da    Terna
Interconnector S.r.l.), con lo scopo di perseguire la realizzazione e
la   gestione,   per   conto   dei   soggetti   investitori    terzi,
dell'Interconnector Italia-Francia; 
  Vista l'istanza prot. n. 0815000136 del 2 aprile 2015, acquisita al
protocollo del Ministero dello sviluppo economico in  data  7  aprile
2015 con il n. 0007349, con la quale la Societa' Transenergia  S.r.l.
ha chiesto la voltura parziale del citato provvedimento autorizzativo
n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011, con riferimento alla «linea
privata», al modulo  della  stazione  di  conversione  necessario  al
funzionamento della detta linea ed alle opere civili, con conseguente
assunzione di tutti gli impegni da  essa  derivanti  a  favore  della
societa'  Piemonte  -  Savoia  S.r.l.,  che   ha   sottoscritto   per
accettazione l'istanza medesima; 
  Considerato che la predetta societa' Piemonte-Savoia  S.r.l.  sara'
interamente ceduta ai soggetti  assegnatari  ai  sensi  dell'art.  32
della legge 99/2009, a completamento della procedura di esenzione dal
diritto di accesso di terzi; 
  Considerato che nella suddetta istanza viene, inoltre, chiesto  che
la delega ai  fini  espropriativi,  riconosciuta  espressamente  alla
Societa' Terna S.p.A., sia  estesa  anche  a  tutti  gli  atti  ed  i
provvedimenti relativi al procedimento  espropriativo,  necessari  al
fini della realizzazione delle opere della voltura; 
  Visto l'art. 6, comma 8, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica   327/2001    che    prevede    la    possibilita',    per
l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare,  in
tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo; 
  Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la  quale
la Societa' Terna S.p.A. si  dichiara  disponibile  ad  accettare  la
delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo; 
  Ritenuto, pertanto, di adottare provvedimento di voltura richiesto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  L'autorizzazione gia' rilasciata alla Societa' Transenergia  s.r.l.
con decreto n. 239/EL-177/141/2011 del 7 aprile 2011 e volturata alla
Societa' Piemonte - Savoia S.r.l., con sede in Roma in  Viale  Egidio
Galbani 70 (codice fiscale 1331831001), che provvedera'  a  costruire
ed esercire la  «linea  privata»  dell'interconnessione  in  corrente
continua ad altissima tensione (250+350 kV) HVDC «ITALIA  -  FRANCIA»
denominata Piemonte-Savoia ed opere  accessorie,  in  conformita'  al
progetto approvato con il decreto medesimo. 
 
                               Art. 2. 
 
  La Societa' Piemonte-Savoia S.r.l. vincolata al rispetto  di  tutti
gli  obblighi,  condizioni  e  prescrizioni  contenuti  nel  suddetto
provvedimento autorizzativo che restano inalterati  e  validi  e  non
costituiscono oggetto di modifica da parte del presente decreto. 
 
                               Art. 3. 
 
  Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  327/2001  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'
conferita delega a Terna S.p.A., in persona  del  suo  Amministratore
Delegato pro tempore,  con  facolta'  di  subdelega  ad  uno  o  piu'
dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi  della
delega in ogni atto e provvedimento che  verra'  emesso  e  parimenti
dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la  subdelega
medesima  verra'   utilizzata,   di   esercitare   tutti   i   poteri
espropriativi previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica
327/2001 e dal decreto legislativo  330/2004,  anche  avvalendosi  di
societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i  relativi
atti e provvedimenti ivi inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo,  di  espropriazione  e
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis  e  49
del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  327/2001,  le
autorizzazioni  al   pagamento   delle   indennita'   provvisorie   e
definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie  ai
fini della realizzazione dell'elettrodotto. 
 
                               Art. 4. 
 
  Avverso  il  presente  provvedimento  di  voltura  ammesso  ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  competente  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine,  rispettivamente,  di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale, che dovra' avvenire a cura e  spese
e spese della Piemonte-Savoia S.r.l. 
    Roma, 18 maggio 2015 

Il direttore generale per  il  mercato  elettrico  le  rinnovabili  e
                l'efficienza energetica, il nucleare 
                       dott.ssa Rosaria Romano 
        Il direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento 
                        dott. Mariano Grillo 

 
TU19ADQ9511
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.